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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5574/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bari (06/10/2021) che aveva confermato la condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 D.L. n. 463/1983) relative al periodo gennaio-dicembre 2012. I motivi di ricorso in Cassazione: (1) nullità per omessa notifica del decreto di citazione in appello (art. 179 c.p.p.); (2) insufficienza della prova dell'elemento oggettivo del reato, contestando la prova della corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti; (3) mancata prova del dolo per causa di forza maggiore (eventi climatici eccezionali che avrebbero impedito i versamenti), con invocazione dell'art. 51 c.p.; (4) vizio di motivazione circa l'esclusione del dolo e la mancata considerazione della grave crisi di liquidità documentata dalla dichiarazione dei redditi 2012; (5) erronea applicazione della recidiva e contestazione dell'efficacia di precedenti decreti penali di condanna e della loro estinzione; (6) richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione già maturata e mancata applicazione delle circostanze attenuanti e benefici di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato per la sola ragione della prescrizione: ha ritenuto che il reato contestato (omesso versamento delle ritenute per mensilità da gennaio a dicembre 2012, reato istantaneo e plurimo connesso da continuazione) si sia estinto per prescrizione, atteso il decorso dei termini computati con riferimento al giorno 16 del mese successivo a ciascuna mensilità e tenuto conto delle sospensioni/atti interruttivi. Pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Sui restanti motivi la Corte ha ritenuto: la notifica del decreto di citazione in appello valida ex art. 157, comma 3, c.p.p.; inammissibili in Cassazione le doglianze di merito non dedotte in appello (es.: contestazione delle prove e delle dichiarazioni rese in primo grado); infondate le censure sull'esimente della 'forza maggiore' e sull'assenza del dolo, richiamando la giurisprudenza secondo cui la crisi finanziaria non esclude automaticamente il dolo generico nell'omesso versamento delle ritenute; la recidiva è stata in linea di massima valutata correttamente dal giudice di merito, anche se alcune precedenti condanne risultano estinte per decorso dei termini o non più costituenti reato.

Norme richiamate

  • art. 2 D.L. n. 463/1983 (conv. L. n. 638/1983)

    Define il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti; la fattispecie è a dolo generico e si considera consumata nel momento in cui scade il termine per il versamento

  • art. 179 c.p.p.

    Si riferisce alle nullità processuali; il ricorrente aveva invocato la nullità per omessa notifica del decreto di citazione in appello, ma la Corte ha ritenuto valida la notifica secondo le modalità documentate

  • art. 157, comma 3, c.p.p.

    Consente la notifica all'indirizzo eletto dall'imputato, inclusa la procedura con deposito presso la casa comunale e invio della raccomandata informativa; la Corte ha ritenuto valida la notifica effettuata in tal modo

  • art. 51 c.p.

    Norma sulla scriminante; invocata dal ricorrente per forza maggiore (eventi climatici) ma la Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata un'impossibilità di adempiere non altrimenti fronteggiabile

  • art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 422/1998

    Fissa il termine per il versamento dei contributi al giorno 16 del mese successivo alla mensilità di riferimento; tale termine individua il dies a quo per il calcolo della prescrizione del reato

  • art. 2, comma 1-quater, D.L. n. 463/1983

    Prevede la sospensione del corso della prescrizione per tre mesi se il datore di lavoro, dopo la notifica dell'accertamento, intende avvalersi della causa di non punibilità pagando quanto dovuto; la Corte ha richiamato tale sospensione nel calcolo dei termini

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Individua le specifiche fattispecie di ricorso per cassazione devolute alla Corte; la Corte ha ritenuto ammissibili alcune censure (recidiva e prescrizione) come rientranti in detta categoria

Massime di principio

  • La notifica a domicilio eletto effettuata con deposito all'ufficio comunale e invio di raccomandata informativa è valida salvo prova concreta di errore o di inidoneità del ricevente; eccezioni generiche non sono sufficienti per la nullità.
  • In Cassazione non possono essere sollevate questioni di merito non dedotte e non devolute al giudice d'appello; le doglianze nuove o non contestate in appello sono inammissibili.
  • Il reato di omesso versamento delle ritenute è considerato istantaneo e plurimo (una consumazione per ogni mensilità), con evento consumativo fissato al giorno 16 del mese successivo; ciascuna omissione è un singolo reato collegato dalla continuazione.
  • La crisi finanziaria dell'impresa e la destinazione di risorse a debiti ritenuti più urgenti non escludono automaticamente il dolo nell'omissione dei versamenti: spetta all'imputato dimostrare l'impossibilità di adempiere non altrimenti superabile.
  • Per invocare l'art. 51 c.p. (scriminante per cause oggettive) è necessario provare una impossibilità oggettiva e inevitabile di adempiere; mere difficoltà economiche o eventi avversi non bastano se esistono alternative ragionevoli.
  • La recidiva si applica in presenza di condanne irrevocabili e valutabili sotto il profilo della riprovevolezza; decreti penali estinti o fatti che non costituiscono più reato non possono essere usati per aggravare automaticamente la posizione penale.
  • La prescrizione deve essere calcolata con riferimento al momento consumativo (16 del mese successivo) e tenendo conto di sospensioni/atti interruttivi; se la prescrizione è maturata il giudice di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.

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