Sentenza del 24/05/2024 n. 14535 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva pagato l’imposta proporzionale di registro sul trasferimento disposto con decreto del giudice delegato al termine del concordato fallimentare di GAM. Il 30 novembre 2018 ne chiedeva il rimborso, sostenendo che i beni acquistati costituivano soltanto una parte minoritaria del complesso e non erano idonei, neppure potenzialmente, a consentire l’esercizio autonomo dell’attività di macellazione; l’operazione avrebbe quindi dovuto essere trattata ai fini IVA e non come cessione d’azienda soggetta a registro proporzionale. Dopo il rifiuto tacito, la Commissione tributaria provinciale di Campobasso respingeva il ricorso (sentenza n. 434/2019) e la Commissione tributaria regionale del Molise rigettava l’appello. In Cassazione la società proponeva quattro motivi: violazione di norme IVA e di registro e contestazione della qualificazione dei beni e delle prove; violazione delle regole sulla valutazione probatoria e sulle presunzioni; nullità per motivazione illogica o apparente; omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la motivazione della CTR era comprensibile e riferita al caso concreto, avendo spiegato che il Lotto 1 trasferiva un complesso organizzato, ancora collegato a commesse di lavorazione per conto terzi, idoneo all’attività d’impresa anche se bisognoso di manutenzione e aggiornamenti. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati giudicati inammissibili e comunque infondati: la ricorrente mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in Cassazione; decreto di trasferimento, relazione di stima e programma di sviluppo sostenevano la qualificazione come cessione di ramo d’azienda. Per tale qualificazione non è necessario che l’attività possa proseguire immediatamente: è sufficiente la potenziale attitudine del complesso a esercitarla. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, la società non aveva indicato le differenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito. Condanna della ricorrente a pagare all’Agenzia delle Entrate 7.700 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 2, comma 3, lett. b), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Pertanto, le cessioni di aziende, di singoli rami d'azienda conferimenti delle stesse in società o altri enti, compresi i consorzi o le associazioni, sono escluse dal campo applicazione dell'IVA.
La cessione di un’azienda o di un ramo d’azienda è esclusa dall’IVA; la qualificazione dell’operazione come cessione d’azienda dipende dalla natura del complesso trasferito, non dal trattamento fiscale scelto o auspicato dalle parti.
Art. 40 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'art. 40 del D.P.R .n. 131 del 1986 , ponendo il principio dell'alternatività Iva/registro, subordina l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale alla condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non siano assoggettate ad Iva.
L’imposta proporzionale di registro si applica alle operazioni escluse dall’IVA; per le operazioni che rientrano nel campo IVA, anche se esenti o non imponibili, il registro è in linea generale dovuto in misura fissa, secondo il criterio della soggezione teorica.
Art. 19 Direttiva 2006/112/CE
In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di un'universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente.
La disposizione consente agli Stati membri di escludere dall’IVA il trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni, quando il complesso trasferito costituisce un’impresa o una parte autonoma idonea a proseguire un’attività economica.
Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura fondata sulla nullità della sentenza per motivazione apparente o inidonea è respinta: la decisione di merito esponeva in modo riconoscibile la propria ragione e il collegamento con gli elementi concreti della controversia.
Art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La nullità per vizio della motivazione ricorre quando questa è materialmente assente, apparente, insanabilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non basta un dissenso sulla valutazione dei fatti o una motivazione ritenuta non sufficientemente persuasiva.
E inoltre per dedurre la violazione dell' art. 115 cod.proc.civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.
La norma non consente di censurare in Cassazione la preferenza accordata dal giudice a determinate prove di parte. La violazione è deducibile quando il giudice fonda la decisione su prove introdotte d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciutigli, ferme le eccezioni indicate dalla legge.
La doglianza circa la violazione dell' art. 116 cod.proc.civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria.
La violazione è configurabile se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o applica il criterio di valutazione sbagliato. Non è invece sufficiente sostenere che abbia valutato male le prove.
La censura sul riparto dell’onere probatorio non permette di ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie: la contestazione della ricostruzione dei fatti, in quanto tale, resta riservata al giudice di merito.
La critica alla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni non è pertinente quando la decisione si fonda principalmente su elementi di prova documentali e fattuali valutati dal giudice di merito; la loro rivalutazione non è consentita in Cassazione.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
La riformulazione dell' art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall' art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 , conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 , deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall' art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Il controllo di legittimità riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e le sole anomalie motivazionali radicali; non consente di riesaminare l’adeguatezza complessiva della motivazione o di sostituire la valutazione delle prove compiuta nel merito.
Art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.
Nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell' art. 348-ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell' art. 360 , primo comma, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulle medesime ragioni di fatto, il motivo di ricorso per omesso esame è inammissibile se il ricorrente non individua e dimostra le differenze tra le due ricostruzioni.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono, se dovuto, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Per distinguere una cessione d’azienda dalla vendita di singoli beni, occorre valutare il collegamento funzionale e l’interdipendenza degli elementi trasferiti: se nel loro insieme formano un complesso organizzato idoneo a un’attività economica, l’operazione può essere qualificata come cessione d’azienda.
- Non è necessario che il complesso ceduto consenta la ripresa immediata dell’attività. È sufficiente una potenziale attitudine all’esercizio d’impresa; interventi di manutenzione, ammodernamento o investimenti necessari non escludono automaticamente la qualificazione.
- La qualificazione fiscale deriva dalla natura oggettiva dell’operazione e non dalla scelta del tributo ritenuto più conveniente né dal fatto che sia stato eventualmente pagato un tributo diverso da quello previsto dalla legge.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove presentando una ricostruzione alternativa dei fatti. Le violazioni degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. devono riguardare l’uso di prove estranee al processo o l’applicazione di criteri legali di valutazione errati, non il semplice dissenso sull’apprezzamento del giudice.
- Per denunciare un’omessa motivazione o un vizio motivazionale non basta ritenere debole o illogica la ricostruzione: occorre indicare una carenza radicale, una motivazione apparente, un contrasto insanabile o l’omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo nei limiti consentiti.
- In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo richiede di confrontare le ragioni fattuali delle decisioni di primo e secondo grado e dimostrarne la diversità.
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