Cassazione Civile, Ordinanza n. 21800/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Una struttura privata che aveva erogato prestazioni terapeutiche agli assistiti del Servizio sanitario nazionale otteneva un decreto ingiuntivo contro l'azienda sanitaria per il pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto per l'adeguamento delle tariffe della riabilitazione, riferito a prestazioni complesse ex art. 26 della legge n. 833 del 1978 svolte nell'anno 2007 in regime di provvisorio accreditamento. Il tribunale, in sede di opposizione, revocava il decreto ma condannava l'opponente al pagamento di una somma in linea capitale; la corte d'appello accoglieva invece l'impugnazione dell'azienda sanitaria, escludendo il credito per mancata prova sia dell'accreditamento istituzionale della struttura sia di un accordo contrattuale conforme all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. La ricorrente deduceva: nullità della sentenza per violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.; omesso esame dell'accreditamento come fatto decisivo; violazione di norme sulla disciplina dell'accreditamento provvisorio e definitivo; violazione degli artt. 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, dell'art. 6, comma 6, l. n. 724 del 1994 e di norme regionali; violazione dell'art. 2727 c.c. sulle presunzioni; violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserita non contestazione. Con gli ultimi tre motivi censurava inoltre l'interpretazione dell'accordo del 24.5.2007 e del protocollo d'intesa richiamato, lamentando violazione degli artt. 1362 ss. c.c., omesso esame di fatti decisivi sulla modalità di redazione del contratto e sul tetto di spesa a macroarea, e ancora violazione del principio di non contestazione. La Corte di cassazione ha ritenuto che la decisione di merito poggiasse su due rationes autonome e ciascuna sufficiente: mancata prova dell'accreditamento e mancata prova di un accordo contrattuale valido ed efficace; ha esaminato prioritariamente i motivi sull'accordo contrattuale, reputandoli infondati, e ha conseguentemente dichiarato inammissibili quelli relativi all'accreditamento, perché non idonei a colpire l'altra ratio decisoria autonoma.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso il credito della struttura privata nei confronti dell'azienda sanitaria, ritenendo insussistente la prova dei presupposti necessari per la remunerazione delle prestazioni. In particolare, ha condiviso l'interpretazione secondo cui l'accordo del 24.5.2007 rinviava a un protocollo generale ma non conteneva, per la singola struttura, gli elementi essenziali richiesti dall'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, quali prestazioni, tariffe, tetti di spesa, criteri di remunerazione e modalità di pagamento. Ha inoltre escluso che vi fosse omesso esame di fatti decisivi o violazione del principio di non contestazione, osservando che le circostanze dedotte erano state valutate dal giudice di merito e che la prova della forma scritta ad substantiam non può essere surrogata dalla mancata contestazione. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente; è stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza è stata ritenuta infondata perché la questione dell'accreditamento era comunque rilevante nel quadro della motivazione e il ricorso è comunque caduto per difetto di interesse rispetto all'altra ratio decidendi autonoma.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato evocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha escluso l'omesso esame dei fatti dedotti, rilevando che essi erano stati effettivamente scrutinati dal giudice d'appello, sia pure con esito sfavorevole alla ricorrente.
L. 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 796, lettera s
Invocato per sostenere il meccanismo del provvisorio accreditamento e la rilevanza della documentazione successiva; la censura è stata respinta nel contesto dell'infondatezza complessiva.
art. 1, comma 237, legge regionale 4/2011
Richiamato come norma regionale sul regime dell'accreditamento; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli alla ricorrente.
art. 8-quater d.lgs. n. 502 del 1992
Indica l'accreditamento istituzionale quale presupposto necessario per la remunerazione delle prestazioni erogate a favore del servizio sanitario.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992
Richiede uno specifico accordo contrattuale con contenuti essenziali determinati in relazione alla singola struttura; un mero rinvio a un protocollo generale non basta.
art. 8-sexies d.lgs. n. 502 del 1992
Richiamato tra le norme della disciplina del rapporto tra strutture private e servizio sanitario, senza che la censura della ricorrente abbia trovato accoglimento.
art. 6, comma 6, legge 23 dicembre 1994, n. 724
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle deduzioni sui presupposti del credito; non ha inciso sull'esito.
La Corte ha respinto la censura sulle presunzioni, poiché il giudice di merito aveva accertato la mancanza di prova del requisito richiesto.
Il principio di non contestazione riguarda i fatti, non la qualificazione giuridica né la prova della forma scritta richiesta ad substantiam.
L'interpretazione del contratto è stata considerata un accertamento di fatto; la censura è stata respinta perché l'interpretazione della corte d'appello era plausibile e non violava i canoni ermeneutici.
La mera presenza dell'espressione 'accordo contrattuale' non esonera il giudice dall'esaminare il contenuto effettivo del documento.
L'interpretazione complessiva delle clausole è stata ritenuta correttamente svolta dalla corte territoriale.
Non opera per colmare la mancanza, nel contratto scritto ad substantiam, delle clausole necessarie alla validità ed efficacia dell'accordo tipizzato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere la remunerazione delle prestazioni rese in favore del servizio sanitario da una struttura privata devono coesistere, e risultare provati, i presupposti dell'autorizzazione, dell'accreditamento istituzionale e dello specifico accordo contrattuale con la ASL; la mancanza anche di uno solo di essi impedisce il riconoscimento del credito.
- Se la sentenza di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse rispetto ai motivi che colpiscono solo una delle rationes rimaste intatte.
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di violazione dei canoni ermeneutici; non è ammissibile una mera contrapposizione del diverso significato che la parte attribuisce alle clausole.
- Quando la legge richiede la forma scritta ad substantiam per un accordo, la validità ed efficacia del contratto dipendono dall'effettiva presenza nel testo degli elementi essenziali richiesti dalla disciplina sostanziale, e non possono essere supplite dal principio di non contestazione.
- Il principio di conservazione del contratto non consente di attribuire efficacia negoziale a un documento che, per contenuto, non rechi le clausole essenziali imposte dalla legge per il tipo contrattuale considerato.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto sia stato effettivamente valutato dal giudice di merito, anche se con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21749/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21750/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21751/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21752/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21753/2025 del 29/07/2025
- ordinanza_civile · 29 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21757/2025 del 29/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →