Cassazione Civile, Ordinanza n. 15638/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ha cassato la sentenza della corte d'appello e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, affinché riesaminasse sia il profilo della diligenza nell'identificazione del presentatore dell'assegno, sia il concorso di colpa del mittente per la spedizione del titolo con posta ordinaria, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (posta)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte del servizio postale, di un assegno di traenza non trasferibile emesso in favore di una beneficiaria indicata dall'assicurazione, ma incassato da un soggetto diverso dal legittimo prenditore. La società assicuratrice ha chiesto il risarcimento della somma pagata, assumendo la responsabilità della società postale per violazione dell'art. 43 della legge assegni. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d'appello ha confermato, ritenendo responsabile la società postale sia per aver pagato a persona diversa dal beneficiario sia per non aver provato la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.; ha inoltre escluso il concorso di colpa dell'assicurazione per avere spedito l'assegno con posta ordinaria. Nel ricorso per cassazione la società postale ha dedotto due violazioni di legge: primo, erronea applicazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933, in relazione agli artt. 1218, 1176, comma 2, e 1992 c.c. e alla normativa sulla carta d'identità, sostenendo di avere assolto il proprio onere di diligenza identificando il portatore mediante documento di identità e tesserino fiscale, senza che la legge imponesse ulteriori verifiche; secondo, erronea esclusione del concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227, comma 1, c.c., perché l'assegno era stato inviato con posta ordinaria, modalità ritenuta dalla ricorrente imprudente. La Corte ha accolto entrambi i motivi, cassando con rinvio.
Norme richiamate
art. 43 r.d. n. 1736 del 1933
La norma si applica anche all'assegno di traenza non trasferibile e impone responsabilità a chi paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario; la banca/operatore negoziatore può liberarsi provando di aver adempiuto con la diligenza professionale richiesta.
La diligenza richiesta all'operatore professionale è quella propria della sua qualità; il giudizio sulla sua osservanza è una valutazione di diritto censurabile in cassazione se contrastante con gli standards dell'ordinamento.
Richiamato in relazione alla responsabilità contrattuale della banca/operatore che non dimostri la non imputabilità dell'inadempimento.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del pagamento del titolo e dell'individuazione del legittimo portatore.
La spedizione dell'assegno per posta ordinaria può integrare concorso di colpa del mittente, perché lo espone volontariamente a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza.
art. 83 d.P.R. n. 156 del 1973
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul concorso di colpa della danneggiata e sulle regole del servizio postale.
d.m. 26 febbraio 2004
Richiamato come carta della qualità del servizio pubblico postale nel sostenere la doglianza sul concorso di colpa.
Richiamato per affermare che la carta d'identità è uno strumento fondamentale di identificazione personale.
Richiamato per ribadire il valore legale della carta d'identità ai fini identificativi.
art. 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 445 del 2000
Richiamato per sostenere che il documento d'identità è normalmente sufficiente per l'identificazione della persona.
Richiamato come ulteriore base normativa del valore identificativo del documento di identità.
art. 19 d.lgs. n. 231 del 2007
La disciplina antiriciclaggio prevede, per le persone fisiche, l'identificazione mediante semplice controllo del documento d'identità non scaduto; ulteriori verifiche sono richieste soprattutto per persone giuridiche, trust o soggetti analoghi.
Richiamato per il rinvio alle argomentazioni giustificative delle Sezioni Unite e della giurisprudenza successiva.
Massime di principio
- La responsabilità di chi negozia un assegno non trasferibile pagandolo a soggetto diverso dal beneficiario ha natura contrattuale e può essere esclusa solo se l'operatore prova di avere adempiuto con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
- Nell'identificazione del presentatore di un assegno, la carta d'identità o altro documento valido di identificazione è normalmente sufficiente, salvo che emergano specifici segni o indizi di falsità del documento; non è esigibile, in via generale, un dovere di ulteriori accertamenti non previsti dalla legge.
- Il giudizio sulla diligenza professionale non è meramente fattuale, ma implica l'interpretazione di una clausola generale e può essere censurato in cassazione quando la regola applicata si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standards valutativi sociali.
- La spedizione di un assegno, anche non trasferibile, tramite posta ordinaria può integrare concorso di colpa del mittente ex art. 1227, comma 1, c.c., poiché espone volontariamente il credito a un rischio superiore a quello consentito dalla normale prudenza.
- La valutazione del concorso causale del comportamento del danneggiato va compiuta confrontando le modalità concrete della trasmissione del titolo con la disciplina del servizio postale e con il rischio effettivamente creato.
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