Sentenza del 24/05/2024 n. 14581 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva recuperato a tassazione IRPEF, mediante accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, un reddito imponibile di 43.316,60 euro e aveva irrogato sanzioni per omessa dichiarazione. A.A. sosteneva di aver ricevuto dall’organizzazione religiosa ABWE 68.874 dollari a titolo di rimborsi spese, già dichiarati e tassati negli Stati Uniti, e contestava l’accertamento. Dopo che la CTP di Torino aveva accolto il ricorso e la CTR del Piemonte aveva confermato l’esito, l’Agenzia ha proposto cinque motivi in Cassazione: motivazione apparente e violazione dell’art. 115 c.p.c.; errori nell’applicazione delle norme interne e della Convenzione Italia-USA sulla tassazione e sulla doppia imposizione, oltre che delle regole sull’onere della prova; mancata verifica che le somme ricevute potessero giustificare il reddito presunto; omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’insufficienza di tali somme; erronea applicazione delle regole probatorie del redditometro.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo, assorbendo gli altri, e ha cassato la sentenza della CTR del Piemonte del 28 aprile 2016, che aveva respinto l’appello dell’Agenzia confermando l’accoglimento del ricorso in primo grado. La motivazione della CTR era nulla perché assertiva e non spiegava quale disposizione della Convenzione Italia-USA rendesse imponibili i redditi soltanto negli Stati Uniti, quale imposta fosse stata effettivamente pagata all’estero né come le somme ricevute superassero la presunzione derivante dal redditometro. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame con motivazione congrua. Al giudice del rinvio è stata rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione. Non è stata quindi decisa in via definitiva la debenza dell’IRPEF o delle sanzioni.
Norme richiamate
Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992
La riscontrata nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all' art. 36 , comma 2, n. 4) del D.Lgs. n. 546 del 1992 - norma speciale del processo tributario che nel giudizio civile ordinario trova il suo corrispondente nell' art. 132 , comma 2, n. 4) c.p.c. - assorbe l'esame delle ulteriori censure mosse dalla parte ricorrente.
La sentenza tributaria è nulla se non soddisfa il requisito della motivazione. Nel caso concreto, la motivazione non consentiva di ricostruire le ragioni della decisione né di controllarne la correttezza.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell'inosservanza del c.d. "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi - che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all' art. 132 , comma 2, n. 4) c.p.c. - di "mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa od incomprensibile"
In Cassazione il vizio di motivazione rileva quando ricorre una grave anomalia che viola il minimo costituzionale: motivazione assente, apparente, inconciliabile o incomprensibile. Non basta una motivazione semplicemente insufficiente o contraddittoria.
Art. 15 della Convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni del 17 aprile 1984, ratificata con legge n. 763/1985
A fronte di una disciplina contemplante varie ipotesi diversamente regolate - adottata in conformità al modello OCSE di convenzione fra gli Stati in materia di doppia imposizione, sulla cui corretta applicazione questa Corte si è più volte pronunciata (cfr. Cass. n. 27278/2023 , Cass. n. 26383/2022 , Cass. n. 24112/2017 , Cass. n. 14474/2016 ) -, la Commissione regionale avrebbe, in primo luogo, dovuto individuare quella ritenuta applicabile al caso esaminato; ma a tanto essa non ha provveduto, astenendosi dal compiere gli accertamenti di merito necessari per una corretta sussunzione della fattispecie concreta nella pertinente previsione normativa.
Per stabilire quale Stato possa tassare una remunerazione da lavoro subordinato, il giudice deve individuare la specifica ipotesi convenzionale applicabile e accertarne i presupposti, tra cui luogo di svolgimento dell’attività, durata del soggiorno e condizioni relative al datore di lavoro. Non è sufficiente invocare genericamente il divieto di doppia imposizione.
Art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973
senza tuttavia minimamente indicare come sarebbe stata in concreto fornita dalla contribuente la prova atta a superare la presunzione legale relativa di capacità contributiva introdotta dalla disciplina del redditometro
Il redditometro introduce una presunzione relativa di capacità contributiva. Per superarla occorre che il giudice valuti e motivi in concreto la prova offerta dal contribuente; la mera affermazione che esistono somme ricevute, anche se eventualmente esenti o tassate all’estero, non dimostra da sola che il reddito presunto sia inesistente o inferiore.
Art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Va, conseguentemente, disposta, a norma dell' art. 384 , comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione dell'impugnata pronuncia con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia, fornendo congrua motivazione.
Accertato il vizio della sentenza impugnata, la Corte può cassarla e rinviare la causa al giudice di merito affinché svolga un nuovo esame.
Art. 385, comma 2, seconda parte, c.p.c.
Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell' art. 385 , comma 2, seconda parte, c.p.c.
Quando la causa è cassata con rinvio, il giudice del rinvio decide anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Quando un giudice tributario invoca una convenzione contro le doppie imposizioni, deve indicare la specifica disposizione applicabile e accertare i fatti che ne consentono l’applicazione; la sola prova di una tassazione estera non risolve automaticamente la questione della tassabilità in Italia.
- Per contestare un accertamento sintetico non basta dimostrare genericamente la disponibilità di somme o affermare che sono state dichiarate all’estero: occorre valutare se e in quale misura esse giustifichino le spese o gli indici utilizzati per ricostruire il reddito.
- La motivazione è nulla quando è solo assertiva e non permette di comprendere il percorso logico-giuridico seguito, in particolare sui fatti decisivi e sulle prove; la Cassazione non può integrare la decisione formulando ipotesi al posto del giudice di merito.
- La cassazione con rinvio per vizio di motivazione non equivale a una decisione definitiva sul merito del tributo: il giudice del rinvio deve riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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