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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37401/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa in relazione a un avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro su un contratto di compravendita. L'avviso era stato impugnato da uno dei contribuenti ed era divenuto definitivo a seguito di precedente decisione della Corte di cassazione. In primo grado la CTP aveva rigettato il ricorso dei contribuenti, trascurando l'istanza di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018. In appello, però, era emerso che l'Amministrazione aveva negato la definizione agevolata; tale diniego era stato separatamente impugnato. La CTR aveva riunito appello e impugnazione del diniego, ritenendo illegittimo quest'ultimo e dichiarando estinto il giudizio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, sostenendo che la controversia non fosse definibile perché la cartella non costituiva un atto impositivo, ma un atto di mera riscossione; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR dichiarato l'estinzione integrale del giudizio anche con riferimento a parti della cartella non oggetto di specifica domanda, in particolare sanzioni e interessi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la qualificazione della controversia come definibile ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018. Ha infatti affermato che la cartella oggetto di causa non era il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale era stata portata a conoscenza del contribuente, perché esisteva già un avviso di liquidazione divenuto definitivo; dunque la cartella non aveva natura di atto impositivo, ma di mera riscossione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l'esame dell'appello dei contribuenti e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite..."

    La definizione agevolata è applicabile solo alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi; la natura dell'atto va verificata in concreto secondo la sua funzione sostanziale e, in particolare, esso deve essere il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    La cartella è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva quando costituisca il primo atto con cui la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per il principio secondo cui anche una cartella emessa in esito al controllo automatizzato può essere atto impositivo solo se costituisce il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale.

  • L. n. 136/2018

    Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per il regime della definizione agevolata delle controversie tributarie.

  • L. n. 289/2002, art. 16

    Richiamata in via analogica per affermare che, ai fini del condono/definizione, rileva la funzione sostanziale dell'atto e non il suo nomen iuris.

Massime di principio

  • Ai fini delle definizioni agevolate delle controversie tributarie, la nozione di "atto impositivo" va individuata in base alla funzione sostanziale dell'atto, non alla sua qualificazione formale.
  • Una cartella di pagamento è suscettibile di rientrare nell'ambito della definizione agevolata solo se costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente; se è preceduta da un avviso di accertamento o di liquidazione già definitivo, ha natura di mera riscossione.
  • La contestazione dell'atto tributario è idonea a integrare una controversia definibile solo quando vi sia una reale contestazione della pretesa fiscale e non una controversia meramente apparente.
  • Nei giudizi in cui sia invocata una definizione agevolata, il giudice deve verificare in concreto la natura dell'atto impugnato e l'effettivo momento in cui la pretesa è stata per la prima volta resa conoscibile al contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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