Cassazione Penale, Sentenza n. 5578/2023 del 09/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Cassino che l'aveva dichiarata penalmente responsabile per occupazione di demanio marittimo senza concessione (art. 1161 R.D. n. 327/1942) per aver realizzato una struttura adibita a deposito di attrezzature balneari (circa 23 mq, comprensiva di due servizi igienici e un ripostiglio) presso un chiosco bar a Formia. Il motivo principale di ricorso censurava la mancata acquisizione, in sede di merito, di una prova decisiva: un DVD con immagini delle mareggiate che, secondo la ricorrente, avrebbero giustificato la realizzazione dell'opera per stato di necessità. Con atto successivo la difesa ha aggiunto un motivo volto a censurare l'ordine di demolizione disposto dal Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo relativo alla mancata acquisizione del DVD fosse inammissibile perché, anche valutandone il contenuto come descritto dalla ricorrente, quella prova non avrebbe avuto portata decisiva in grado di intaccare la struttura portante della sentenza di merito (dato l'ampio manufatto e la sua destinazione, incongruenti con la dichiarata finalità di mera messa in sicurezza). Perciò il motivo aggiunto è risultato anch'esso inammissibile, non potendo essere presentato se il motivo originario è inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). La condanna di merito è rimasta confermata.
Norme richiamate
La norma sanziona l'occupazione di aree del demanio marittimo senza concessione; applicata nel caso per la realizzazione abusiva di un manufatto di circa 23 mq adibito a deposito e servizi
Norma richiamata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Corte di cassazione Sez. III, 12 marzo 2020, n. 9878; Sez. IV, 12 febbraio 2014, n. 6783; Sez. VI, 30 ottobre 2014, n. 45075; Sez. VI, 3 gennaio 1991, n. 1132; Sez. VI, 10 febbraio 1990, n. 1878
Principio che la mancata acquisizione di una prova è rilevante in sede di legittimità solo se la prova omessa sarebbe stata idonea, di per sé, a determinare un diverso esito del giudizio; inoltre i motivi aggiunti in cassazione sono ammissibili solo se i motivi originari sono ammissibili
Massime di principio
- In cassazione un censura sulla mancata acquisizione di prove è ammissibile solo se è dimostrabile che la prova omessa sarebbe stata decisiva e avrebbe potuto mutare l'esito del giudizio.
- La valutazione probatoria svolta dal giudice di merito (quale ad es. l'ammissibilità e la rilevanza di una prova documentale) è difficilmente rivedibile in sede di legittimità se non nel caso in cui emerga che quella omissione abbia inciso sulla decisione in modo essenziale.
- I motivi aggiunti in ricorso per cassazione possono essere valutati solo se i motivi originari sono ammissibili; pertanto l'introduzione tardiva di nuove censure è rischiosa quando il motivo principale risulti inammissibile.
- Nelle contestazioni relative ad occupazioni di demanio la valutazione della natura, dimensione e destinazione del manufatto è centrale per escludere giustificazioni come lo stato di necessità: opere di ampia consistenza o con destinazioni incompatibili difficilmente rientrano in tale scriminante.
- Se la sanzione imposta in primo grado è esclusivamente pecuniaria, il ricorso percorribile può essere limitato; la scelta dello strumento d'impugnazione va valutata insieme al tipo di sanzione irrogata.
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