Cassazione Civile, Ordinanza n. 29402/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2007, fondati sull'assunto dell'indebita deduzione di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti e sulla presenza di ricavi non fatturati. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo non निर्णisivi gli indizi dell'Ufficio e valorizzando anche il carattere neutro, sotto il profilo fiscale, delle operazioni infragruppo. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse accolto eccezioni nuove formulate solo in appello; 2) violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992, per omessa o apparente motivazione in ordine ad alcuni elementi indiziari, tra cui la mancanza di contratto sottostante alla fattura; 3) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., per avere la CTR valutato in modo atomistico e frammentario gli indizi, senza considerarli nel loro complesso e senza che la società avesse fornito prova positiva delle operazioni contestate.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che non vi fossero domande nuove in appello ma difese volte a contestare l'impianto presuntivo dell'Ufficio; ha respinto anche il secondo motivo, affermando che la motivazione della CTR, pur sintetica, non era apparente perché rendeva percepibile la ratio decidendi. Ha invece accolto il terzo motivo: la CTR aveva errato nel valutare i singoli indizi in modo parcellizzato, senza procedere al necessario apprezzamento complessivo della loro eventuale forza probatoria congiunta. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
vieta le domande nuove in appello nel processo tributario; nel caso concreto le difese della contribuente sono state ritenute mere contestazioni dell'impianto presuntivo e non eccezioni nuove.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la motivazione è nulla solo se meramente apparente; nella specie la CTR ha espresso, in modo sufficiente, le ragioni della propria decisione.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in tema di accertamento fondato su presunzioni e valutazione degli elementi indiziari.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in relazione alla detraibilità/deduzione nell'ambito dell'accertamento IVA contestato.
richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve offrire elementi presuntivi idonei, ma il giudice deve valutarli complessivamente.
richiamato per la prova per presunzioni e per il necessario uso logico-congiunto degli indizi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale di riferimento del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale di riferimento dei motivi relativi a errori processuali e motivazione apparente.
richiamato per il deposito di memoria nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, le contestazioni difensive che si limitano a confutare l'impianto presuntivo dell'Ufficio non integrano domande nuove vietate in appello.
- La motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
- In materia di prova per presunzioni, il giudice deve seguire un duplice passaggio: prima valutare analiticamente i singoli indizi, poi apprezzarli globalmente per verificarne la concordanza e la capacità dimostrativa complessiva.
- È censurabile la decisione che escluda valore agli indizi singolarmente considerati senza verificare se, valutati congiuntamente, essi possano rafforzarsi reciprocamente e integrare prova presuntiva.
- Quando l'accertamento fiscale si fonda su più elementi indiziari, non è corretto un esame frammentario: la tenuta probatoria va verificata sulla base della loro sintesi complessiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29265/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29266/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29267/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29268/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29269/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29270/2021 del 21/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →