Cassazione Civile, Ordinanza n. 09988/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società pubblica)
La controversia
La controversia origina dalla condanna, pronunciata dalla Corte dei conti, di alcuni amministratori di una società in house controllata dal Comune di Torino al pagamento di somme per danno erariale, in relazione al conferimento di un incarico di consulenza a un amministratore della stessa società con compenso aggiuntivo ritenuto superiore al limite legale previsto per i compensi degli amministratori di società pubbliche. I ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, eccesso di potere giurisdizionale per asserita insussistenza in astratto di un danno erariale, sostenendo che la società avrebbe avuto un diritto di credito alla ripetizione dell’indebito verso il percettore delle somme e che, quindi, il preteso pregiudizio avrebbe potuto riguardare solo l’eventuale perdita di quel credito, non già un danno diretto al patrimonio della società. Con il secondo motivo, in via subordinata, hanno denunciato violazione del diritto dell’Unione europea in materia di risarcimento del danno e indebito arricchimento, chiedendo in ulteriore subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al ricorso incidentale per rinuncia rituale del ricorrente incidentale, con compensazione integrale delle spese tra costui e i ricorrenti principali. Quanto al ricorso principale, lo ha rigettato: ha ritenuto infondato il primo motivo perché il danno erariale era configurabile come danno diretto da esborso indebito conseguente a una delibera illegittima del consiglio di amministrazione, distinto dall’azione civilistica di ripetizione di indebito eventualmente esperibile verso il percettore delle somme. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, escludendo che la dedotta violazione del diritto UE e il mancato rinvio pregiudiziale integrassero eccesso di potere giurisdizionale censurabile in cassazione; ha inoltre rilevato la mancanza di un adeguato criterio di collegamento con il diritto dell’Unione. I ricorrenti principali sono stati condannati alle spese in favore della società controricorrente.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione
art. 111, comma 8, Cost.
invocato per denunciare eccesso di potere giurisdizionale; la Corte ne restringe l'ambito alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione
d.lgs. n. 174/2016, artt. 1 e 15
richiamati dai ricorrenti a sostegno della censura di giurisdizione contabile
richiamato quale disciplina della responsabilità amministrativo-contabile
art. 1, comma 725, L. n. 296/2006
considerato come limite legale omnicomprensivo ai compensi degli amministratori di società pubbliche, la cui violazione ha fondato la contestazione contabile
richiamato per affermare che la ripetizione di indebito è azione restitutoria, spettante contro l'effettivo destinatario del pagamento non dovuto
utilizzato dalla Corte per distinguere la responsabilità amministrativo-contabile dalla responsabilità civile ordinaria
art. 267 TFUE
richiamato dai ricorrenti per chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE
artt. 2 e 6 TUE
evocati dai ricorrenti per sostenere il rilievo dei principi fondamentali dell'ordinamento UE
art. 47 CDFUE
la Corte esclude che possa operare fuori dall'ambito applicativo del diritto dell'Unione
art. 6, par. 1, TUE
richiamato per delimitare il perimetro di efficacia della Carta dei diritti fondamentali
art. 51, par. 2, CDFUE
richiamato per affermare che la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione
richiamato per l'efficacia della rinuncia al ricorso incidentale
richiamato per la regolazione delle spese in caso di rinuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile alla rinuncia al ricorso per cassazione
Massime di principio
- La responsabilità amministrativo-contabile presuppone un danno economico certo, effettivo, determinato o determinabile e attuale subito dall'amministrazione; la sola esistenza teorica di strumenti civilistici di recupero non esclude, di per sé, la configurabilità del danno già prodotto.
- L'azione di danno erariale e l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito sono autonome e hanno natura diversa: la prima è risarcitoria e tutela l'interesse pubblico al corretto impiego delle risorse, la seconda è restitutoria e si rivolge esclusivamente al percettore del pagamento non dovuto.
- Il danno da esborso indebito è distinto dal danno da mancata entrata: quest'ultimo si realizza solo quando il credito non sia più recuperabile in futuro per prescrizione, decadenza o altra causa di estinzione.
- Nel giudizio di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, la violazione del diritto dell'Unione o l'omesso rinvio pregiudiziale non integrano, di regola, eccesso di potere giurisdizionale, salvo i limiti estremi del difetto assoluto o relativo di giurisdizione.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia presuppone un effettivo collegamento della controversia con l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione; non è sufficiente evocare in astratto principi o diritti fondamentali dell'Unione per controversie regolate esclusivamente dal diritto interno.
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