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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22977/2025 del 09/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo con cui una società cessionaria del credito, originariamente vantato da una casa di cura accreditata per prestazioni di assistenza ospedaliera rese nel 2012, aveva ottenuto il pagamento di una somma residua nei confronti dell'azienda sanitaria locale. L'ente sanitario propose opposizione deducendo: incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di altro foro; inammissibilità del decreto per asserito frazionamento del credito; carenza di legittimazione attiva della cessionaria con riguardo ad una specifica fattura; avvenuto pagamento di fatture; insussistenza del debito perché eccedente i limiti di spesa; erronea applicazione degli interessi ex d.lgs. 231/2002. In appello l'ente ripropose tre motivi: incompetenza territoriale, assoggettamento delle prestazioni di pronto soccorso ai tetti di spesa, mancata considerazione che una fattura non sarebbe stata ceduta. La Corte d'appello respinse il gravame. In cassazione l'ente articolò sei motivi: violazione delle norme sulla competenza territoriale e sulla competenza della P.A.; nullità della sentenza per motivazione asseritamente insufficiente o contraddittoria; erronea interpretazione della delibera regionale che avrebbe escluso i tetti di spesa per le prestazioni di emergenza-urgenza; erronea declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello sulla legittimazione attiva e sui pagamenti; omessa dichiarazione di invalidità/inefficacia della cessione del credito verso la P.A.; omessa dichiarazione di nullità del contratto con la casa di cura per difetto di sottoscrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, perché diretti in larga parte a contestare il merito o formulati in modo non specifico e non autosufficiente, o perché introducevano questioni nuove non trattate nei gradi di merito, o ancora perché le censure avrebbero richiesto accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda sanitaria locale. Ha quindi confermato la decisione di merito favorevole alla società controricorrente e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di cassazione, oltre al rilievo sul contributo unificato aggiuntivo. La pronuncia valorizza soprattutto: l'inammissibilità delle doglianze sulla motivazione che non integrano anomalie costituzionalmente rilevanti; la necessità di contestare specificamente tutti i fori concorrenti quando si eccepisce l'incompetenza territoriale della P.A.; l'onere di censurare con precisione i canoni ermeneutici violati quando si contesta l'interpretazione di un atto amministrativo; la preclusione a introdurre in cassazione questioni nuove; e il limite del rilievo officioso della nullità contrattuale quando sarebbero necessarie nuove indagini di fatto.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere formulata in modo specifico e completo, contestando tutti i fori concorrenti rilevanti; in mancanza, la censura non è scrutinabile in cassazione.

  • art. 28 c.p.c.

    La censura che assume l'esistenza di un titolo negoziale e di un foro convenzionale deve confrontarsi con la reale ratio della decisione e con la specificità dell'eccezione proposta.

  • art. 32, comma 8, L. 27 dicembre 1997, n. 449

    Invocata dalla ricorrente per sostenere il limite di spesa delle prestazioni sanitarie; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è inammissibile.

  • art. 15, comma 14, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135

    Invocato in relazione ai tetti di spesa delle prestazioni sanitarie; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di corretta articolazione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Non sono pertinenti per contestare l'esito interpretativo di un atto amministrativo; servono alle regole di valutazione della prova, non alla violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per semplice insufficienza o erroneità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 132 c.p.c. e 360 c.p.c. per la dedotta carenza motivazionale, ma la Corte esclude che sussistano vizi di tale intensità.

  • art. 342 c.p.c.

    Se il motivo di appello è dichiarato inammissibile per genericità, in cassazione va censurata proprio la specifica declaratoria di inammissibilità, non la fondatezza nel merito della censura.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il sindacato sulla motivazione è ormai ridotto al minimo costituzionale; inoltre, i motivi devono essere autosufficienti e specifici, e non possono introdurre questioni nuove.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    L'interpretazione degli atti amministrativi segue, per compatibilità, le regole ermeneutiche dei contratti; in cassazione occorre indicare precisamente i canoni violati e i punti della motivazione che se ne discostano.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza, trascrivendo o indicando in modo essenziale gli atti e i documenti rilevanti; in difetto la censura è inammissibile.

  • art. 70, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    Il divieto di cessione senza adesione della P.A. riguarda i rapporti di durata come appalto e somministrazione; non si applica ai crediti verso le aziende sanitarie locali derivanti da altri contratti, per i quali vale la disciplina codicistica ordinaria della cessione del credito.

  • art. 1260 c.c.

    Rappresenta la regola generale di cedibilità del credito, derogata solo nei casi espressamente previsti; la Corte afferma che, nel caso dei crediti verso ASL, opera la disciplina ordinaria.

  • artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto e l'inammissibilità della domanda monitoria, ma la Corte ritiene che la relativa verifica richiederebbe nuove indagini in fatto e quindi non sia effettuabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'eccezione di incompetenza territoriale della pubblica amministrazione deve essere proposta in modo completo e specifico, contestando tutti i fori concorrenti astrattamente applicabili; la mancata contestazione di uno solo di essi rende la censura inammissibile.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito limitarsi a denunciare una motivazione "insufficiente", "erronea" o "contraddittoria": il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei casi di anomalia estrema che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
  • Quando si contesta l'interpretazione di un atto amministrativo, occorre indicare puntualmente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quali passaggi la motivazione se ne discosti; il mero dissenso sull'esito interpretativo non basta.
  • Se la sentenza d'appello dichiara inammissibile un motivo per genericità, in cassazione va attaccata specificamente tale statuizione di inammissibilità, dimostrando la sufficienza del motivo e non limitandosi a difenderne la fondatezza sostanziale.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o non trattate nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio e non richiedano nuovi accertamenti di fatto.
  • Il divieto di cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione senza adesione del debitore opera in modo speciale e restrittivo: riguarda i rapporti di durata espressamente considerati dalla normativa contabile, non si estende automaticamente ai crediti derivanti da prestazioni sanitarie verso aziende sanitarie locali, per i quali resta applicabile la disciplina generale della cessione del credito.
  • La nullità del contratto è rilevabile d'ufficio anche in cassazione solo se l'accertamento può compiersi senza nuove indagini di fatto; se l'esame presuppone verifiche fattuali ulteriori, la censura non è scrutinabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniDecreto ingiuntivoConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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