Parere n. 1304/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza di sospensione, proposto con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971 dalla signora-O-OMISSIS-SSIS-contro il Ministero dell’interno e la Prefettura di -O-OMISSIS-SSIS--Sportello unico per l’immigrazione per l’annullamento del decreto prot. P--O-OMISSIS-SSIS-/L/Q/2025/100239 del 5 settembre 2025 di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del 5 settembre 2025 di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che l’individuazione dello Sportello unico della Prefettura competente sarebbe stata effettuata automaticamente dal sistema informatico ministeriale sulla base dei dati della Camera di commercio e che l’eventuale incompetenza territoriale non avrebbe potuto giustificare la revoca di un atto favorevole in assenza di gravi motivi di ordine pubblico. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, lamentando la lesione dei principi di imparzialità, buon andamento, collaborazione, buona fede e legittimo affidamento, nonché l’omessa comparazione tra l’interesse pubblico alla corretta ripartizione delle competenze e il pregiudizio derivante dalla revoca del nulla osta, rilasciato circa cinque mesi prima. È stata inoltre dedotta l’assenza di una motivazione rafforzata e la contraddittorietà rispetto alla prassi seguita per altre domande della medesima società. A sostegno dell’istanza cautelare è stato prospettato il rischio di espulsione per la mancanza di un titolo di soggiorno definitivo.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso anzitutto inammissibile per difetto di interesse, poiché il provvedimento impugnato era plurimotivato e la ricorrente non aveva contestato tutte le autonome ragioni poste a fondamento della revoca. Anche l’eventuale accoglimento delle censure proposte non avrebbe quindi potuto condurre all’annullamento dell’atto, essendo rimasta incontestata un’ulteriore causa giustificatrice autonoma. Nel merito, la Sezione ha comunque ritenuto infondati i motivi, esaminati congiuntamente. Il sistema telematico effettua controlli preliminari presso la Camera di commercio, ma non individua automaticamente lo Sportello unico competente, che dipende dalle informazioni inserite dal richiedente. L’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 impone che la richiesta sia trasmessa allo Sportello unico della Provincia di residenza del lavoratore, della sede legale dell’impresa o del luogo di svolgimento della prestazione. Nel caso concreto tali criteri non erano stati rispettati. La documentazione prodotta dal datore di lavoro era inoltre inizialmente carente e successivamente contraddittoria quanto alla sede legale, al luogo di lavoro e alla sistemazione alloggiativa; tali elementi erano stati oggetto anche di segnalazione alla Procura della Repubblica. La Sezione ha inoltre valorizzato l’elevato numero di domande presentate dalla società rispetto alla ridotta dimensione aziendale dichiarata e al fatturato risultante dagli atti. La revoca è stata pertanto ritenuta legittima.
Osservazioni
Ammissibilità del ricorso – provvedimento plurimotivato
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando il provvedimento impugnato è fondato su più ragioni autonome e il ricorrente non le contesta tutte, poiché l’eventuale accoglimento delle censure non consentirebbe comunque di rimuovere l’atto sorretto dalla motivazione autonoma non impugnata.
Primo motivo – competenza territoriale dello Sportello unico
Il sistema telematico acquisisce dalla Camera di commercio i dati essenziali dell’impresa, ma non determina automaticamente lo Sportello unico competente. Quest’ultimo deve essere individuato sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, nel rispetto dei criteri tassativi previsti dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998.
Secondo motivo – legittimo affidamento e buona fede
La violazione delle modalità legali di presentazione della domanda, unitamente alla documentazione carente e contraddittoria e agli ulteriori elementi emersi in istruttoria, rende infondate le censure basate sul legittimo affidamento, sulla buona fede e sull’omessa ponderazione degli interessi.
Istanza cautelare – danno grave e irreparabile
L’istanza di sospensione non può essere accolta nel contesto di un ricorso dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
Richiamato quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario dinanzi al Consiglio di Stato.
art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
Impone al datore di lavoro di trasmettere la richiesta nominativa di nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione della Provincia di residenza del lavoratore, della sede legale dell’impresa oppure del luogo in cui sarà svolta la prestazione lavorativa. Il rispetto di tali criteri è ritenuto tassativo.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Fondamento dell’inammissibilità per difetto di interesse quando l’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe arrecare alcuna utilità concreta al ricorrente.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro asseritamente violato; il parere non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento; la censura è stata ritenuta infondata nel quadro della legittimità della revoca.
art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990
Richiamato quale fondamento dei doveri di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privati; tali principi non risultano violati secondo la Sezione.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, il ricorso che non contesti tutte le ragioni giustificatrici è inammissibile per difetto di interesse, perché l’eventuale accoglimento delle censure non determinerebbe comunque l’annullamento dell’atto.
- Nel procedimento per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, il sistema telematico può acquisire dati dell’impresa dalle banche dati camerali, ma l’individuazione dello Sportello unico territorialmente competente resta collegata alle informazioni dichiarate dal richiedente.
- I criteri territoriali stabiliti dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 per la presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato sono tassativi; la loro violazione può giustificare la revoca del nulla osta.
- Il legittimo affidamento derivante dal rilascio di un nulla osta non impedisce la revoca quando l’atto sia stato ottenuto nell’ambito di una procedura territorialmente irregolare e sulla base di documentazione carente o contraddittoria, soprattutto se ulteriori elementi istruttori mettono in dubbio la genuinità o coerenza della domanda.
Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e competenza territoriale dello Sportello unico
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su un ricorso straordinario proposto da una lavoratrice straniera contro il Ministero dell’interno e la Prefettura competente, avente a oggetto la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato.
Premesse e svolgimento della vicenda
Una società aveva presentato tramite il portale ministeriale una domanda di nulla osta per l’assunzione della lavoratrice. La domanda era stata indirizzata allo Sportello unico di una Prefettura sulla base dell’indicazione di una specifica unità locale. Il nulla osta era stato rilasciato il 6 aprile 2025.
Successivamente, la Prefettura aveva comunicato il preavviso di revoca, rilevando tra l’altro l’assenza del DURC. Dopo la trasmissione del documento e di altra documentazione, lo Sportello unico aveva adottato il 5 settembre 2025 il provvedimento di revoca, ritenendo di non essere territorialmente competente ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha sostenuto che l’individuazione dello Sportello unico fosse avvenuta automaticamente tramite il sistema informatico ministeriale, mediante l’interazione con le banche dati della Camera di commercio. Ha inoltre affermato che l’eventuale incompetenza territoriale non potesse giustificare la revoca di un provvedimento favorevole in assenza di gravi motivi di ordine pubblico.
È stata poi dedotta la lesione del legittimo affidamento, dei principi di imparzialità, buon andamento, collaborazione e buona fede, nonché l’omessa comparazione tra l’interesse pubblico alla corretta ripartizione delle competenze e il pregiudizio subito dalla lavoratrice. La ricorrente ha lamentato anche l’assenza di una motivazione rafforzata e la contraddittorietà rispetto alla prassi seguita per altre domande presentate dalla medesima società.
Inammissibilità per mancata contestazione di tutte le motivazioni
La Sezione ha preliminarmente qualificato il decreto impugnato come atto plurimotivato, fondato cioè su una pluralità di ragioni autonome.
Secondo il principio richiamato dal parere, quando il provvedimento contiene più autonome motivazioni, il ricorrente deve contestarle tutte. Se una ragione resta incontestata, l’eventuale accoglimento delle altre censure non procurerebbe alcuna utilità concreta, poiché l’atto resterebbe comunque sorretto dalla motivazione non impugnata.
Il ricorso è stato quindi ritenuto inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo. La Sezione ha escluso che le censure proposte potessero essere interpretate come contestazione implicita delle ulteriori parti motivazionali del provvedimento.
Competenza territoriale e funzionamento del sistema telematico
La Sezione ha comunque esaminato il merito, ritenendo i motivi infondati.
È stato chiarito che il sistema telematico interagisce con la Camera di commercio per acquisire dati essenziali dell’impresa, quali iscrizione, partita IVA e localizzazione delle sedi. Tuttavia, il sistema non individua automaticamente lo Sportello unico competente: tale individuazione dipende dalle informazioni inserite dal compilatore o dal richiedente.
L’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che la richiesta nominativa di nulla osta deve essere trasmessa allo Sportello unico della Provincia di residenza del lavoratore, della Provincia in cui ha sede legale l’impresa oppure della Provincia in cui avrà luogo la prestazione lavorativa. La Sezione ha qualificato tali criteri come tassativi.
Nel caso esaminato, tali modalità non risultavano rispettate. La revoca del nulla osta è stata pertanto ritenuta legittima.
Risultanze istruttorie
La decisione valorizza diversi elementi emersi dall’istruttoria amministrativa:
- la documentazione inizialmente prodotta dal datore di lavoro era carente;
- la sede legale della società risultava coincidere con il luogo di residenza del legale rappresentante;
- il luogo di lavoro era stato indicato in due Comuni diversi;
- la sistemazione alloggiativa del lavoratore era stata indicata in un primo momento in un Comune e successivamente in un altro;
- le irregolarità documentali erano state oggetto di segnalazione alla Procura della Repubblica;
- nel 2025 la società aveva presentato 183 domande a livello nazionale, di cui 116 presso il medesimo Sportello unico, a fronte di una dimensione aziendale dichiarata inizialmente in otto dipendenti e poi risultata pari a un solo dipendente dalla visura camerale;
- il fatturato dichiarato per il 2022 era pari a 397.853 euro.
Tali circostanze hanno confermato, secondo la Sezione, la correttezza dell’intervento amministrativo e l’infondatezza delle doglianze.
Legittimo affidamento e buona fede
La Sezione non ha ritenuto lesi il legittimo affidamento o i doveri di collaborazione e buona fede dell’amministrazione. Il rilascio del nulla osta non impediva la successiva revoca, poiché erano emerse irregolarità nella competenza territoriale e significative carenze e contraddizioni nella documentazione posta a fondamento della domanda.
La pretesa della ricorrente è stata quindi ritenuta recessiva rispetto alla necessità di assicurare il rispetto dei criteri legali di presentazione della domanda e la correttezza dell’istruttoria.
Conclusioni
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e, comunque, infondato. L’inammissibilità deriva dalla mancata contestazione di tutte le autonome motivazioni del provvedimento; in ogni caso, le censure sono state ritenute prive di fondamento perché la domanda era stata indirizzata a uno Sportello unico non competente e risultava accompagnata da documentazione carente e contraddittoria.
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