Cassazione Penale, Sentenza n. 5574/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bari (06/10/2021) che aveva confermato la condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 D.L. n. 463/1983) relative al periodo gennaio-dicembre 2012. I motivi di ricorso in Cassazione: (1) nullità per omessa notifica del decreto di citazione in appello (art. 179 c.p.p.); (2) insufficienza della prova dell'elemento oggettivo del reato, contestando la prova della corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti; (3) mancata prova del dolo per causa di forza maggiore (eventi climatici eccezionali che avrebbero impedito i versamenti), con invocazione dell'art. 51 c.p.; (4) vizio di motivazione circa l'esclusione del dolo e la mancata considerazione della grave crisi di liquidità documentata dalla dichiarazione dei redditi 2012; (5) erronea applicazione della recidiva e contestazione dell'efficacia di precedenti decreti penali di condanna e della loro estinzione; (6) richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione già maturata e mancata applicazione delle circostanze attenuanti e benefici di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato per la sola ragione della prescrizione: ha ritenuto che il reato contestato (omesso versamento delle ritenute per mensilità da gennaio a dicembre 2012, reato istantaneo e plurimo connesso da continuazione) si sia estinto per prescrizione, atteso il decorso dei termini computati con riferimento al giorno 16 del mese successivo a ciascuna mensilità e tenuto conto delle sospensioni/atti interruttivi. Pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Sui restanti motivi la Corte ha ritenuto: la notifica del decreto di citazione in appello valida ex art. 157, comma 3, c.p.p.; inammissibili in Cassazione le doglianze di merito non dedotte in appello (es.: contestazione delle prove e delle dichiarazioni rese in primo grado); infondate le censure sull'esimente della 'forza maggiore' e sull'assenza del dolo, richiamando la giurisprudenza secondo cui la crisi finanziaria non esclude automaticamente il dolo generico nell'omesso versamento delle ritenute; la recidiva è stata in linea di massima valutata correttamente dal giudice di merito, anche se alcune precedenti condanne risultano estinte per decorso dei termini o non più costituenti reato.
Norme richiamate
art. 2 D.L. n. 463/1983 (conv. L. n. 638/1983)
Define il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti; la fattispecie è a dolo generico e si considera consumata nel momento in cui scade il termine per il versamento
Si riferisce alle nullità processuali; il ricorrente aveva invocato la nullità per omessa notifica del decreto di citazione in appello, ma la Corte ha ritenuto valida la notifica secondo le modalità documentate
Consente la notifica all'indirizzo eletto dall'imputato, inclusa la procedura con deposito presso la casa comunale e invio della raccomandata informativa; la Corte ha ritenuto valida la notifica effettuata in tal modo
Norma sulla scriminante; invocata dal ricorrente per forza maggiore (eventi climatici) ma la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata un'impossibilità di adempiere non altrimenti fronteggiabile
art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 422/1998
Fissa il termine per il versamento dei contributi al giorno 16 del mese successivo alla mensilità di riferimento; tale termine individua il dies a quo per il calcolo della prescrizione del reato
art. 2, comma 1-quater, D.L. n. 463/1983
Prevede la sospensione del corso della prescrizione per tre mesi se il datore di lavoro, dopo la notifica dell'accertamento, intende avvalersi della causa di non punibilità pagando quanto dovuto; la Corte ha richiamato tale sospensione nel calcolo dei termini
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Individua le specifiche fattispecie di ricorso per cassazione devolute alla Corte; la Corte ha ritenuto ammissibili alcune censure (recidiva e prescrizione) come rientranti in detta categoria
Massime di principio
- La notifica a domicilio eletto effettuata con deposito all'ufficio comunale e invio di raccomandata informativa è valida salvo prova concreta di errore o di inidoneità del ricevente; eccezioni generiche non sono sufficienti per la nullità.
- In Cassazione non possono essere sollevate questioni di merito non dedotte e non devolute al giudice d'appello; le doglianze nuove o non contestate in appello sono inammissibili.
- Il reato di omesso versamento delle ritenute è considerato istantaneo e plurimo (una consumazione per ogni mensilità), con evento consumativo fissato al giorno 16 del mese successivo; ciascuna omissione è un singolo reato collegato dalla continuazione.
- La crisi finanziaria dell'impresa e la destinazione di risorse a debiti ritenuti più urgenti non escludono automaticamente il dolo nell'omissione dei versamenti: spetta all'imputato dimostrare l'impossibilità di adempiere non altrimenti superabile.
- Per invocare l'art. 51 c.p. (scriminante per cause oggettive) è necessario provare una impossibilità oggettiva e inevitabile di adempiere; mere difficoltà economiche o eventi avversi non bastano se esistono alternative ragionevoli.
- La recidiva si applica in presenza di condanne irrevocabili e valutabili sotto il profilo della riprovevolezza; decreti penali estinti o fatti che non costituiscono più reato non possono essere usati per aggravare automaticamente la posizione penale.
- La prescrizione deve essere calcolata con riferimento al momento consumativo (16 del mese successivo) e tenendo conto di sospensioni/atti interruttivi; se la prescrizione è maturata il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
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