Cassazione Civile, Ordinanza n. 27820/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui la concessionaria del servizio di riscossione del Comune di Avellino aveva richiesto il pagamento di ICI e IMU per più annualità, in relazione a un immobile sito in Avellino adibito a sede dell’associazione ricorrente. La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, di avere diritto all’esenzione prevista per gli enti non commerciali. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione regionale, in appello della concessionaria, aveva ribaltato la decisione. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., deducendo il difetto di legittimazione della concessionaria a impugnare la sentenza di primo grado dopo la risoluzione del rapporto concessorio intervenuta con delibera comunale del 2016, che avrebbe affidato alla società solo la gestione del contenzioso senza attribuirle il potere di proporre impugnazioni; 2) violazione degli artt. 53 e 57 d.lgs. 546/1992, lamentando l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e per l’introduzione di una nuova linea difensiva sulla legittimità del potere di affidamento; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme processuali sulla motivazione, sostenendo che la CTR aveva invertito l’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la dimostrazione dei requisiti dell’esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, mentre tale prova avrebbe dovuto gravare sull’ente impositore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tardivo il controricorso del Comune, per decorso del termine di cui all’art. 370 c.p.c., e ha giudicato infondati tutti i motivi della contribuente. Quanto al primo, ha osservato che la delibera comunale del 2016 attribuiva in modo ampio alla concessionaria la gestione del contenzioso sugli avvisi da essa emessi, formula che comprendeva anche il potere di impugnare le sentenze sfavorevoli; inoltre ha richiamato il principio secondo cui, quando il Comune affida a terzi il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali, al concessionario spettano sia la legittimazione sostanziale sia quella processuale nelle controversie relative. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito l’interpretazione restrittiva della sanzione di inammissibilità dell’appello nel processo tributario, affermando che è sufficiente l’espressione della volontà di contestare la decisione di primo grado e che la riproposizione delle stesse ragioni difensive è idonea a soddisfare l’onere di specificità; ha inoltre qualificato la nuova argomentazione come mera difesa e non come nuova eccezione. Quanto al terzo motivo, ha riaffermato che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e che grava sul contribuente l’onere di provare in concreto i requisiti dell’esenzione, inclusa la prova che l’attività nell’immobile, pur rientrando tra quelle agevolate, non sia svolta con modalità commerciali. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese in favore della concessionaria e, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma pari alle spese di lite, oltre interessi, ritenendo il ricorso proposto senza la normale diligenza pur in presenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati. Ha inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma di legittimità invocata per denunciare violazione di legge sostanziale e processuale
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
norma di legittimità invocata per omesso esame di un fatto decisivo
richiamati in tema di legittimazione ad agire e a impugnare
termine per il deposito del controricorso, ritenuto nella specie spirato per il Comune
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l’appello nel processo tributario deve contenere motivi specifici, ma la specificità è interpretata in modo restrittivo
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale parametro delle preclusioni nel processo tributario
l’onere della prova dei requisiti per l’esenzione grava sul contribuente
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
norma agevolativa di stretta interpretazione, applicabile solo se provati in concreto i requisiti dell’esenzione
consente al Comune di affidare a soggetti terzi il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali; da tale affidamento deriva la legittimazione del concessionario
richiamato per escludere contrasto con i principi generali sulla legittimazione processuale
art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per vizio di motivazione/nullità della sentenza
richiamato dalla ricorrente in tema di disponibilità e valutazione delle prove
richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente per la motivazione delle sentenze tributarie
richiamato dalla ricorrente nella censura di nullità del procedimento o della pronuncia
base per la condanna equitativa per lite temeraria o colposa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
invocato per l’interpretazione restrittiva delle norme eccezionali sul processo tributario
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi va applicata restrittivamente: è sufficiente che l’atto manifesti in modo chiaro la volontà di contestare la decisione di primo grado, anche se le difese ripropongono argomentazioni già svolte.
- La riproposizione in appello delle medesime ragioni poste a base della legittimità dell’atto impositivo integra, di regola, un appello specifico se consente il riesame della causa nel merito; non è necessaria l’introduzione di motivi nuovi.
- L’affidamento da parte del Comune a un soggetto terzo del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali, ove previsto dalla disciplina di settore, comporta anche la legittimazione processuale del concessionario nelle controversie relative agli atti emessi nell’esercizio di tali funzioni.
- La delibera o convenzione che regola la gestione del contenzioso può costituire fonte della legittimazione processuale del concessionario, se dal suo tenore emerge l’attribuzione della gestione delle controversie sugli avvisi emessi.
- Le norme agevolative in materia tributaria sono di stretta interpretazione: il contribuente che invoca l’esenzione deve provare in concreto la sussistenza di tutti i relativi requisiti e, quando richiesto, anche l’assenza di modalità di svolgimento dell’attività incompatibili con il regime agevolato.
- L’onere di dimostrare i presupposti dell’esenzione non si sposta sull’ente impositore per il solo fatto che il contribuente sia un ente non commerciale; la qualifica soggettiva non basta senza la prova dell’effettivo svolgimento dell’attività agevolata.
- La proposizione di un ricorso per cassazione manifestamente infondato, in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato, può giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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