Cassazione Civile, Ordinanza n. 37401/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa in relazione a un avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro su un contratto di compravendita. L'avviso era stato impugnato da uno dei contribuenti ed era divenuto definitivo a seguito di precedente decisione della Corte di cassazione. In primo grado la CTP aveva rigettato il ricorso dei contribuenti, trascurando l'istanza di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018. In appello, però, era emerso che l'Amministrazione aveva negato la definizione agevolata; tale diniego era stato separatamente impugnato. La CTR aveva riunito appello e impugnazione del diniego, ritenendo illegittimo quest'ultimo e dichiarando estinto il giudizio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, sostenendo che la controversia non fosse definibile perché la cartella non costituiva un atto impositivo, ma un atto di mera riscossione; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR dichiarato l'estinzione integrale del giudizio anche con riferimento a parti della cartella non oggetto di specifica domanda, in particolare sanzioni e interessi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la qualificazione della controversia come definibile ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018. Ha infatti affermato che la cartella oggetto di causa non era il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale era stata portata a conoscenza del contribuente, perché esisteva già un avviso di liquidazione divenuto definitivo; dunque la cartella non aveva natura di atto impositivo, ma di mera riscossione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l'esame dell'appello dei contribuenti e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
"Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite..."
La definizione agevolata è applicabile solo alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi; la natura dell'atto va verificata in concreto secondo la sua funzione sostanziale e, in particolare, esso deve essere il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.
La cartella è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva quando costituisca il primo atto con cui la pretesa viene portata a conoscenza del contribuente.
Il motivo sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per il principio secondo cui anche una cartella emessa in esito al controllo automatizzato può essere atto impositivo solo se costituisce il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale.
Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per il regime della definizione agevolata delle controversie tributarie.
Richiamata in via analogica per affermare che, ai fini del condono/definizione, rileva la funzione sostanziale dell'atto e non il suo nomen iuris.
Massime di principio
- Ai fini delle definizioni agevolate delle controversie tributarie, la nozione di "atto impositivo" va individuata in base alla funzione sostanziale dell'atto, non alla sua qualificazione formale.
- Una cartella di pagamento è suscettibile di rientrare nell'ambito della definizione agevolata solo se costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente; se è preceduta da un avviso di accertamento o di liquidazione già definitivo, ha natura di mera riscossione.
- La contestazione dell'atto tributario è idonea a integrare una controversia definibile solo quando vi sia una reale contestazione della pretesa fiscale e non una controversia meramente apparente.
- Nei giudizi in cui sia invocata una definizione agevolata, il giudice deve verificare in concreto la natura dell'atto impugnato e l'effettivo momento in cui la pretesa è stata per la prima volta resa conoscibile al contribuente.
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