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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04927/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di addebito per omessa contribuzione alla Gestione commercianti. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione dell'iscritta, escludendo dalla base imponibile contributiva il reddito da lei percepito come socia di capitale di una s.r.l. nella quale non risultava svolgere attività lavorativa, qualificandolo come reddito di capitale e non come reddito d'impresa. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis d.l. n. 384/1992, conv. con modif. dalla L. n. 438/1992, in connessione con la L. n. 233/1990. Secondo il ricorrente, la disciplina avrebbe imposto di includere nella base contributiva anche tali redditi, in quanto la normativa previdenziale distinguerebbe la base imponibile fiscale da quella contributiva e mirerebbe a una commisurazione ampia dei contributi sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF. La resistente ha eccepito improcedibilità e inammissibilità del ricorso, nonché il difetto di legittimazione attiva della S.C.C.I. s.p.a., ma tali eccezioni sono state respinte o assorbite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto l'eccezione di improcedibilità perché era stata depositata copia autentica della sentenza con la relativa notificazione via PEC; ha respinto l'eccezione di inammissibilità ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. perché l'orientamento di legittimità richiamato dalla controricorrente si era consolidato solo successivamente alla notifica del ricorso; ha ritenuto assorbita l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva della S.C.C.I. s.p.a. per la ragione più liquida. Nel merito ha confermato la decisione di appello, affermando che il contributo dovuto alla Gestione commercianti si calcola sul reddito d'impresa dell'attività che dà titolo all'iscrizione e che i redditi da partecipazione in una società di capitali, quando non vi sia svolgimento di attività lavorativa, sono redditi di capitale e vanno esclusi dalla base contributiva. Conseguentemente, l'INPS è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1 L. n. 233/1990

    contributo annuo dovuto dagli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti "è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all’anno precedente"

    il contributo della Gestione commercianti è commisurato al reddito annuo derivante dall'attività di impresa che giustifica l'iscrizione alla gestione

  • art. 3-bis d.l. n. 384/1992, conv. con modif. dalla L. n. 438/1992

    l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n.233, è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono

    il riferimento è ai soli redditi d'impresa, da distinguersi dai redditi di capitale; la norma non consente di includere nella base contributiva i redditi da partecipazione in società di capitali ove non vi sia attività lavorativa

  • d.P.R. n. 917/1986

    la nozione di reddito d'impresa richiamata dalla norma previdenziale va intesa secondo la definizione fiscale del TUIR, distinta dalla nozione di reddito di capitale

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    l'eccezione di inammissibilità è stata respinta perché l'orientamento invocato non era ancora consolidato al momento della proposizione del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste il presupposto per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Per la Gestione commercianti, la base contributiva va individuata nel reddito d'impresa prodotto dall'attività che dà titolo all'iscrizione, e non in qualunque reddito percepito dall'iscritto.
  • I redditi derivanti dalla mera partecipazione in una società di capitali, quando il socio non svolga attività lavorativa nella società, hanno natura di redditi di capitale e non possono essere inclusi nella base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione commercianti.
  • Nel giudizio di cassazione, l'eccezione di improcedibilità è superata se risulta depositata copia autentica della sentenza impugnata con prova della notificazione, mentre l'eccezione di inammissibilità ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. non regge se l'orientamento di legittimità richiamato non era ancora consolidato al momento della proposizione del ricorso.
  • Quando la decisione di merito può fondarsi su una ragione più liquida, le questioni preliminari o di legittimazione possono essere assorbite senza necessità di esame separato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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