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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5580/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omessa presentazione della dichiarazione fiscale) relativa all'anno 2012, contestando in particolare: a) che l'accertamento dell'ammontare dell'IVA dovuta si fosse fondato unicamente sulla Comunicazione Annuale Dati IVA (quale documento non idoneo da solo a determinare la misura dell'imposta penalmente rilevante), e che il bilancio 2012 della società (depositato in dibattimento e che chiuse l'esercizio in perdita) dimostrasse l'assenza dell'imposta dovuta; b) l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico di evasione, perché il contribuente non poteva conoscere che l'importo superasse la soglia penale al momento dell'invio della comunicazione; c) la illegittimità della confisca disposta, poiché il profitto del reato sarebbe spettato alla persona giuridica e la misura ablativa doveva essere valutata con indagini specifiche; d) il complessivo trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, anche alla luce del decreto penale di condanna originario e della successiva opposizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte infondato e in parte inammissibile, accogliendo però parzialmente il quarto motivo: ha respinto il primo motivo (ritenendo legittimo l'uso della Comunicazione Annuale Dati IVA quale mezzo di prova sull'ammontare dell'IVA indicata dal contribuente in assenza di documentazione contraria), ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per essere dedotti per la prima volta in cassazione, e ha invece ritenuto fondato il quarto motivo in relazione alla mancata e non sufficiente motivazione del diniego delle attenuanti generiche. Di conseguenza ha annullato la sentenza impugnata con rinvio limitatamente al punto concernente le attenuanti generiche e ha rigettato il ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che punisce l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale; la Corte ha confermato che l'imputazione riguardava l'omessa dichiarazione e la relativa determinazione dell'imposta evasa.

  • d.P.R. n. 322 del 1998, art. 8-bis

    La Comunicazione Annuale Dati IVA, ex art. 8-bis, è stata interpretata come documento che contiene i dati relativi all'IVA dell'anno precedente inviati dallo stesso contribuente e, in assenza di prova di rettifiche o variazioni, costituisce mezzo di prova idoneo per dimostrare l'ammontare dell'imposta indicata.

  • d.P.R. n. 435 del 2001, art. 9 (introduzione art. 8-bis)

    Richiamato come norma che ha introdotto l'art. 8-bis; utilizzato per ricostruire la funzione e la portata della comunicazione IVA.

  • art. 22, par. 4 Direttiva CEE 77/388 del 17/05/1977

    Richiamata per spiegare la finalità comunitaria della Comunicazione Annuale Dati IVA: fornire dati sintetici all'amministrazione per la determinazione delle risorse proprie dello Stato.

  • art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme del codice di procedura penale che indicano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); utilizzate per inquadrare i profili di censura dedotti dal ricorrente.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri direttivi per la determinazione della pena: richiamato perché il giudice di merito, nel riformare la pena rispetto al decreto penale, deve motivare adeguatamente l'eventuale inasprimento applicando i criteri di cui a questo articolo.

  • art. 464, comma 4 cod. proc. pen.

    Prevede che il giudice del dibattimento, in sede di opposizione a decreto penale, può aumentare la pena rispetto al decreto; la Cassazione ha ricordato che ciò non può avvenire senza accurata motivazione e rispetto dei criteri di legge per evitare reformatio in pejus ingiustificata.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020

    Richiamato solo in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (senza trattazione orale) conformemente alla procedura emergenziale prevista dal decreto.

Massime di principio

  • La Comunicazione Annuale Dati IVA trasmessa dal contribuente può costituire prova dell'ammontare dell'IVA indicata: se il contribuente non dimostra con documenti specifici rettifiche, crediti, rimborsi o versamenti infrannuali, l'importo dichiarato in tale comunicazione è considerato veritiero e può essere utilizzato per quantificare l'imposta rilevante penalmente.
  • Se il contribuente intende contestare l'ammontare risultante dalla comunicazione IVA, deve tempestivamente depositare e produrre in giudizio la documentazione contabile e fiscale (bilanci, modelli IVA, evidenze di crediti/rimborsi/compensazioni, ricevute di versamenti infrannuali) che dimostri le variazioni; il mancato deposito espone al rischio che il dato comunicato venga ritenuto conforme alla realtà fiscale.
  • Questioni o argomentazioni nuove sollevate per la prima volta in sede di cassazione sono generalmente inammissibili; è quindi essenziale prospettare e discutere in primo grado e appello tutti i profili di fatto e di diritto da preservare per il successivo giudizio di legittimità.
  • Sul piano dell'elemento psicologico (dolo specifico): la prova del fine di evasione richiede elementi che dimostrino la consapevolezza e la volontà del soggetto di eludere l'imposta oltre la soglia penale; tuttavia il silenzio o la mancata collaborazione/documentazione richieste dall'autorità possono essere valutati negativamente dal giudice e contribuire alla ricostruzione del dolo.
  • In tema di confisca e di individuazione del profitto del reato tributario, occorre verificare con indagini specifiche a chi sia concretamente rimasto il vantaggio economico (persona fisica o persona giuridica) e se esistano beni direttamente riconducibili al profitto: decisioni ablative prive di accertamenti specifici sono contestabili.
  • Se un decreto penale di condanna è stato emesso e successivamente il giudice del dibattimento, nell'ambito dell'opposizione, infligge una pena più grave, egli deve motivare esaustivamente la scelta alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., evitando decisioni che appaiano una sanzione per l'esercizio del diritto di difesa (reformatio in pejus ingiustificata).

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