Cassazione Civile, Ordinanza n. 05855/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione ha disposto il riclassamento, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, di un immobile sito in Roma, nella microzona 24 (Esquilino), ritenendo sussistenti i presupposti di revisione del classamento. Il contribuente ha impugnato l’atto deducendone l’insufficiente motivazione; la CTR del Lazio ha accolto la censura e ha respinto l’appello dell’Ufficio. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione della L. n. 212/2000, art. 7, dell’art. 3 L. n. 241/1990 e dei principi generali in tema di motivazione degli atti catastali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto carente la motivazione del provvedimento di riclassamento. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo la nullità della sentenza per mancata notifica dell’appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e lo ha rigettato. Ha affermato che, in tema di revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, il provvedimento deve contenere una motivazione rigorosa, specifica e completa, capace di indicare non solo il dato dello scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, ma anche gli elementi concreti che, alla luce dei parametri dell’art. 8 del D.P.R. n. 138/1998, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare. Poiché la CTR aveva rilevato proprio la mancanza di un’analisi delle caratteristiche intrinseche, estrinseche e contestuali dell’immobile e della qualità ambientale della zona di mercato, la decisione è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza di legittimità. Il rigetto del ricorso principale ha comportato l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato. L’Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
La revisione del classamento in microzone richiede un significativo scostamento tra valore di mercato e valore catastale, ma il relativo provvedimento deve essere motivato indicando gli elementi concreti che giustificano il nuovo classamento della singola unità immobiliare.
L’atto impositivo deve essere adeguatamente motivato, in modo da consentire al destinatario di comprenderne le ragioni e di contestarle utilmente.
Il provvedimento amministrativo deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione.
Ai fini del classamento assumono rilievo la qualità urbana, la qualità ambientale della zona di mercato e le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
È il parametro processuale richiamato nel ricorso incidentale condizionato per dedurre nullità della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 la motivazione non può limitarsi al richiamo dello scostamento medio tra valori di mercato e valori catastali nella microzona, ma deve indicare gli specifici elementi fattuali e tecnici che incidono sul classamento della singola unità immobiliare.
- La legittimità del nuovo classamento dipende anche dalla possibilità per il contribuente di conoscere ex ante le ragioni concrete del provvedimento, così da poterle controllare e contestare sia in fatto sia in diritto.
- La motivazione del riclassamento deve dar conto, in modo non stereotipato, delle caratteristiche urbanistiche, ambientali ed edilizie rilevanti, non essendo sufficiente un riferimento generico alla procedura normativa o alla collocazione dell’immobile in una microzona di pregio.
- Se il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
- Nei giudizi in cui soccombe un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato non opera il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05806/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05807/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05810/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05811/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05812/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_civile · 27 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05815/2023 del 27/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →