Cassazione Civile, Ordinanza n. 04930/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che una lavoratrice aveva percepito dall'INPS l'indennità di mobilità a seguito di un licenziamento collettivo successivamente dichiarato inefficace. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva ritenuto irripetibili le somme erogate, osservando che, sebbene il rapporto fosse stato ripristinato ex tunc, la reintegrazione di fatto non era avvenuta perché il datore di lavoro era fallito e la lavoratrice, in sede fallimentare, non aveva ottenuto il risarcimento spettante in forza della sentenza di reintegrazione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e ss. l. n. 223/1991 in relazione all'art. 18 l. n. 300/1970, sostenendo che, essendo il rapporto ripristinato ex tunc, mancasse lo stato di disoccupazione sin dall'origine e che quindi l'indennità di mobilità dovesse essere restituita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'INPS richiamando un orientamento consolidato, poi ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui ai fini dei trattamenti previdenziali fondati sullo stato di disoccupazione rileva il dato fattuale della reintegrazione effettiva o meno del lavoratore. Il solo ripristino giuridico ex tunc del rapporto non consente la ripetizione dell'indennità di mobilità se la disoccupazione di fatto è pacifica, poiché l'emolumento previdenziale si fonda sullo stato di bisogno economico collegato alla disoccupazione effettiva. Poiché nel caso concreto la lavoratrice era rimasta in disoccupazione di fatto a causa del fallimento del datore di lavoro, l'indennità non era ripetibile. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la sopravvenienza della pronuncia delle Sezioni Unite. È stato inoltre dato atto del presupposto per l'ulteriore contributo unificato a carico dell'INPS.
Norme richiamate
Le norme in tema di mobilità sono richiamate dall'INPS per sostenere la ripetibilità dell'indennità in assenza dello stato di disoccupazione; la Corte, però, valorizza la disoccupazione di fatto come presupposto sostanziale del beneficio.
È richiamato come base del ripristino del rapporto a seguito dell'illegittimità del licenziamento; la Corte precisa che il ripristino solo de iure non elimina, di per sé, la disoccupazione di fatto rilevante ai fini previdenziali.
art. 38 Cost.
La Corte lo indica come fondamento dello stato di bisogno economico che giustifica l'emolumento previdenziale correlato alla disoccupazione di fatto.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della ripetizione di prestazioni previdenziali connesse allo stato di disoccupazione, non è decisivo il solo ripristino giuridico ex tunc del rapporto di lavoro: occorre verificare se la reintegrazione sia stata effettivamente attuata o se permanga una disoccupazione di fatto.
- Quando il lavoratore, pur reintegrato solo formalmente, resti privo di occupazione per fatti sopravvenuti non imputabili a lui, l'indennità di mobilità già percepita non è ripetibile perché continua a sussistere il presupposto sostanziale dello stato di bisogno economico.
- Nel giudizio di legittimità, l'adesione a un orientamento consolidato e poi confermato dalle Sezioni Unite può giustificare la compensazione delle spese di lite per sopravvenienza del precedente nomofilattico.
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