LEGGE 24 dicembre 1993, n. 560
Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica: definisce quali immobili rientrano ed esclusioni, stabilisce limiti alle cessioni (max 75% del patrimonio vendibile per provincia, con deroghe per taluni immobili), dà priorità di acquisto agli assegnatari e ai familiari, detta il metodo di determinazione del prezzo (rendita catastale ×100 con sconto per anzianità fino al 20%), modalità di pagamento (sconto 10% per pagamento unico o dilazioni fino a 15 anni), vincola la rivendita per 10 anni e destina la maggior parte dei proventi (almeno l'80%) al reinvestimento in edilizia pubblica. Sono previste disposizioni specifiche e temporanee per categorie come profughi e casi GESCAL, poi prorogate o interpretate da norme successive.
Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
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