Cassazione Civile, Ordinanza n. 09668/2025 del 13/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di differenze retributive per il periodo 1 gennaio 2002 - 30 settembre 2007, fondata sull'allegato svolgimento, da parte della dipendente di un'azienda sanitaria, di mansioni dirigenziali di avvocato corrispondenti alla qualifica dirigenziale prevista dal CCNL dell'area della dirigenza sanitaria, a fronte dell'inquadramento formale in categoria D come collaboratore amministrativo. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto solo in parte la domanda, ritenendo provato lo svolgimento di mansioni superiori ma limitando gli arretrati per prescrizione quinquennale. In appello la domanda era stata poi rigettata; la precedente cassazione con rinvio aveva affermato che, nel settore della dirigenza sanitaria del ruolo professionale, possono esistere incarichi dirigenziali di natura esclusivamente professionale, e che l'assegnazione di fatto a una posizione dirigenziale prevista dagli atti aziendali può integrare mansioni superiori rilevanti ex art. 52 d.lgs. 165/2001 anche senza concorso, atto formale o previa fissazione degli obiettivi. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha nuovamente respinto la pretesa, ritenendo non provati gli elementi necessari alla qualifica dirigenziale. Nel ricorso per cassazione la dipendente ha dedotto: violazione dell'art. 394 c.p.c., dell'art. 45 d.lgs. 29/1993 e dell'art. 113 c.p.c. per asserita violazione del principio di diritto fissato dalla Cassazione; violazione di varie norme contrattuali collettive e degli artt. 36 Cost. e 2126 c.c. per il riconoscimento delle mansioni dirigenziali e delle relative differenze retributive; violazione dell'art. 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché non era stato operato un effettivo confronto tra il principio di diritto enunciato in precedenza e la motivazione della sentenza di rinvio. Ha ritenuto il secondo motivo infondato, affermando che il profilo dirigenziale professionale non è identificato dalla mera specializzazione forense o dallo svolgimento di attività legali, ma richiede autonomia tecnica-professionale e corresponsabilità nella gestione dell'attività, elementi che la corte di merito aveva escluso con accertamento di fatto non sindacabile. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché diretto in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con accertamento dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della dipendente, confermando la sentenza di rinvio che aveva escluso il diritto alle differenze retributive per mansioni dirigenziali. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse conformata al principio di diritto già enunciato in sede rescindente e che le censure della ricorrente mirassero, in realtà, a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione.
Norme richiamate
Richiamato per censurare il mancato rispetto del principio di diritto fissato nel giudizio di rinvio; la Corte ne esclude la violazione perché la sentenza di rinvio si è attenuta al dictum rescindente.
art. 45 d.lgs. n. 29/1993
Invocato insieme alle norme sul pubblico impiego contrattualizzato per sostenere il diritto alle differenze retributive; la Corte non ravvisa violazione.
Richiamato come parametro della decisione secondo diritto; la Corte non ne ravvisa violazione autonoma.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Utilizzato come fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi motivazionali; la Corte dichiara inammissibili o infondati i motivi perché diretti alla rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il primo motivo quale vizio processuale; la Corte lo dichiara inammissibile per difetto di specificità.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte osserva che la censura mira in realtà a una diversa lettura del compendio istruttorio.
Richiamato per il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nel precedente giudizio rescindente, cui il giudice di rinvio deve conformarsi.
Indicato come norma rilevante per il riconoscimento delle mansioni superiori e dei relativi effetti retributivi in caso di assegnazione di fatto a posizione dirigenziale.
art. 27 CCNL della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa
Esaminato per distinguere le tipologie di incarico dirigenziale conferibili e per verificare se le funzioni svolte fossero davvero dirigenziali.
CCNL comparto sanità 1998/2001
Richiamato nella definizione della categoria D, che richiede autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative e di coordinamento in strutture semplici.
art. 1, comma 2, CCNL dell'area della dirigenza sanitaria del 05/12/1996
Richiamato nella descrizione della qualifica dirigenziale rivendicata dalla dipendente.
CCNL comparto sanità integrativo del 07/04/1999
Invocato dalla ricorrente a sostegno dell'inquadramento e delle differenze retributive.
r.d.l. n. 1578/1933
Richiamato dalla ricorrente in relazione al titolo professionale di avvocato e all'esercizio della professione forense.
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'ordinamento forense.
CCNL dirigenza sanitaria del 05/12/1996
Richiamato per individuare il trattamento e la configurazione degli incarichi dirigenziali nel settore sanitario.
CCNL del 08/06/2000
Invocato dalla ricorrente a sostegno della pretesa retributiva connessa alle mansioni dirigenziali.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a fondamento del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente rispetto alle mansioni effettivamente svolte.
Invocato per ottenere il riconoscimento degli effetti retributivi del lavoro svolto di fatto in mansioni superiori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato nel dispositivo per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la censura in cassazione è inammissibile se non confronta in modo puntuale la motivazione della sentenza di rinvio con il dictum rescindente.
- L'assegnazione di fatto a mansioni superiori dirigenziali nel pubblico impiego contrattualizzato richiede la prova di un effettivo livello di autonomia tecnico-professionale e di corresponsabilità nella gestione dell'attività; non basta lo svolgimento di attività specialistiche proprie della professione o del titolo posseduto.
- La mera appartenenza a una categoria contrattuale che valorizza specializzazione, autonomia e responsabilità proprie non consente, di per sé, di pretendere l'inquadramento dirigenziale, occorrendo un quid pluris funzionale alla posizione dirigenziale.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale; è inammissibile il motivo che, in sostanza, solleciti un terzo grado di merito.
- L'eventuale contestazione della mancata applicazione dell'art. 116 c.p.c. è inammissibile quando si traduce nella mera critica alla ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito e non nella deduzione di un effettivo uso di prove legali in modo contra legem.
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