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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14806/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento collettivo intimato a una lavoratrice all'esito di una procedura di mobilità avviata da una società del gruppo. Il Tribunale aveva ritenuto illegittimo il recesso, accertando l'esistenza di un unico complesso aziendale tra due società del gruppo e ordinando reintegra, indennità risarcitoria e versamento contributivo. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, limitandosi a rimettere a separato giudizio la quantificazione dell'ultima retribuzione globale di fatto, e respingendo il reclamo incidentale della lavoratrice. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della normativa sulla mobilità, sostenendo che la platea dei lavoratori interessati doveva restare circoscritta a quelli originariamente considerati negli accordi del 2011, senza tenere conto delle successive vicende societarie e dell'acquisizione dell'altra società; 2) violazione delle norme sulla procedura di licenziamento collettivo e sull'organizzazione societaria, contestando l'affermazione di un unico centro di imputazione del rapporto e la necessità di considerare anche i lavoratori formalmente dipendenti dell'altra società; 3) violazione di norme del codice della navigazione e di regolamenti europei in materia aeronautica, assumendo che nel settore aereo sarebbe impossibile una struttura unitaria e un uso promiscuo del personale senza perdere le certificazioni; 4) violazione dell'art. 18 Stat. lav., sostenendo che l'aliunde perceptum e percipiendum debbano ridurre il tetto massimo delle dodici mensilità e che la loro prova gravasse diversamente. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla riferibilità della mobilità alla situazione occupazionale del 2015 e sull'unicità del centro di imputazione; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, richiamando l'orientamento consolidato sull'unicità sostanziale dell'impresa in presenza di compenetrazione di mezzi, attività e direzione, con conseguente necessità di estendere la verifica degli esuberi all'intero complesso aziendale; ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, ribadendo che l'aliunde perceptum/percipiendum resta fatto impeditivo da provare dal datore e che la detrazione opera nel calcolo del danno effettivo, non come sottrazione dal solo tetto massimo di dodici mensilità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna delle ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso delle società. Ha confermato la declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo e la tutela reintegratoria disposta nei gradi di merito, nonché il principio per cui, in presenza di un unico centro di imputazione datoriale, la procedura di mobilità deve riguardare l'intero complesso aziendale e non solo la società formalmente datrice. Ha inoltre corretto la motivazione della sentenza d'appello sul profilo dell'aliunde, chiarendo che la detrazione di quanto percepito o percepibile dal lavoratore opera nel calcolo del danno risarcibile, entro il limite massimo di dodici mensilità, senza ridurre quest'ultimo come semplice tetto astratto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti, con distrazione in favore del difensore della lavoratrice, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1-bis, L. n. 291 del 2004

    La censura delle società è stata respinta perché la procedura di mobilità andava riferita alla situazione occupazionale esistente nel 2015 e non poteva essere circoscritta ai soli lavoratori originariamente considerati nel 2011, alla luce dell'integrazione societaria intervenuta.

  • art. 2, d.l. n. 134 del 2008, convertito in L. n. 166 del 2008

    Richiamato come modifica dell'art. 1-bis L. n. 291 del 2004 nel quadro della disciplina sulla mobilità.

  • art. 5, L. n. 223 del 1991

    È stato richiamato quale norma sulla procedura di licenziamento collettivo e sulla rilevanza della platea dei lavoratori coinvolti in caso di unità sostanziale dell'impresa.

  • art. 2359 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare l'accertamento dell'unicità sostanziale tra le società.

  • art. 2497 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di direzione e coordinamento del gruppo societario.

  • art. 2094 c.c.

    Usato dalla Corte come riferimento al principio di effettività nella qualificazione del rapporto di lavoro e nell'imputazione sostanziale dell'attività prestata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per censurare l'accertamento fattuale sull'uso promiscuo delle prestazioni lavorative.

  • art. 776 cod. nav.

    Richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non decisivo perché attinente a profili di sicurezza della navigazione aerea estranei al tema dell'unicità del centro di imputazione del rapporto.

  • art. 779 cod. nav.

    Come sopra, richiamato dai ricorrenti senza incidere sulla ratio decidendi.

  • Regolamento (CE) n. 859/2008

    capo C, OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b)

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'impossibilità di una struttura unitaria nel settore aeronautico; la Corte ha ritenuto le norme inconferenti rispetto al profilo lavoristico deciso.

  • Regolamento (CE) n. 1008/2008

    art. 2 nn. 1, 8 e 25; art. 3 n. 2; art. 4 punto e)

    Richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto estraneo alla questione della unità sostanziale datoriale.

  • Regolamento (UE) n. 965 del 2012

    Allegato 3 Capo CC Sezione 1 ORO.CC.125

    Richiamato dai ricorrenti per escludere l'utilizzabilità promiscuo del personale; la Corte ha ritenuto la doglianza non idonea a scalfire la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970

    La Corte ha ribadito che l'indennità risarcitoria va calcolata sulle retribuzioni perse dal licenziamento alla reintegra, detraendo l'aliunde perceptum/percipiendum, ma entro il massimo di dodici mensilità; la collocazione temporale dei redditi percepiti non consente di sottrarli dal solo tetto massimo.

  • L. n. 92 del 2012

    È la riforma che ha modificato l'art. 18, comma 4, richiamata per il criterio di quantificazione dell'indennità risarcitoria.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte ha corretto la motivazione della sentenza d'appello senza incidere sull'esito finale, ritenendo l'errore motivazionale non decisivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per dare continuità ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 4, comma 3, L. n. 223 del 1991

    Richiamato quanto agli obblighi informativi nella procedura di mobilità; la mancata esplicitazione delle ragioni della restrizione della platea dei licenziandi è stata valorizzata dalla Corte di merito.

  • art. 8, L. n. 223 del 1991

    Richiamato come esempio di espressione del principio di effettività nel diritto del lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per porre a carico delle ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di licenziamento collettivo, la verifica degli esuberi deve avere riguardo all'effettivo centro di imputazione dei rapporti di lavoro quando sia accertata una sostanziale unicità dell'impresa, senza arrestarsi al dato formale della distinta titolarità societaria.
  • L'accertamento dell'unico centro di imputazione del rapporto di lavoro può fondarsi su elementi sintomatici quali compenetrazione di mezzi e attività, direzione unitaria, scambio e utilizzo promiscuo del personale, gestione accentrata di funzioni amministrative e finalità di riduzione del costo del lavoro.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una specifica ratio decidendi, il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure non si confrontano puntualmente con tale fondamento logico-giuridico.
  • Nel settore aeronautico, la disciplina tecnica di sicurezza e certificazione non esclude, di per sé, la possibilità di accertare sul piano lavoristico una sostanziale unicità dell'organizzazione imprenditoriale, se i fatti dimostrano la compenetrazione delle strutture societarie.
  • Ai fini della tutela risarcitoria per licenziamento illegittimo, l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum restano fatti impeditivi della domanda e devono essere allegati e provati dal datore di lavoro, anche mediante presunzioni.
  • Nel regime dell'art. 18, comma 4, Stat. lav., il danno va determinato sottraendo dal periodo tra licenziamento e reintegra quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito o avrebbe potuto percepire, e il limite delle dodici mensilità opera come tetto massimo finale del risarcimento, non come base da cui detrarre separatamente i redditi sostitutivi.
  • L'errore della corte di merito sulla motivazione relativa al criterio di calcolo del risarcimento non comporta cassazione quando, alla luce degli accertamenti di fatto non contestati, il risultato finale resti comunque conforme al diritto applicabile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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