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Sentenza

Sentenza del 24/05/2024 n. 14567 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva notificato il 22 marzo 1996 un avviso di liquidazione dell’imposta di registro per la costituzione della società mediante conferimento di beni; il credito erariale, pari a euro 2.373.979,32, era stato ammesso con riserva al passivo fallimentare. Dopo la revoca del fallimento, disposta dalla Corte d’appello di Messina con sentenza del 29 agosto 2008, l’Agenzia notificò il 10 giugno 2009 cartelle alla società e a E.E. La curatela le impugnò il 7 agosto 2009. CTP e CTR accolsero il ricorso ritenendo che l’insinuazione al passivo impedisse una nuova richiesta del credito. In cassazione l’Agenzia contestò, con il primo motivo, la legittimazione processuale del curatore dopo la revoca del fallimento; con il secondo motivo sollevò un’ulteriore censura, rimasta assorbita.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia e dichiarato assorbito il secondo. Ha rilevato che la legittimazione processuale del curatore può essere esaminata d’ufficio anche in cassazione e che la revoca del fallimento produce effetti solo dal passaggio in giudicato: da quel momento cessano gli organi della procedura. Poiché il curatore aveva impugnato le cartelle dopo il passaggio in giudicato della revoca, era privo di legittimazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della curatela. Non ha disposto sulle spese, poiché i contribuenti non si erano costituiti.

Norme richiamate

  • Art. 18 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Nella specie, è pacifica agli atti di causa che alla data in cui venne proposta opposizione avverso le cartelle da parte del curatore, il giudizio di cassazione avverso la sentenza che aveva revocato il fallimento della Società era stata pubblicata (29 agosto 2008), con la conseguenza della carenza di legittimazione alla impugnazione effettuata dall’organo a ciò deputato solo in costanza di fallimento, ma ormai decaduto dalla carica in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di revoca della pronuncia dichiarativa di fallimento.

    La revoca del fallimento, una volta passata in giudicato, fa venir meno la funzione e la legittimazione processuale del curatore; questi non può quindi proporre impugnazioni in nome della procedura dopo tale momento.

  • Art. 16, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Deve ritenersi consolidato il principio secondo cui la sentenza di revoca produce i suoi effetti solo dal passaggio in giudicato e che gli organi del fallimento decadono soltanto da quel momento.

    La mera pubblicazione di una sentenza di revoca non determina, prima del passaggio in giudicato, la cessazione degli organi fallimentari; gli effetti della revoca e la decadenza del curatore si producono soltanto con il giudicato.

  • Art. 19 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Risultano, infatti, ancora in vigore sia l’art. 16, secondo comma, Legge fall. sia il principio della non sospensione della sentenza di fallimento per effetto della proposizione del reclamo, restando possibile, in tale caso, solo sospendere, ex art. 19 Legge fall., la liquidazione dell’attivo.

    Il reclamo contro la dichiarazione di fallimento non ne sospende di per sé gli effetti; può essere sospesa la liquidazione dell’attivo. La permanenza degli organi della procedura va valutata fino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca.

  • Articoli 75 e 112 del codice di procedura civile

    In conclusione, l’assenza della legittimazione processuale della parte attrice, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno che, però, si forma solo quando la decisione impugnata sia stata adottata dopo che la specifica questione abbia formato oggetto di discussione nel contraddittorio delle parti.

    La carenza di legittimazione processuale, che incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile d’ufficio anche in cassazione. Il giudicato interno non si forma sulla questione se questa non è stata discussa in contraddittorio.

  • Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, del codice di procedura civile

    La disposizione è richiamata quale base processuale dei motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e ai vizi processuali; la Corte accoglie la censura relativa alla legittimazione del curatore.

  • Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

    La sospensione dei termini prevista dal decreto è stata considerata nel verificare la tempestività del ricorso adesivo della concessionaria, che la Corte ha dichiarato ammissibile.

Massime di principio

  • La legittimazione processuale va verificata con riferimento al momento in cui l’atto processuale è compiuto: il curatore può agire per la procedura solo finché conserva la propria funzione.
  • La sentenza che revoca il fallimento non fa cessare immediatamente gli organi della procedura: la revoca produce effetti e il curatore decade soltanto quando la sentenza passa in giudicato.
  • La carenza di legittimazione processuale può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado, compreso il giudizio di cassazione, se sulla specifica questione non si è formato un giudicato interno.
  • Quando il ricorso originario è proposto da un soggetto privo di legittimazione, il giudice può dichiararlo inammissibile senza decidere nel merito le contestazioni relative al credito o alla duplicazione della pretesa.

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