Cassazione Civile, Ordinanza n. 05817/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio a un'istanza di rimborso del 90% delle imposte dirette versate da un soggetto colpito dagli eventi sismici del 1990 in Sicilia. La CTP aveva respinto il ricorso introduttivo ritenendo non provata l'entità dei versamenti; la CTR, invece, aveva accolto l'appello del contribuente valorizzando congiuntamente attestazioni del servizio gestione del personale della banca datrice di lavoro e risultanze dell'anagrafe tributaria, ritenendo inoltre che la disciplina sopravvenuta non incidesse sui giudizi in corso. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione delle norme processuali sul contenuto e sulla prova nel processo tributario e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che mancasse prova sufficiente di quanto versato e che il giudice non potesse supplire con prudente apprezzamento o criterio equitativo; con il secondo motivo lamenta violazione della normativa sopravvenuta, assumendo che lo ius superveniens fosse applicabile alla fattispecie in ragione della data di deposito della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, affermando che il regime agevolativo invocato è regolato anche alla luce della normativa e della decisione europea sopravvenuta, ma che tale sopravvenienza non incide sulla questione del diritto al rimborso dei soggetti colpiti dal sisma del 1990, che resta azionabile nel giudizio; precisa inoltre che i limiti delle risorse stanziate e le eventuali questioni sui provvedimenti liquidatori rilevano solo in fase esecutiva o di ottemperanza. Conferma quindi la decisione della CTR e condanna l'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
richiamato unitamente alle altre norme processuali per censurare la prova del credito nel giudizio tributario; la Corte non ne accoglie la violazione.
richiamato nel primo motivo come norma sul processo tributario; non viene ritenuta violata.
richiamato sia in tema di istanza di rimborso sia nel testo dell'art. 1, comma 665, L. 190/2014, come termine per la proposizione dell'istanza.
invocato per contestare l'uso del prudente apprezzamento/equità in materia di rimborso; la Corte respinge la doglianza.
invocato contro la valutazione probatoria della CTR; la Corte conferma la decisione di merito.
richiamato per sostenere che l'onere di provare i versamenti gravasse sul contribuente; la Corte ritiene sufficiente la ricostruzione probatoria operata dal giudice di merito alla luce anche dello ius superveniens.
norma sul sindacato di legittimità invocata a fondamento dei motivi di ricorso.
art. 1, comma 665, L. 190/2014
norma cardine della decisione: riconosce il diritto al rimborso per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 che abbiano versato imposte oltre il 10%, con esclusione delle imprese e con applicazione del regime de minimis; la Corte afferma che lo ius superveniens non incide sul diritto al rimborso già azionato in giudizio.
richiamato quale base del beneficio fiscale per i soggetti colpiti dal sisma e quale parametro del rimborso del 90% delle imposte versate.
art. 9, par. 1, Direttiva 2006/112/CE
richiamato per definire soggetto passivo e attività economica, rilevante ai fini della nozione europea di impresa/soggetto economico.
art. 1, par. 8, Direttiva 2004/18/CE
richiamato per la definizione ampia di imprenditore/prestatore di servizi come soggetto che offre sul mercato lavori, beni o servizi.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
richiamato come base della possibile compatibilità dell'aiuto di Stato in caso di danni da calamità naturale, purché vi sia nesso chiaro e diretto e assenza di sovracompensazione.
art. 18, par. 3, TFUE
richiamato nel testo in relazione al regime degli aiuti di Stato e alla decisione della Commissione UE.
decisione Commissione UE 2015/5549 del 14 agosto 2015
assunta come fonte dello ius superveniens e del criterio del de minimis/sovracompensazione; la Corte precisa che non incide sulla questione del diritto al rimborso nel giudizio in corso.
Massime di principio
- Nei giudizi aventi ad oggetto il rimborso di agevolazioni fiscali connesse al sisma del 1990, il giudice deve verificare la spettanza del beneficio anche alla luce della disciplina sopravvenuta e del diritto UE, ma la sopravvenienza non elimina di per sé il diritto al rimborso già fatto valere, incidendo semmai sui limiti applicativi e sulle successive fasi esecutive o di ottemperanza.
- La nozione di impresa o soggetto economico rilevante ai fini dell'esclusione dal beneficio fiscale va ricostruita in senso sostanziale, secondo il diritto dell'Unione, come attività economica organizzata o professionale offerta sul mercato, indipendentemente dallo status giuridico, dalla forma di finanziamento o dallo scopo di lucro.
- Quando il beneficio è subordinato al rispetto del regime de minimis e alla compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la prova dei presupposti deve riguardare non il solo importo richiesto nel singolo giudizio, ma anche il tetto complessivo dell'aiuto fruibile nel triennio e l'assenza di sovracompensazione rispetto al danno subito.
- L'introduzione di un diverso procedimento amministrativo di rimborso, in assenza di espresse disposizioni transitorie, non incide sui giudizi pendenti già instaurati per far valere il diritto al rimborso.
- In sede di legittimità, la censura di violazione dell'art. 2697 c.c. non può tradursi in una mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, se questi ha accertato i presupposti fattuali del credito attraverso una lettura complessiva degli elementi documentali disponibili.
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