Cassazione Civile, Ordinanza n. 12263/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionaria tributi)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARSU per l'anno 2003 emesso su immobili ad uso industriale e uffici. La società contribuente aveva contestato la pretesa sostenendo che una parte degli spazi era destinata a magazzino, uffici e area scoperta, mentre il laboratorio di produzione dolciaria, in quanto produttivo di rifiuti speciali, non doveva essere assoggettato al tributo. La CTR aveva respinto l'appello della concessionaria ritenendo che non fosse stata provata dalla stessa la produzione di rifiuti non speciali da parte della contribuente. In cassazione la concessionaria ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi sui rifiuti prodotti nel laboratorio; omesso esame della pretesa invariabilità dei luoghi e della documentazione sulle superfici; omesso esame del fatto che il conferimento ad AnconAmbiente riguardava solo carta e cartone; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver posto l'onere della prova dell'esenzione in capo all'ente impositore; violazione delle norme sulla TARSU e sull'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, per avere la CTR riconosciuto l'esenzione senza considerare la disciplina di assimilazione e la delibera comunale di riferimento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione della CTR perché aveva invertito l'onere probatorio: nelle controversie TARSU, quando il contribuente invoca l'esenzione o la riduzione per aree inidonee a produrre rifiuti o produttive di rifiuti speciali smaltiti a spese del produttore, è il contribuente a doverne provare i presupposti. La Corte ha inoltre osservato che le ricevute di smaltimento e la comunicazione sulle superfici non bastavano, da sole, a dimostrare la natura dei rifiuti o l'irrilevanza della superficie tassata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per le Marche, in diversa composizione, affinché esamini anche la delibera comunale di assimilazione e determini l'importo dovuto per l'area laboratorio, tenendo conto della sua esatta estensione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È richiamato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi da parte del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È richiamato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
La Corte ribadisce che la decisione di merito ha errato nell'attribuire l'onere della prova all'ente impositore invece che al contribuente che invoca l'esenzione.
Richiamato dal ricorrente in relazione al riparto dell'onere probatorio.
art. 62, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Il presupposto della TARSU è l'occupazione o detenzione di locali e aree; l'esenzione o riduzione per aree non idonee a produrre rifiuti o che producono rifiuti speciali deve essere provata dal contribuente.
art. 60 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Citato nel ricostruire la disciplina previgente di assimilazione dei rifiuti ai fini della tassa.
art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Richiamato per il passaggio dalla TARSU alla TIA1.
art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Rilevante perché attribuiva ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
art. 39 l. 22 febbraio 1994, n. 146
È illustrato come norma che aveva introdotto un regime di assimilazione ope legis dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, poi abrogato.
Ha abrogato l'assimilazione ope legis prevista dall'art. 39 l. n. 146/1994, facendo riespandere la disciplina che richiede un provvedimento di assimilazione.
art. 184, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Nel testo è richiamato per la definizione di rifiuti urbani prima delle modifiche del 2020.
art. 198, comma 2, lett. g), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Attribuiva ai Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Prevedeva criteri qualitativi e quantitativi statali per l'esercizio del potere comunale di assimilazione.
art. 238 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamato per la soppressione della tariffa di igiene ambientale e la disciplina transitoria.
art. 62, comma 3, lett. f), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Citato nel motivo di ricorso come norma sulla riduzione/esenzione per specifiche aree e destinazioni.
d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915
Richiamato come fonte storica della disciplina dei rifiuti e dei criteri di assimilazione.
delibera n. 342 del 1.6.1998 del Comune di Ancona
Doveva essere esaminata per verificare l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani ai fini dell'imposizione.
Richiamata per la sostituzione, dal 1 gennaio 2014, dei preesistenti prelievi sui rifiuti con la TARI.
Richiamata per l'estensione alla TIA1 dei criteri di determinazione della TARSU.
Massime di principio
- In materia di TARSU, il presupposto impositivo è l'occupazione o detenzione di locali e aree; chi invoca un'esenzione, totale o parziale, per inidoneità alla produzione di rifiuti o per produzione di rifiuti speciali deve provare i relativi presupposti.
- L'onere della prova della sussistenza di una causa di esenzione o riduzione dal tributo non grava sull'ente impositore, ma sul contribuente che la eccepisce.
- La prova dell'avvenuto smaltimento di rifiuti non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'esenzione, se non consente di identificare la natura dei rifiuti come speciali non assimilabili.
- Nei giudizi di impugnazione, la ratio decidendi da censurare in cassazione è quella della sentenza d'appello, che si sostituisce a quella di primo grado.
- Le delibere comunali di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani devono essere esaminate quando rilevino ai fini dell'assoggettamento a tassazione di aree produttive o laboratori.
- La corretta individuazione della superficie effettivamente adibita a laboratorio o ad altra destinazione tassabile è decisiva nella determinazione del tributo sui rifiuti.
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