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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5577/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma che, riformando il primo grado, aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati e confermato la condanna per altri relativi a evasione fiscale (art. 5 d.lgs. n. 74/2000). Gli specifici motivi di ricorso riguardavano: (i) violazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 con riferimento agli artt. 192, comma 2, e 495, comma 2 c.p.p. per mancato accertamento della soglia di non punibilità; (ii) mancata assunzione di prova decisiva a discarico (perizia contabile); (iii) errata valutazione degli indizi in ordine ai costi imputati all'imponibile, dedotti con criteri induttivi dai costi di esercizi precedenti; (iv) omessa motivazione sul rinnovamento istruttorio e mancata assunzione di testimonianze; (v) vizio di motivazione nella qualificazione di Bonanni come amministratore di fatto, ritenuto tale unicamente per la gestione esclusiva del computer contenente annotazioni contabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso della Gentile e fondato, in parte, quello del Bonanni. In particolare: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Bonanni Francesco limitatamente ai reati indicati ai capi D) e S) perché estinti per prescrizione; ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la valutazione dei residui reati contestati a Bonanni (capi E, F, T e U) non ancora prescritti. Per la Gentile il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una somma di euro 3.000,00 a titolo di contribuzione alla Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre chiarito principi sul metodo di accertamento fiscale utilizzabile in sede penale, sull'onere probatorio del Pubblico Ministero circa l'ammontare dell'imposta evasa e sui limiti di utilizzazione di presunzioni semplici per dedurre costi non contabilizzati; ha confermato la legittimità del diniego di perizia quando la stessa sarebbe meramente esplorativa.

Norme richiamate

  • art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000

    Costituisce il reato di evasione fiscale; l'ammontare dell'imposta evasa è elemento costitutivo che deve essere provato dal Pubblico Ministero; se sussiste ragionevole dubbio sul superamento delle soglie di punibilità il fatto va ritenuto insussistente.

  • art. 1, lett. f), d.lgs. n. 74 del 2000

    per «imposta evasa» si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione

    Definisce la nozione di imposta evasa utilizzata per la quantificazione del reato; la quantificazione deve essere fondata e non basata su mere congetture.

  • art. 41, d.P.R. 29/09/1973 n. 600

    Norma richiamata per l'accertamento del maggior reddito ai fini IRPEF: il giudice penale può avvalersi delle regole fiscali ma deve applicarle con i criteri del processo penale.

  • art. 55, d.P.R. n. 633 del 1972

    in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33

    Ai fini IVA non rilevano genericamente i costi di impresa, ma solo le imposte effettivamente assolate o detraibili; la base imponibile IVA è calcolata sui corrispettivi.

  • art. 13, d.P.R. n. 633 del 1972

    "compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente"

    Definisce la nozione di base imponibile IVA (corrispettivi), richiamata per spiegare che l'IVA si calcola sui ricavi/compensi e non sui costi generici non documentati.

  • art. 19, d.P.R. n. 633 del 1972

    Regola la detrazione dell'IVA sugli acquisti: il diritto alla detrazione va riconosciuto se sono rispettati i requisiti sostanziali e dimostrata la natura imponibile degli acquisti.

  • art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente l'utilizzo da parte dell'Amministrazione finanziaria sia del metodo analitico sia del metodo induttivo (sintetico) per gli accertamenti; i metodi possono essere combinati ma in sede penale il giudice valuta autonomamente la prova.

  • art. 9, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Stabilisce l'imputazione dei redditi delle società di persone ai singoli soci in proporzione alla partecipazione; chiarisce che la dichiarazione societaria è obbligo del soggetto che ha l'amministrazione e la rappresentanza.

  • art. 2639 c.c.

    La nozione di amministratore di fatto richiede un'attività gestionale significativa e continuativa; non è necessaria l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, ma occorre un concreto ruolo direttivo.

  • art. 533, comma 1, c.p.p.

    Il criterio del ragionevole dubbio investe tutti gli elementi costitutivi del reato: se sussiste dubbio ragionevole il giudice deve assolvere.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede conseguenze processuali in caso di inammissibilità del ricorso (tra cui la possibilità di addebitare le spese per colpa della parte) e la fissazione equitativa di somme a carico del ricorrente.

  • artt. 192, comma 2 e 495, comma 2, c.p.p.

    Richiamati rispetto all'allegazione di violazione di legge per diniego di prove decisive a discarico; la Corte ricorda che il diniego di perizia è sindacabile limitatamente se la prova negata avesse carattere decisivo.

Massime di principio

  • In procedimenti per reati tributari l'onere di provare l'ammontare dell'imposta evasa grava sul Pubblico Ministero: se il PM utilizza ricostruzioni induttive deve comunque documentare l'assenza o l'insufficienza di costi deducibili; non è ammissibile quantificare l'imposta evasa basandosi su presunzioni sganciate da dati fattuali concreti.
  • Se il contribuente lamenta l'esistenza di costi non contabilizzati, incombe su di lui l'onere di allegare e, se necessario, provare l'esistenza di tali costi; mere deduzioni generiche non vincono la ricostruzione probatoria dell'accusa.
  • Ai fini IVA la base imponibile si determina principalmente sui corrispettivi/ricavi: l'ammontare dei costi non incide direttamente sul calcolo dell'IVA dovuta salvo che si tratti di imposte o versamenti detraibili secondo le norme vigenti.
  • La semplice tenuta o gestione di una contabilità (anche 'parallela') o l'uso esclusivo di un computer con annotazioni contabili non costituisce automaticamente amministrazione di fatto: è necessario dimostrare un'attività gestionale significativa e continuativa che abbia inciso sulla gestione societaria.
  • La richiesta di perizia può essere legittimamente respinta se la consulenza avrebbe natura meramente esplorativa; il diniego è sindacabile solo se la prova negata era davvero decisiva per l'esito del processo.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile non è possibile ottenere in Cassazione il riconoscimento di eventi sopravvenuti (es. prescrizione) successivi alla pronuncia impugnata; ciò può comportare l'addebito delle spese processuali e di somme a carico del ricorrente.

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