Cassazione Civile, Ordinanza n. 01049/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Una lavoratrice aveva percepito somme a titolo di indennità di disoccupazione nel periodo indicato dall'ente previdenziale come indebitamente erogato. Il giudizio nasceva dal ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'ente per la restituzione di euro 8.170,73. In primo grado l'opposizione al decreto ingiuntivo era stata respinta; in appello era stata confermata la decisione, ritenendosi che la beneficiaria avesse presentato, per errore, una domanda di "ripristino" della prestazione anziché una "nuova domanda", nonostante la precedente prestazione fosse cessata per instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva, con il primo motivo, violazione della disciplina sull'ASPI/NASPI e delle norme sul procedimento amministrativo, sostenendo che l'errore nella qualificazione della domanda non aveva provocato una lavorazione errata della procedura e che i pagamenti erano avvenuti nei periodi di effettiva sospensione lavorativa; con il secondo motivo deduceva violazione della disciplina previdenziale, delle norme sul procedimento amministrativo e degli artt. 1218, 1226, 1227 e 2697 c.c., lamentando la mancata affermazione di responsabilità dell'ente per non aver consentito la tempestiva presentazione della domanda corretta e per asserite comunicazioni errate o tardive.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che, secondo la giurisprudenza richiamata, quando le somme sono erogate sine titulo a titolo di indennità di disoccupazione, la ripetizione non è esclusa dalla buona fede dell'accipiens, poiché l'art. 2033 c.c. rileva solo quanto ai frutti e agli interessi e non impedisce la restituzione del capitale indebitamente percepito. Ha inoltre rilevato che la stessa parte ricorrente aveva ammesso l'errore nella presentazione della domanda: non si trattava di un mero ripristino di una prestazione sospesa, ma di una nuova domanda, necessaria dopo la cessazione del precedente diritto per instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Trattandosi dunque di indebito oggettivo, la buona fede non escludeva la ripetibilità. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata liquidata spese a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La ripetizione dell'indebito oggettivo non è esclusa dalla buona fede dell'accipiens; la norma incide solo, sotto il profilo soggettivo, su frutti e interessi.
art. 2, commi 1-12, L. 92/2012
Richiamato dalla ricorrente per contestare la ricostruzione della procedura di erogazione/sospensione dell'indennità Aspi-Naspi.
art. 9, comma 5, D.L. 76/2013 conv. in L. 99/2013
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del procedimento amministrativo previdenziale.
Richiamato dalla ricorrente e considerato nel confronto tra domanda di ripristino e nuova domanda di NASpI.
Norma richiamata dalla ricorrente tra i parametri della censura di violazione di legge.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità dell'ente previdenziale.
Richiamata in relazione ai profili di procedimento amministrativo e alle comunicazioni dell'ente.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la responsabilità dell'ente e la pretesa risarcitoria.
Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova.
È stato richiamato per escludere la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 2, comma 14 e 15, d.lgs. 92/2012
Richiamato per distinguere la disciplina del trattamento di disoccupazione precedente da quella della nuova domanda.
art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. 92/2012
Richiamato per la disciplina dell'indennità di disoccupazione e dei requisiti del trattamento precedente.
artt. 5, 9 e 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 22/2015
Richiamati per evidenziare che la NASpI oggetto di nuova domanda ha requisiti e durata propri, distinti dal ripristino della prestazione cessata.
Massime di principio
- In materia di ripetizione di somme erogate dall'ente previdenziale a titolo di indennità di disoccupazione, se l'erogazione è avvenuta sine titulo sorge un indebito oggettivo ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c.
- La buona fede del percettore non esclude la ripetibilità del capitale indebitamente percepito; l'art. 2033 c.c. rileva, sotto il profilo soggettivo, solo per frutti e interessi.
- La domanda di "ripristino" di una prestazione di disoccupazione e la "nuova domanda" per una diversa prestazione sono fattispecie distinte: la cessazione del diritto per instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro impone la presentazione di una nuova domanda secondo la disciplina applicabile.
- Quando il diritto alla prestazione è cessato, l'eventuale errore del beneficiario nella qualificazione della domanda non trasforma l'erogazione successiva in prestazione dovuta.
- Per fondare una responsabilità dell'ente previdenziale per tardive o errate comunicazioni occorre allegare e dimostrare un titolo autonomo di responsabilità; in mancanza, la ripetizione dell'indebito resta ferma.
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