Cassazione Civile, Ordinanza n. 00561/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005, con recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili e dell’IVA detratta su operazioni considerate soggettivamente inesistenti. Secondo l’Ufficio, la società avrebbe acquistato alluminio semilavorato da un fornitore ritenuto mera cartiera/interposto, che a sua volta aveva acquistato rottami di alluminio da altro soggetto e li aveva rivenduti, con una catena negoziale idonea a far apparire il bene come semilavorato e a consentire la detrazione IVA. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo non provata l’inesistenza soggettiva delle operazioni, non dimostrata la mancata buona fede della società e non emerso un vantaggio economico specifico del coinvolgimento nel meccanismo contestato. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 2909 c.c. per mancato rilievo del giudicato esterno formatosi su altra sentenza relativa al medesimo rapporto tributario, seppure per annualità diversa; 2) e 3) violazione degli artt. 109 TUIR, 19 d.P.R. n. 633/1972, 2729 c.c. e 115 c.p.c. per errata ripartizione dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti, sostenendo che, una volta provata anche in via presuntiva la natura di cartiera del fornitore, spettasse al contribuente dimostrare la reale esistenza soggettiva dell’operazione o il proprio incolpevole affidamento. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo sul giudicato esterno e fondati il secondo e il terzo, rilevando che la CTR aveva trascurato una valutazione complessiva degli indizi valorizzati dall’Amministrazione e aveva invertito o comunque alterato il corretto riparto dell’onere probatorio in materia di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il motivo relativo al giudicato esterno è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza invocata come giudicato si era formata prima della decisione di merito e l’eccezione avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di appello; invece, i motivi sulla prova delle operazioni soggettivamente inesistenti sono stati accolti perché il giudice di merito non ha applicato correttamente i principi sul valore degli indizi e sul riparto dell’onere probatorio tra fisco e contribuente.
Norme richiamate
richiamato in tema di giudicato esterno; la Corte ne esclude l’utilizzabilità nel caso concreto perché l’eccezione era preclusa, non essendo stata dedotta tempestivamente nel giudizio di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
richiamato per la disciplina della deducibilità dei costi nelle imposte dirette, in relazione alle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per il diritto alla detrazione IVA, che viene escluso in linea di principio quando l’operazione sia soggettivamente inesistente.
richiamato in tema di presunzioni; la CTR ha errato perché ha valutato gli indizi isolatamente anziché complessivamente.
richiamato nel motivo di ricorso sul riparto dell’onere probatorio e sulla valutazione delle prove.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
richiamato per affermare la deducibilità, in linea di principio, dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, anche se l’acquirente fosse consapevole della frode, salvo i limiti espressamente previsti.
art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012
indicato come norma modificativa dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, con efficacia retroattiva in bonam partem.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di deduzione delle censure di diritto nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il diniego della detrazione IVA costituisce eccezione al principio di neutralità dell’imposta: l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, che il cedente non era il reale fornitore e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione.
- Una volta che il Fisco abbia fornito elementi presuntivi idonei a dimostrare la natura fittizia dell’interposto e la riconoscibilità dell’anomalia, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e l’incolpevole affidamento sulla reale provenienza della merce o del servizio.
- In presenza di una frode triangolare o di un’interposizione fittizia strutturalmente semplice, la prova della consapevolezza del cessionario può essere desunta da indizi relativi all’assenza di struttura operativa del soggetto interposto, alla sua inattività fiscale e alla non plausibilità economica dell’operazione.
- La valutazione delle presunzioni deve essere complessiva e non atomistica: il giudice di merito non può svalutare singoli indizi isolatamente senza considerarne la convergenza nel loro insieme.
- Per le imposte dirette, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono, in linea generale, deducibili se effettivamente sostenuti, anche se l’acquirente era consapevole della frode, salvo i limiti previsti dalla normativa speciale e quelli connessi a effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
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