Cassazione Civile, Ordinanza n. 28137/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Abruzzo che aveva rigettato i suoi appelli avverso decisione di primo grado favorevole alla società e al socio. La lite nasce da due avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2007: uno verso la società, con rideterminazione del reddito d’impresa ai fini IRES, IRAP e IVA e irrogazione sanzioni, e uno verso il socio per maggiore IRPEF. L’Ufficio aveva contestato anomalie nelle rimanenze iniziali e finali rispetto allo studio di settore e l’omessa indicazione del costo della manodopera in alcune fatture, ritenendo inattendibili le scritture contabili e omessa contabilizzazione di ricavi. Con il primo motivo l’Agenzia deduceva nullità della sentenza per violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’appello era specifico e che la CTR aveva erroneamente dichiarato l’inammissibilità limitandosi a ritenere riproposti i temi del primo grado. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., sostenendo la legittimità del recupero a tassazione fondato su anomalie gravi e su elementi indiziari idonei a supportare l’accertamento induttivo. I contribuenti, nel frattempo, avevano aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del d.l. 119/2018, depositando le domande e la prova del pagamento della prima rata, e l’Agenzia aveva chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell’adesione dei contribuenti alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018 e della comunicazione dell’Agenzia circa il perfezionamento della procedura mediante rateizzazione e versamento della prima rata. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il termine per il deposito dell’istanza di definizione ha natura ordinatoria e non perentoria. Conseguentemente, non è stata esaminata nel merito la censura sull’inammissibilità dell’appello né quella sul fondamento dell’accertamento induttivo. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina della definizione agevolata. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
È la norma richiamata nel primo motivo per contestare la declaratoria di inammissibilità dell’appello; la Corte non si pronuncia nel merito della censura perché il giudizio si estingue.
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
È la disposizione posta a base dell’accertamento induttivo contestato dall’Ufficio e oggetto del secondo motivo; la Corte non decide sulla sua applicazione per intervenuta estinzione.
Richiamato nel secondo motivo come parametro sul riparto dell’onere della prova a sostegno della legittimità dell’accertamento.
Richiamato nel secondo motivo in tema di presunzioni semplici poste a fondamento della ripresa fiscale.
La definizione agevolata delle controversie tributarie comporta la possibilità di sospensione del processo; il termine per il deposito dell’istanza è ordinatorio; in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 il processo è dichiarato estinto; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte rileva l’insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’adesione alla definizione agevolata delle controversie fiscali può determinare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con assorbimento di ogni altra questione processuale o di merito.
- Ai fini della definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, il termine per il deposito dell’istanza non ha natura perentoria ma ordinatoria, essendo funzionale ad accelerare la procedura e dovendosi valorizzare il favor legislativo per la composizione agevolata.
- Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale applicabile.
- L’estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata esclude il raddoppio del contributo unificato.
- Le questioni sulla specificità dei motivi di appello e sulla sufficienza degli indizi a fondamento dell’accertamento induttivo restano assorbite se interviene la definizione agevolata della controversia prima della decisione nel merito.
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