Cassazione Civile, Ordinanza n. 37926/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, emesso a seguito di contestazioni dell'Ufficio circa l'inerenza della documentazione prodotta e la deducibilità di alcuni ammortamenti/costi. In primo grado la CTP aveva annullato l'atto ritenendo violato il contraddittorio; in appello la CTR aveva disposto una CTU e, all'esito, aveva accolto solo parzialmente il gravame, rideterminando la ripresa fiscale in euro 166.093,40. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 7 e 12 L. 212/2000 per mancato contraddittorio endoprocedimentale e mancato rispetto del termine dilatorio; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità per omessa pronuncia sui motivi di appello incidentale e per motivazione asseritamente mancante; (3) illegittimità della nomina del CTU in violazione dei poteri istruttori del giudice tributario; (4) carenza di motivazione e mancata valutazione di elementi già esaminati dall'Amministrazione. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale denunciando motivazione apparente della sentenza d'appello, perché la CTR avrebbe escluso una parte dei costi dalla ripresa senza una autonoma valutazione integrativa rispetto alle conclusioni del CTU.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo non specificamente allegata/provata la circostanza di fatto decisiva per l'applicazione del contraddittorio anticipato (verifica svolta presso la sede) e non dimostrato che la ripresa riguardasse IVA; ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, ravvisando omessa pronuncia sui motivi di appello incidentale e quindi nullità della sentenza sul punto. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia, reputando la motivazione della CTR meramente apparente nella parte in cui aveva escluso il secondo gruppo di costi dalla ripresa fiscale senza spiegare la ratio decidendi e senza svolgere la valutazione integrativa sollecitata dal CTU. La decisione è stata dunque cassata con rinvio al giudice di merito.
Norme richiamate
richiamato quale base della contestazione sulla deducibilità/inerenza dei costi nel procedimento di accertamento
richiamato in relazione alle contestazioni dell'Ufficio sulla documentazione prodotta dal contribuente
invocato dalla contribuente per sostenere la violazione delle garanzie procedimentali
la Corte ribadisce che il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale operano per le verifiche con PVC e, per i tributi armonizzati, secondo i principi elaborati dalle Sezioni Unite
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per dedurre violazioni di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato in relazione all'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce il perimetro ristretto del vizio motivazionale dopo la riforma del 2012
richiamato a fondamento della doglianza di omessa pronuncia e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato per censurare la nomina del CTU e i poteri istruttori del giudice tributario
richiamato in tema di obbligo di motivazione delle sentenze tributarie
richiamato nel ricorso incidentale insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria
richiamato nel ricorso incidentale con riferimento all'istruttoria in appello nel processo tributario
richiamato come parametro della motivazione della sentenza e della nullità per motivazione apparente
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione della decisione
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
"termine dilatorio di sessanta giorni"
l'inosservanza del termine, quando applicabile, determina l'illegittimità dell'avviso emesso ante tempus salvo specifiche ragioni di urgenza, da provare dall'Ufficio
Massime di principio
- Nel processo tributario, il vizio di omessa pronuncia richiede che il giudice di merito abbia completamente omesso di esaminare una domanda o eccezione ritualmente introdotta; quando la decisione non consente di comprendere se e come tali questioni siano state valutate, la sentenza è nulla.
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando esiste graficamente ma non rende percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione, lasciando all'interprete il compito di ricostruirlo con congetture.
- La censura di violazione del contraddittorio endoprocedimentale è inammissibile o infondata se non è specificamente allegato e provato il presupposto fattuale che ne giustifica l'operatività, non potendo la Corte colmare lacune di specificità del ricorso.
- Il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera nei casi in cui sia stato redatto un processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica; per gli accertamenti a tavolino la sua applicazione è limitata secondo la distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati elaborata dalla giurisprudenza di legittimità.
- Nel processo tributario il giudice può avvalersi della CTU, ma la decisione di merito deve comunque dare conto della valutazione autonoma delle risultanze tecniche, specie quando il consulente rimetta al giudice scelte valutative su una parte del materiale esaminato.
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