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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5579/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Ferrucci era stata condannata in appello e in primo grado per due reati: 1) falsità ideologica (art. 495 c.p., in relazione agli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000) per avere attestato falsamente, al Comune di Gallarate, di non trovarsi in condizioni ostative al rilascio di una carta d'identità valida per l'espatrio; 2) aver oltrepassato i confini dello Stato senza documento valido (art. 24, comma 2, legge n. 1185/1967), poiché la carta rilasciata risultava idonea all'espatrio in base alla falsa attestazione. In cassazione la ricorrente aveva dedotto carenza e contraddittorietà della motivazione, errore di diritto relativo all'esistenza effettiva della causa ostativa e contestato che la sua dichiarazione non integrasse il reato di cui all'art. 495 ma eventualmente quello diverso previsto dall'art. 483 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello non avesse adeguatamente valutato un elemento decisivo: la sentenza impugnata non ha accertato se la condanna precedente (per la multa di 400 euro) si fosse estinta ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. a seguito del decorso di cinque anni senza ulteriori conseguenze penali. Tale accertamento poteva incidere sia sull'esistenza della causa ostativa al rilascio del documento (e quindi sulla falsità della dichiarazione) sia sulla sussistenza del secondo reato relativo all'espatrio. Per queste ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per un nuovo giudizio; il terzo motivo è stato ritenuto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Regola la falsità ideologica nelle dichiarazioni rese agli organi pubblici; la sentenza iniziale aveva ritenuto integrata la fattispecie perché la ricorrente attestò falsamente l'assenza di impedimenti al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio

  • art. 46 e art. 76 DPR n. 445 del 2000

    Norme sul valore e sulle conseguenze delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle responsabilità per dichiarazioni mendaci; sono state richiamate per inquadrare la dichiarazione resa al Comune come autodichiarazione soggetta a responsabilità penale

  • art. 24, comma secondo, legge n. 1185 del 1967

    Prevede l'illecito di chi esce dal territorio dello Stato senza documento valido; la sussistenza di questo reato dipendeva dalla effettiva validità del documento rilasciato, che a sua volta era collegata alla veridicità della dichiarazione rese al Comune

  • art. 483 cod. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente come possibile fattispecie alternativa (meno grave) rispetto all'art. 495; la Corte di Cassazione ha ritenuto tale questione assorbita in ragione dell'annullamento per carenza motivazionale

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato nella sentenza per indicare che la condanna contestata era stata irrogata a seguito di accordo ai sensi di questa disposizione (patteggiamento); rilevante per la valutazione degli effetti penali successivi

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Secondo la Corte di Cassazione la norma può produrre l'effetto estintivo del reato/pena se, nei cinque anni successivi all'applicazione della pena, l'interessato non incorre più nei rigori della legge penale; la mancanza di accertamento di tale circostanza da parte della Corte d'appello è stata ritenuta motivo decisivo per l'annullamento

Massime di principio

  • Quando la rilevanza penale di una falsa dichiarazione dipende dall'esistenza di una causa ostativa preesistente (es. una condanna o una pena non estinta), il giudice deve accertare espressamente lo stato giuridico attuale di tale causa ostativa, compresa l'eventuale estinzione per decorso dei termini o altri effetti estintivi previsti dalle norme di procedura penale
  • L'eventuale estinzione di una pena o del reato che originariamente aveva creato l'ostacolo al rilascio di un documento può rimuovere la falsità della dichiarazione e, quindi, la responsabilità per il reato di cui all'art. 495 c.p.; perciò la verifica dell'operatività di meccanismi estintivi (es. art. 445 c.p.p.) è decisiva
  • La valutazione della sussistenza di reati consequenziali (es. uscita dal territorio senza documento valido) richiede di accertare la genuina idoneità del documento rilasciato: se il documento appare valido solo per effetto di una dichiarazione falsa, occorre stabilire il nesso causale fra la dichiarazione e la presunta illiceità dell'uscita
  • Nel dibattimento e in sede di impugnazione è essenziale distinguere tra falsità che riguarda l'identità o qualità personali rilevanti per l'ufficio pubblico (che può integrare art. 495 c.p.) e condotte che rilevano invece come falsificazione o uso di documenti (diverse norme, ad esempio art. 483 c.p. o altre fattispecie); la qualificazione giuridica concreta dipende dai fatti dimostrati e dalla natura dell'informazione resa
  • La Corte d'appello è tenuta a motivare compiutamente sulle eccezioni processuali e sui fatti che possono determinare l'estinzione o la rimozione di una causa ostativa: l'omessa verifica può rendere la decisione cassabile e comportare il rinvio per nuovo esame

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