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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09135/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con riprese ai fini IVA, IRES e IRAP per il disconoscimento di costi inerenti servizi e personale, effettuato in esito a un accertamento induttivo. La società contribuente aveva impugnato l'atto, sostenendo da un lato l'esistenza di un fatto decisivo omesso dal giudice di merito in ordine alla prova dei costi sostenuti nell'esercizio dell'impresa, e dall'altro l'illegittimità e/o insufficiente motivazione dell'avviso perché fondato per relationem su un PVC che, secondo la ricorrente, non sarebbe stato firmato dal soggetto indicato e sarebbe stato riferito a persona sconosciuta alla società. L'Agenzia delle Entrate ha resistito eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. La Corte rileva anche la presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dichiarando inammissibili entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto operante il limite della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., poiché la ricorrente non aveva allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, né poteva trovare ingresso il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. nei termini dedotti. Quanto al secondo, ha reputato la censura inammissibile perché diretta a contestare un accertamento di fatto della CTR sulla consegna del PVC al legale rappresentante, senza adeguata riproduzione del documento, senza dimostrazione di fatti decisivi contrari e senza corretta deduzione del vizio processualmente pertinente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è scrutinabile nei termini prospettati quando opera il regime della doppia conforme e la censura non supera le relative preclusioni.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia in eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso.

  • art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c.

    La Corte applica il filtro della doppia conforme: in presenza di coincidenza della decisione di primo e secondo grado, il motivo è inammissibile se il ricorrente non allega la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due sentenze.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54, commi 2 e 3

    Le regole sulla doppia conforme e la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. si applicano ai giudizi e alle sentenze pubblicate secondo i criteri temporali indicati dalla norma, richiamati dalla Corte per affermarne l'applicabilità al caso.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    Invocato dalla ricorrente per contestare la motivazione dell'avviso di accertamento per relationem.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'avviso privo di motivazione autonoma e fondato su PVC asseritamente non validamente richiamato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, il ricorso per cassazione che deduca il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile se non viene specificamente allegata la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni.
  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a sovvertire un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, specie se il ricorso non riproduce gli atti o documenti decisivi sui quali la doglianza si fonda.
  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento può essere contestata efficacemente solo mediante una critica specifica e documentata della concreta modalità di richiamo e degli atti richiamati; non è sufficiente una deduzione generica o non supportata dalla riproduzione del documento rilevante.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la parte che denuncia vizi relativi alla notifica, alla motivazione o alla prova dei fatti deve indicare in modo puntuale gli elementi documentali decisivi, altrimenti la censura è dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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