Cassazione Civile, Ordinanza n. 21218/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008 con cui l'Ufficio ha disconosciuto, nei confronti di una società operante nel settore alberghiero, la deducibilità di quote di ammortamento, canoni di leasing e oneri condominiali riferiti ad appartamenti destinati a uso abitativo, recuperando a tassazione maggiori imposte IRES e IRAP. La contribuente ha impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR hanno respinto le domande. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, sostenendo che il termine dilatorio di 60 giorni dopo la chiusura delle verifiche dovesse applicarsi anche all'accertamento impugnato e che l'Ufficio avrebbe dovuto notificare un verbale di chiusura operazioni prima dell'avviso; 2) violazione dell'art. 102, comma 8, TUIR in relazione all'art. 2561 c.c., deducendo che la CTR non aveva considerato il contratto di affitto d'azienda, nel quale era prevista una clausola di deroga che consentiva alla società affittante la deduzione delle quote di ammortamento; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR non avesse esaminato la questione della deducibilità dei canoni di leasing e degli oneri condominiali relativi ai beni aziendali concessi in affitto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché, per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati come IRES e IRAP, in indagini 'a tavolino', non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, denunciava in realtà un omesso esame di fatto decisivo; tale vizio non è deducibile in presenza di doppia conforme sfavorevole, se non è dimostrato che le decisioni di primo e secondo grado si basino su ragioni di fatto diverse. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile: la doglianza è stata riqualificata come omessa pronuncia su un motivo di appello, ma è stata ritenuta priva di autosufficienza perché la ricorrente non aveva trascritto il motivo di gravame né prodotto l'atto di appello, e dalla sentenza impugnata non risultava che la questione fosse stata effettivamente devoluta in secondo grado. La società è stata inoltre condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, Statuto del contribuente
termine dilatorio di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni
non si applica agli accertamenti relativi a tributi non armonizzati in indagini a tavolino; non determina, in questo caso, invalidità dell'avviso
richiamato come parametro sulla deducibilità delle quote di ammortamento in rapporto all'affitto d'azienda
richiamato in collegamento alla disciplina dell'affitto d'azienda e alla ripartizione della deduzione delle quote di ammortamento
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro formale del primo e del secondo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la censura di omessa pronuncia sulla deducibilità di leasing e oneri condominiali
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di fatto decisivo è stato ritenuto inammissibile in presenza di doppia conforme non superata da specifica dimostrazione di diversità delle rationes decidendi
nelle ipotesi di doppia conforme, preclude la deducibilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Per i tributi non armonizzati, negli accertamenti fondati su attività istruttoria 'a tavolino', non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale la cui omissione determini automaticamente l'invalidità dell'atto.
- Il motivo di ricorso che deduce formalmente violazione di legge ma tende in realtà a censurare l'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la censura è ostacolata dalla presenza di una doppia conforme e non è dimostrato che le decisioni di primo e secondo grado siano fondate su ragioni di fatto diverse.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile senza una specifica indicazione delle differenti rationes decidendi poste a base delle sentenze di merito.
- La censura di omessa pronuncia su un motivo di appello richiede autosufficienza: il ricorrente deve trascrivere il motivo, oppure produrre l'atto di appello, in modo da consentire alla Corte di verificare che la questione fosse stata effettivamente devoluta al giudice di merito.
- La deducibilità dei costi e delle quote di ammortamento in presenza di affitto d'azienda va verificata alla luce della disciplina speciale del TUIR e del contratto, ma la censura in cassazione deve essere veicolata con il corretto vizio e con adeguata specificità processuale.
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