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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5581/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma di responsabilità per il reato di violazione di sigilli (art. 349 c.p.), contestando in particolare: 1) l'insufficienza e la genericità della delimitazione dell'area sequestrata (contestando la corretta individuazione della particella catastale e la collocazione dei cartelli con i sigilli); 2) la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), per esiguità del danno e occasionalità; 3) la non configurabilità del dolo richiesto, posto che esisterebbero rapporti contrattuali e autorizzazioni che giustificherebbero lo spandimento (riconducendo il fatto a possibile colpa); 4) (per Ciancimino e Dallari) la mancata motivazione sulla applicazione dell'aggravante di cui all'art. 349, comma 2, c.p. circa la qualità di custode attribuita a terzi e la relativa conoscenza/ignoranza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi di Buttacavoli e Dallari, confermando le condanne (pena condizionalmente sospesa di 6 mesi di reclusione e 120 euro di multa ciascuno) e condannandoli alle spese processuali. Per Ciancimino la Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso solo con riferimento alla omissione di motivazione della Corte di appello in ordine all'aggravante prevista dall'art. 349, comma 2, c.p., annullando la sentenza limitatamente a tale profilo e rinviando ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso di Ciancimino è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 349 cod. pen.

    Norma incriminatrice della violazione di sigilli; la Corte ha ritenuto sussistente il dolo e la responsabilità degli esecutori materiali e del titolare dell'area/società cui era stato affidato il sito, sulla base delle dichiarazioni degli operanti e della collocazione dei cartelli in prossimità delle vasche.

  • art. 349 comma 2 cod. pen.

    Aggravante relativa alla qualità di custode; la Corte ha ritenuto necessaria la valutazione specifica della conoscenza/ignoranza della qualità di custode per l'applicazione dell'aggravante, lacuna che ha determinato l'annullamento parziale della sentenza in relazione a Ciancimino.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in censure difensive (inosservanza) ma la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito sufficientemente logica e coerente, escludendo violazioni procedurali rilevanti.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità; la Corte ha confermato il diniego operato dai giudici di merito ritenendo la condotta complessivamente offensiva (breve lasso di tempo tra sequestro e violazione, saturazione e danno localizzato del terreno), quindi non configurabile la tenuità.

  • art. 133 comma primo cod. pen.

    Criteri per la valutazione della tenuità; la Corte ha richiamato che non è necessario esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133, ma è sufficiente l'indicazione di quelli rilevanti, e ha ritenuto quelli considerati dai giudici di merito idonei a escludere la tenuità.

  • art. 350 cod. pen.

    Norma richiamata nella difesa sulla possibile rilevanza della colpa; la Corte ha escluso che la condotta fosse colposa, ritenendo invece la presenza di profili dolosi, posto che lo sversamento è avvenuto in area indicata come sottoposta a sequestro.

  • art. 59 comma 2 cod. pen.

    Regime di imputazione e valutazione delle circostanze soggettive: la Corte ha richiamato la necessità di un esame motivato circa la conoscenza/ignoranza dell'aggravante da parte degli imputati (principio cui si è attenuta nel ritenere fondata la censura di Ciancimino sulla mancata pronuncia).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sul pagamento delle spese processuali: la Corte ha disposto la condanna alle spese a carico dei ricorrenti soccombenti (Buttacavoli e Dallari).

Massime di principio

  • La violazione dei sigilli (art. 349 c.p.) richiede la dimostrazione del fatto materiale nell'area sottoposta a sequestro e del dolo; discrepanze catastali non escludono la responsabilità se altri elementi (collocazione dei cartelli, testimonianze, sopralluoghi successivi) collocano l'azione nel sito sequestrato.
  • In sede di Cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione del merito che proponga una diversa lettura del materiale probatorio, salvo che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o contraddittoria.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) va valutata con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte può rigettarla se riscontra concreta offensività del fatto (es. danno apprezzabile, breve intervallo temporale tra sequestro e violazione).
  • La titolarità di autorizzazioni o l'esistenza di rapporti contrattuali non escludono automaticamente il reato se l'azione è posta in essere nell'area vincolata dai sigilli; rileva la condotta concreta e la conoscenza dello stato di sequestro.
  • Le aggravanti soggettive (es. qualità di custode) richiedono una specifica motivazione da parte del giudice: il mancato esame di una richiesta difensiva su tali circostanze può determinare l'annullamento parziale e il rinvio.
  • Chi non deduce nelle fasi processuali pertinenti la contestazione di una circostanza (es. aggravante) può essere considerato averla implicitamente accettata, rendendo la censura inapplicabile in sede di legittimità.
  • In sede di impugnazione è strategico ottenere dal giudice di merito una motivazione puntuale sui profili soggettivi (dolo/colpa, conoscenza del vincolo) perché omissioni su questi punti sono rilevabili in Cassazione.

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