Parere n. 1295/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- per l'annullamento dell' ordinanza di demolizione n. 9526 del 16 febbraio 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell'ordinanza di demolizione n. 9526 del 16 febbraio 2021, relativa a opere edilizie abusive realizzate in assenza dei prescritti titoli abilitativi.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, deducendo, con un unico motivo rubricato come erronea applicazione di legge ed eccesso di potere, l'illegittima qualificazione delle opere. In particolare, hanno contestato la rilevanza abusiva delle modifiche distributive interne, della trasformazione della scala esterna, degli ampliamenti, del portico, delle strutture denominate gazebo, delle pensiline e dell'ulteriore manufatto di circa 45 mq, richiamando anche una D.I.A. del 13 dicembre 2005 e la preesistenza di alcune opere rispetto alla locazione. In via subordinata hanno chiesto la concessione di un termine ulteriore per l'esecuzione della demolizione, deducendo l'insufficienza delle risorse economiche. Il Comune e il Ministero hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso e ne hanno comunque chiesto il rigetto.
Il parere
La Sezione ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità, poiché il ricorso è diretto contro l'ordinanza di demolizione, quale provvedimento conclusivo e lesivo, e non contro il verbale di sopralluogo, i cui accertamenti sono stati recepiti nell'ordinanza. Nel merito ha rigettato il ricorso. Le opere devono essere valutate complessivamente e non atomisticamente, considerando l'intero compendio immobiliare e l'impatto unitario delle trasformazioni. La D.I.A. del 2005 non è risultata riferibile alle difformità accertate; le modifiche interne non possono essere isolate dal complessivo intervento abusivo; la trasformazione della scala esterna ha comportato opere murarie e una stabile alterazione dello stato dei luoghi, non riconducibile alla manutenzione ordinaria o all'attività edilizia libera. È stata ritenuta irrilevante la preesistenza delle opere rispetto alla locazione, poiché l'ordine di demolizione ha natura reale e può essere rivolto anche al proprietario, possessore o detentore qualificato, indipendentemente dalla responsabilità soggettiva dell'autore materiale. Le quattro strutture denominate gazebo, considerate nella loro funzione concreta, sono state qualificate come manufatto permanente, in ragione della superficie complessiva, della connessione reciproca, dell'illuminazione, della copertura e della destinazione stabile al ricovero di tavoli e sedie. Anche le doglianze sulle pensiline non sono state accolte, poiché l'ordinanza riguardava l'intero manufatto di circa 45 mq e 130 mc, non i soli elementi accessori. È stata inoltre respinta la richiesta di proroga del termine per la demolizione: ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, la proroga presuppone serie e comprovate esigenze di salute, assoluto bisogno o grave disagio socio-economico ed è rimessa alla competenza del Comune nella fase esecutiva. L'istanza cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Ammissibilità dell'impugnazione
È infondata l'eccezione relativa all'impugnazione del verbale di sopralluogo: il ricorso è rivolto contro l'ordinanza di demolizione, provvedimento conclusivo e autonomamente lesivo, mentre le risultanze del verbale sono contestate solo in via derivata in quanto recepite nell'ordinanza.
Valutazione complessiva dell'abuso edilizio
Le opere abusive devono essere valutate unitariamente, considerando l'intero complesso immobiliare, il contestuale impatto edilizio e le reciproche interazioni tra gli interventi. La frammentazione delle opere non può essere utilizzata per attribuire singole parti una qualificazione edilizia meno gravosa o per eludere la funzione repressiva dell'amministrazione.
D.I.A. del 13 dicembre 2005 e modifiche interne
La D.I.A. richiamata dai ricorrenti non è riferibile alle difformità interne accertate. Inoltre, anche la qualificazione delle tramezzature come mera redistribuzione interna priva di rilevanza strutturale non è decisiva, dovendo tali opere essere considerate nel quadro unitario dell'intervento abusivo.
Trasformazione della scala esterna
La modifica della scala esterna ha comportato opere murarie incidenti sulla conformazione esterna dell'edificio e sulle modalità di accesso, con stabile alterazione dello stato dei luoghi. L'intervento non è riconducibile alla manutenzione ordinaria né all'attività edilizia libera ed è stato realizzato senza i titoli richiesti in area vincolata.
Preesistenza delle opere e destinatari dell'ordine di demolizione
La preesistenza delle opere rispetto all'instaurazione della locazione è irrilevante. L'ordinanza di demolizione è una misura ripristinatoria di natura reale, rivolta all'abuso e al ripristino dell'assetto urbanistico, e può essere indirizzata al proprietario, al possessore o al detentore qualificato indipendentemente dalla responsabilità soggettiva dell'autore materiale.
Strutture denominate gazebo
La precarietà non dipende esclusivamente dai materiali, dalle modalità costruttive o dall'amovibilità astratta, ma dalla funzione concretamente svolta. La superficie complessiva di circa 64 mq, la connessione tra le strutture, l'illuminazione, la copertura e la destinazione stabile al ricovero di tavoli e sedie dimostrano la natura permanente del manufatto, soggetto a previo titolo edilizio e alle ulteriori autorizzazioni richieste dai vincoli.
Pensiline e ulteriore manufatto di circa 45 mq
La censura sulle pensiline non coglie l'oggetto dell'ordinanza, che riguarda l'intero manufatto, qualificato come nuovo organismo edilizio di circa 45 mq e 130 mc, realizzato senza titoli in area sottoposta a vincoli paesaggistici, sismici e di captazione idrica.
Proroga del termine per la demolizione
La proroga prevista dall'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 è subordinata a serie e comprovate esigenze di salute, assoluto bisogno o grave disagio socio-economico. La valutazione spetta esclusivamente al Comune nella fase esecutiva; gli interessati possono presentare apposita istanza direttamente all'amministrazione comunale.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
La possibilità di prorogare il termine assegnato per l'ottemperanza è subordinata alla presenza di serie e comprovate esigenze di salute, di assoluto bisogno ovvero di gravi situazioni di disagio socio-economico.
La concessione della proroga è rimessa alla competenza dell'amministrazione comunale nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione e non può essere disposta in sua sostituzione dalla Sezione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ricorrono i presupposti per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti e gli eventuali terzi.
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella valutazione di un abuso edilizio, le opere devono essere considerate nel loro complesso e nel rapporto con l'intero compendio immobiliare; non è consentito scomporre gli interventi e valutarli atomisticamente per sostenerne la sanabilità o una qualificazione edilizia meno onerosa.
- Il titolo edilizio invocato dal privato è rilevante solo se effettivamente riferibile alle opere contestate; una D.I.A. relativa a interventi diversi non può giustificare le difformità accertate successivamente.
- La trasformazione di una scala esterna che comporti opere murarie incidenti sulla conformazione dell'edificio e sulle modalità di accesso, con stabile alterazione dello stato dei luoghi, non rientra nella manutenzione ordinaria né nell'attività edilizia libera.
- L'ordine di demolizione ha natura reale e mira al ripristino dell'assetto urbanistico violato; può pertanto essere rivolto al proprietario, al possessore o al detentore qualificato, senza necessità di accertare la responsabilità soggettiva dell'autore materiale dell'abuso.
- La precarietà di un manufatto deve essere valutata in relazione alla funzione concretamente svolta e alla temporaneità dell'esigenza soddisfatta, non sulla base della sola amovibilità, dei materiali o delle modalità costruttive.
- La proroga del termine per adempiere all'ordine di demolizione presuppone le esigenze qualificate indicate dall'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 ed è rimessa alla valutazione del Comune nella fase esecutiva.
Ordinanza di demolizione di opere abusive
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da privati contro il Comune di -OMISSIS- per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 9526 del 16 febbraio 2021. L'ordinanza aveva ingiunto ai ricorrenti e ai proprietari degli immobili la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a opere realizzate senza i prescritti titoli abilitativi in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici, sismici e di captazione idrica.
Premesse e opere accertate
A seguito di un sopralluogo del 29 gennaio 2021, formalizzato nel verbale n. 18/2020, erano state rilevate diverse opere abusive riferite a tre distinti manufatti: modifiche distributive interne e trasformazione di una scala esterna; ampliamenti consistenti nella chiusura del fronte anteriore, nella realizzazione di una cucina e di una sala da pranzo, di un portico ligneo e di quattro strutture tipo gazebo; nonché un ulteriore manufatto di circa 45 mq. Uno degli interessati aveva dichiarato di essere l'esecutore delle opere.
Questioni processuali
Il Comune e il Ministero avevano eccepito l'inammissibilità del ricorso, assumendo che fosse stato impugnato il verbale di sopralluogo, atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività. La Sezione ha respinto l'eccezione, rilevando che l'impugnazione era diretta contro l'ordinanza di demolizione, provvedimento conclusivo e lesivo, mentre le contestazioni relative al verbale incidevano sugli accertamenti recepiti nell'ordinanza.
Valutazione unitaria dell'abuso
Nel merito, la Sezione ha richiamato il consolidato principio secondo cui l'abuso edilizio deve essere valutato complessivamente e non attraverso la scomposizione atomistica delle singole opere. Sono stati richiamati Cons. Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2024, n. 8032 e 14 dicembre 2021, n. 8313. Il pregiudizio urbanistico deriva dall'insieme degli interventi, dal loro impatto contestuale e dalle reciproche interazioni; la frammentazione delle opere non può eludere la funzione repressiva dell'amministrazione.
Specifiche opere contestate
La D.I.A. presentata il 13 dicembre 2005 non è stata ritenuta riferibile alle difformità interne accertate e, quindi, non è risultata idonea a giustificarle. Anche la qualificazione delle tramezzature come mera redistribuzione interna priva di rilevanza strutturale non è stata considerata decisiva, perché le opere devono essere valutate nell'ambito dell'intero assetto abusivo.
La trasformazione della scala esterna non è stata qualificata come manutenzione ordinaria o attività edilizia libera: dagli atti emergevano opere murarie incidenti sulla conformazione esterna del manufatto e sulle modalità di accesso, con stabile alterazione dello stato dei luoghi. La realizzazione in area vincolata richiedeva inoltre i prescritti titoli e autorizzazioni.
La preesistenza delle opere rispetto alla locazione è stata ritenuta irrilevante. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9 e Cons. Stato, Sez. VI, 23 ottobre 2020, n. 6446, la Sezione ha ribadito che l'ordine di demolizione è una misura ripristinatoria reale, rivolta all'abuso in sé e al ripristino dell'assetto urbanistico, e può essere indirizzato al proprietario, al possessore o al detentore qualificato senza accertare la responsabilità soggettiva dell'autore materiale.
Le quattro strutture denominate gazebo sono state considerate permanenti, nonostante l'asserita amovibilità. La superficie complessiva di circa 64 mq, la connessione reciproca, l'impianto di illuminazione, la copertura in materiale plastico pesante e la destinazione stabile al riparo di tavoli e sedie dimostrano che esse soddisfacevano esigenze durevoli e non temporanee. Ne conseguiva la necessità del previo titolo edilizio e delle ulteriori autorizzazioni imposte dai vincoli.
Quanto alle pensiline, la censura è stata ritenuta non pertinente perché l'ordinanza non riguardava soltanto elementi accessori assimilabili a tende da sole, ma l'intero manufatto, qualificato come nuovo organismo edilizio di circa 45 mq e 130 mc, realizzato senza titoli in area vincolata.
Richiesta di proroga
La domanda subordinata di concessione di un termine ulteriore per la demolizione è stata respinta. L'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 consente la proroga solo in presenza di serie e comprovate esigenze di salute, assoluto bisogno o grave disagio socio-economico. La relativa valutazione appartiene esclusivamente al Comune nella fase esecutiva; gli interessati possono presentare una specifica istanza di proroga direttamente all'amministrazione.
Conclusioni
La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso, con assorbimento della domanda cautelare. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti e gli eventuali terzi, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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