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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29402/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2007, fondati sull'assunto dell'indebita deduzione di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti e sulla presenza di ricavi non fatturati. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo non निर्णisivi gli indizi dell'Ufficio e valorizzando anche il carattere neutro, sotto il profilo fiscale, delle operazioni infragruppo. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse accolto eccezioni nuove formulate solo in appello; 2) violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992, per omessa o apparente motivazione in ordine ad alcuni elementi indiziari, tra cui la mancanza di contratto sottostante alla fattura; 3) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., per avere la CTR valutato in modo atomistico e frammentario gli indizi, senza considerarli nel loro complesso e senza che la società avesse fornito prova positiva delle operazioni contestate.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che non vi fossero domande nuove in appello ma difese volte a contestare l'impianto presuntivo dell'Ufficio; ha respinto anche il secondo motivo, affermando che la motivazione della CTR, pur sintetica, non era apparente perché rendeva percepibile la ratio decidendi. Ha invece accolto il terzo motivo: la CTR aveva errato nel valutare i singoli indizi in modo parcellizzato, senza procedere al necessario apprezzamento complessivo della loro eventuale forza probatoria congiunta. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, le contestazioni difensive che si limitano a confutare l'impianto presuntivo dell'Ufficio non integrano domande nuove vietate in appello.
  • La motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
  • In materia di prova per presunzioni, il giudice deve seguire un duplice passaggio: prima valutare analiticamente i singoli indizi, poi apprezzarli globalmente per verificarne la concordanza e la capacità dimostrativa complessiva.
  • È censurabile la decisione che escluda valore agli indizi singolarmente considerati senza verificare se, valutati congiuntamente, essi possano rafforzarsi reciprocamente e integrare prova presuntiva.
  • Quando l'accertamento fiscale si fonda su più elementi indiziari, non è corretto un esame frammentario: la tenuta probatoria va verificata sulla base della loro sintesi complessiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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