Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/05/2024 n. 14543 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le società hanno impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta principale di registro, pari complessivamente a 60.094 euro, emesso in relazione alla sentenza del Tribunale civile di Roma n. 18285/2014, che le aveva condannate a pagare alla società Vesuvio rispettivamente 1.245.703,19, 326.486,94 e 318.325,84 euro. Con il primo motivo hanno invocato l’alternatività tra IVA e imposta di registro, sostenendo che le somme richieste dalla consortile derivavano dal ribaltamento dei costi sostenuti e ricadevano nel campo IVA. Con il secondo hanno contestato che l’imposta fosse liquidata sul cumulo delle somme e richiesta solidalmente a tutte le società: trattandosi di litisconsorzio facoltativo e di rapporti distinti, ciascuna avrebbe dovuto rispondere solo dell’imposta riferibile alla propria posizione.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva riformato tale decisione, ritenendo che gli interessi moratori fossero esclusi dalla base imponibile IVA e che le società non avessero provato l’assoggettamento delle somme all’IVA. In Cassazione, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: le ricorrenti hanno contestato la ricostruzione della sentenza del Tribunale senza denunciare specificamente la violazione dei criteri interpretativi e senza riportare o allegare integralmente la decisione, in violazione dell’onere di autosufficienza. Il secondo motivo è stato accolto: nei giudizi con litisconsorzio facoltativo, la solidarietà per l’imposta di registro non si estende a chi è rimasto estraneo al rapporto sostanziale cui si riferisce la pronuncia; occorre considerare i singoli rapporti e le rispettive posizioni. La Corte ha cassato la decisione impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per il riesame del secondo motivo. Non è indicata una decisione definitiva sull’importo dovuto da ciascuna società né sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 57, comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Ciò non di meno, pur dovendosi ribadire la natura solidale ex art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 della responsabilità tributaria, l'obbligazione solidale prevista da tale norma per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in un giudizio con pluralità di parti non grava, quando si tratti di litisconsorzio facoltativo, sui soggetti che non siano parti del rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilievo non la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva.

    La responsabilità solidale per l’imposta di registro sugli atti giudiziari non deriva dalla sola partecipazione al processo. Nel litisconsorzio facoltativo, va verificato se ciascun soggetto sia parte del rapporto sostanziale deciso; chi ne è estraneo non risponde dell’imposta relativa a quel rapporto.

  • Art. 40 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il motivo fondato sull’alternatività IVA-registro è stato dichiarato inammissibile, non deciso nel merito. La sentenza non stabilisce quindi se le somme in questione fossero soggette a IVA o a imposta di registro.

  • Art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile

    In definitiva, l'interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire regole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con i precetti contenuti nell' art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e 1371 cod,civ., trovano la loro essenziale e diretta ispirazione nei canoni della logica formale generale, che pure quelle norme informano.

    Nell’interpretare una sentenza occorre considerare il significato letterale delle parole e il testo nel suo complesso, secondo criteri logico-sistematici. Per contestare in Cassazione l’interpretazione resa dal giudice di merito, la parte deve formulare una censura specifica e non limitarsi a proporre una lettura alternativa.

  • Artt. 1362 e 1363 cod. civ.

    il principio cardine è quello dell'interpretazione letterale fatta palese dal senso complessivo delle parole, unito ai precetti dell'interpretazione complessiva ed unitaria del testo, per cui ogni parte si integra e prende luce dall'altra

    I criteri di interpretazione degli atti negoziali possono contribuire all’interpretazione di un provvedimento giudiziario, in particolare imponendo una lettura complessiva e coerente delle sue parti. La censura in Cassazione deve indicare puntualmente quali criteri siano stati violati e in che modo.

  • Art. 2697 cod. civ.

    La disposizione è menzionata nel primo motivo, ma la Corte non ne ha esaminato la violazione nel merito, dichiarando inammissibile la censura.

  • Artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le disposizioni sono state invocate per denunciare il vizio di motivazione della sentenza d’appello. La Cassazione ha accolto il secondo motivo sulla questione della responsabilità tributaria in caso di litisconsorzio facoltativo, senza formulare un’autonoma interpretazione di queste norme.

  • Art. 132 cod. proc. civ.

    È stato invocato dalle ricorrenti per contestare la motivazione della sentenza d’appello; la decisione di accoglimento si fonda però sul principio relativo all’imposta di registro e ai distinti rapporti sostanziali nel litisconsorzio facoltativo.

  • Art. 111 Cost.

    È stato richiamato dalle ricorrenti insieme alle disposizioni sulla motivazione. La Corte ha accolto il secondo motivo per la regola sulla responsabilità tributaria connessa al rapporto sostanziale, senza sviluppare una distinta interpretazione dell’articolo.

Massime di principio

  • Nell’imposta di registro relativa a una sentenza, la partecipazione al processo non basta, da sola, a rendere ciascuna parte responsabile per l’imposta riferita a tutti i rapporti decisi: nel litisconsorzio facoltativo occorre individuare il rapporto sostanziale e verificare a chi esso sia riferibile.
  • Quando le domande riunite riguardano rapporti autonomi, titoli distinti o diverse posizioni sostanziali, la responsabilità tributaria va valutata separatamente per ciascuna posizione; la solidarietà non si estende automaticamente a chi è estraneo al rapporto cui si riferisce la pronuncia.
  • In Cassazione, chi contesta l’interpretazione di una sentenza non può limitarsi a offrire una ricostruzione alternativa: deve indicare specificamente i criteri interpretativi violati e riportare o allegare il testo necessario a consentire il controllo della censura.
  • La decisione non risolve nel merito l’assoggettamento a IVA o a imposta di registro delle somme dovute alla consortile: quel motivo è stato dichiarato inammissibile. Il rinvio riguarda la distinta questione della liquidazione dell’imposta e della responsabilità delle singole società.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.