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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12263/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionaria tributi)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento TARSU per l'anno 2003 emesso su immobili ad uso industriale e uffici. La società contribuente aveva contestato la pretesa sostenendo che una parte degli spazi era destinata a magazzino, uffici e area scoperta, mentre il laboratorio di produzione dolciaria, in quanto produttivo di rifiuti speciali, non doveva essere assoggettato al tributo. La CTR aveva respinto l'appello della concessionaria ritenendo che non fosse stata provata dalla stessa la produzione di rifiuti non speciali da parte della contribuente. In cassazione la concessionaria ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi sui rifiuti prodotti nel laboratorio; omesso esame della pretesa invariabilità dei luoghi e della documentazione sulle superfici; omesso esame del fatto che il conferimento ad AnconAmbiente riguardava solo carta e cartone; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver posto l'onere della prova dell'esenzione in capo all'ente impositore; violazione delle norme sulla TARSU e sull'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, per avere la CTR riconosciuto l'esenzione senza considerare la disciplina di assimilazione e la delibera comunale di riferimento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione della CTR perché aveva invertito l'onere probatorio: nelle controversie TARSU, quando il contribuente invoca l'esenzione o la riduzione per aree inidonee a produrre rifiuti o produttive di rifiuti speciali smaltiti a spese del produttore, è il contribuente a doverne provare i presupposti. La Corte ha inoltre osservato che le ricevute di smaltimento e la comunicazione sulle superfici non bastavano, da sole, a dimostrare la natura dei rifiuti o l'irrilevanza della superficie tassata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per le Marche, in diversa composizione, affinché esamini anche la delibera comunale di assimilazione e determini l'importo dovuto per l'area laboratorio, tenendo conto della sua esatta estensione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di TARSU, il presupposto impositivo è l'occupazione o detenzione di locali e aree; chi invoca un'esenzione, totale o parziale, per inidoneità alla produzione di rifiuti o per produzione di rifiuti speciali deve provare i relativi presupposti.
  • L'onere della prova della sussistenza di una causa di esenzione o riduzione dal tributo non grava sull'ente impositore, ma sul contribuente che la eccepisce.
  • La prova dell'avvenuto smaltimento di rifiuti non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'esenzione, se non consente di identificare la natura dei rifiuti come speciali non assimilabili.
  • Nei giudizi di impugnazione, la ratio decidendi da censurare in cassazione è quella della sentenza d'appello, che si sostituisce a quella di primo grado.
  • Le delibere comunali di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani devono essere esaminate quando rilevino ai fini dell'assoggettamento a tassazione di aree produttive o laboratori.
  • La corretta individuazione della superficie effettivamente adibita a laboratorio o ad altra destinazione tassabile è decisiva nella determinazione del tributo sui rifiuti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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