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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04922/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una serie di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e intimazioni relativi a premi e contributi asseritamente omessi. In primo grado il Tribunale aveva accolto il ricorso della società annullando gli atti; in appello, invece, la Corte d'appello ha accolto il gravame dell'agente della riscossione, ritenendo infondate o assorbite le eccezioni della contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) difetto di ius postulandi del difensore dell'agente della riscossione, perché avvocato del libero foro e non dell'Avvocatura dello Stato; 2) nullità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione e asserita contumacia dell'ente, per illegittimità dell'incarico del proprio dipendente/procuratore speciale, poiché assunto senza concorso; 3) insussistenza di litisconsorzio necessario con gli enti impositori e erronea declaratoria di inammissibilità/fondatezza dell'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio; 4) invalidità delle notifiche a mezzo PEC di cartelle, avvisi di addebito e intimazioni, perché provenienti da indirizzi non risultanti da pubblici registri; 5) nullità delle notifiche degli avvisi di addebito eseguite direttamente dall'INPS per posta ordinaria senza ufficiale giudiziario. La Corte di cassazione ha esaminato i motivi respingendoli tutti: ha ritenuto legittima la difesa dell'agente della riscossione da parte di avvocati del libero foro; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per novità della censura e, comunque, infondato nel merito; ha confermato che per i vizi inerenti al merito della pretesa contributiva i soggetti passivamente legittimati sono gli enti impositori, mentre la chiamata dell'agente della riscossione vale come mera denuntiatio litis; ha escluso che la notifica via PEC fosse invalida per il solo fatto che l'indirizzo mittente non provenisse da pubblico registro, in mancanza di allegazione di un concreto pregiudizio difensivo; ha infine ritenuto regolari le notifiche postali degli avvisi di addebito, essendo onere del destinatario dimostrare l'estraneità del soggetto che riceve l'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva accolto l'impugnazione dell'agente della riscossione e, per l'effetto, ha lasciato ferma la validità degli atti di riscossione contestati nei limiti delle questioni esaminate. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in euro 5.000, oltre spese prenotate a debito, ed è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 43 R.D. n. 1611/1933

    La Corte richiama la disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio dell'agente della riscossione, rilevando che può avvalersi di avvocati del libero foro nei casi previsti, senza necessità di ulteriori formalità in giudizio.

  • D.L. n. 34/2019 conv. in L. n. 58/2019

    È richiamato in relazione al regime della difesa dell'agente della riscossione e alla possibilità di avvalersi del libero foro.

  • art. 97, comma 4, Cost.

    È invocato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'assunzione del dipendente/procuratore speciale senza concorso, ma la Corte ne esclude la rilevanza decisiva nel caso concreto.

  • artt. 4 e 52 d.lgs. n. 165/2001

    Sono richiamati dalla ricorrente per sostenere la nullità del rapporto instaurato con il dipendente dell'agente della riscossione; la Corte ritiene infondata la censura.

  • art. 102 c.p.c.

    È invocato per negare il litisconsorzio necessario con gli enti impositori; la Corte ribadisce invece che, per i vizi del merito della pretesa, gli enti impositori sono i soggetti passivamente legittimati.

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la chiamata degli enti impositori sarebbe solo facoltativa; la Corte osserva che l'agente della riscossione ha nel giudizio funzione di mera denuntiatio litis.

  • art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato nel quarto motivo in tema di notificazione degli atti della riscossione; la Corte nega la nullità della notifica PEC per il solo uso di un indirizzo non tratto da pubblici registri.

  • art. 26, comma 2, d.lgs. n. 82/2005

    Invocato sulla validità della notifica telematica; la Corte esclude che l'estraneità del mittente al registro INI-PEC comporti automaticamente invalidità.

  • art. 1 d.lgs. n. 235/2010

    Richiamato insieme alle norme sulla PEC nel quarto motivo; la Corte non ne desume un vizio automatico della notificazione.

  • art. 139 c.p.c.

    È invocato nel quinto motivo contro la notifica degli avvisi di addebito per posta ordinaria; la Corte ritiene valide le notifiche secondo la giurisprudenza richiamata.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato per contestare la forma di notificazione degli avvisi di addebito; la Corte conferma la regolarità delle notifiche postali ove il destinatario non provi l'estraneità del ricevente.

  • art. 1, comma 9, D.L. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016

    È richiamato per spiegare il transito del personale di Equitalia nell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per volontà legislativa, escludendo che ciò dipenda da una selezione concorsuale privata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'agente della riscossione può validamente stare in giudizio anche a mezzo di avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina applicabile; la relativa legittimazione processuale si presume integrata quando la difesa sia esercitata in tale ambito, senza necessità di una specifica allegazione o prova nel giudizio di legittimità.
  • Le questioni attinenti al merito della pretesa contributiva, come la prescrizione, devono essere proposte nei confronti degli enti impositori titolari del credito; nei confronti dell'agente della riscossione la chiamata in giudizio assume funzione di mera denuntiatio litis e non basta a radicare la sua legittimazione passiva sul merito del credito.
  • La notifica a mezzo PEC di cartelle o atti della riscossione non è automaticamente invalida per il solo fatto che l'indirizzo del mittente non risulti da un pubblico registro; è necessario dedurre e provare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Per le notifiche eseguite per posta degli avvisi di addebito o atti analoghi, la regolarità della notificazione può essere riconosciuta quando il destinatario non dimostri l'estraneità del soggetto che ha ricevuto l'atto; grava quindi sul destinatario l'onere di fornire tale prova.
  • Le censure nuove, non risultanti dai gradi di merito né dalla sentenza impugnata, sono inammissibili in cassazione e non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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