Sentenza del 24/05/2024 n. 14523 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, emesso dopo la revoca dell’esenzione richiesta per le quote della D.D. Costruzioni Srl, cedute prima che fosse trascorso il quinquennio. L’Ufficio aveva determinato l’asse ereditario in € 1.821.994,00, applicato la presunzione del 10% e la franchigia di € 1.000.000,00, liquidando € 36.167,74 d’imposta, € 2.712,57 d’interessi e una sanzione di € 10.850,22. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Matera e dell’appello da parte della CTR della Basilicata, la contribuente ha proposto cinque motivi: insufficiente specificità attribuita ai motivi d’appello (art. 53 D.Lgs. 546/1992); possibilità di correggere la dichiarazione di successione anche dopo la notifica dell’avviso (art. 31 D.Lgs. 346/1990 e capacità contributiva); errata qualificazione e contabilizzazione dei contributi agevolativi, con conseguente errata valutazione delle quote; errata iscrizione dei finanziamenti soci tra le riserve anziché tra i debiti; e mancata considerazione della natura demaniale e non alienabile dei beni oggetto della divisione. In Cassazione la ricorrente ha chiesto il rinvio per consentire il pagamento delle somme dovute, documentando l’adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. 193/2016 e il pagamento delle rate scadute.
La decisione
La Cassazione non ha esaminato nel merito i cinque motivi: ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, poiché l’adesione alla definizione agevolata e la regolazione del debito secondo la comunicazione dell’esattore avevano fatto venir meno l’interesse a proseguire la controversia sull’atto impositivo presupposto. Non è stata dichiarata l’estinzione del processo per effetto della definizione agevolata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta e non originaria.
Norme richiamate
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La ratio dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 n. 115 del 2015, come introdotto dall'art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo latamente sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta, come in caso di sopravvenuto difetto di interesse ( Cass. n. 13636/2015 ), ovvero in caso di rinuncia al ricorso ( Cass. n. 23175/2015 ).
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l’inammissibilità deriva da una sopravvenuta carenza d’interesse, perché il meccanismo mira a disincentivare impugnazioni originariamente inammissibili, dilatorie o pretestuose.
Massime di principio
- Se, durante il giudizio d’impugnazione, il contribuente aderisce a una procedura di definizione agevolata che regola il debito contestato e manifesta così di non avere più interesse alla decisione sull’atto presupposto, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, senza che il giudice esamini i motivi di merito.
- L’adesione alla definizione agevolata non comporta automaticamente l’estinzione del giudizio: occorre distinguere l’eventuale estinzione prevista dalla disciplina applicabile dalla sopravvenuta perdita d’interesse a proseguire la causa.
- L’inammissibilità sopravvenuta per difetto d’interesse non comporta il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni, a differenza dei casi di inammissibilità originaria.
- La decisione non conferma nel merito la correttezza della liquidazione dell’imposta o delle valutazioni contabili: tali questioni restano senza esame perché il ricorso è stato definito per ragioni processuali.
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