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Parere

Parere n. 1290/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Luiss libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli, in persona del legale rappresentante pro tempore, contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, per l'annullamento della nota prot. n. 6639 del 22 febbraio 2024, con cui è stata revocata l'istruttoria avviata ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, per il progetto del complesso sportivo polifunzionale da realizzare in Roma, via Panama, e sono stati restituiti gli atti alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202401134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota prot. n. 6639 del 22 febbraio 2024, con cui è stata revocata l'istruttoria avviata ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 383/1994 per un complesso sportivo polifunzionale in Roma, via Panama, e sono stati restituiti gli atti alla proponente.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

La ricorrente aveva contestato la revoca dell'istruttoria relativa all'accertamento di conformità urbanistica di un progetto di complesso sportivo polifunzionale, sostenendo, con il primo motivo, che il procedimento, avviato nel 2021 e giunto a una fase avanzata, dovesse essere regolato dalla disciplina vigente al momento dell'avvio, senza applicazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 36/2023 sopravvenuto dal 1° luglio 2023. Deduceva inoltre l'atipicità e l'assenza di base legale della cosiddetta revoca dell'istruttoria, nonché violazioni dei principi di efficienza, economicità, ragionevolezza e tipicità dell'azione amministrativa. Con il secondo motivo contestava l'interpretazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 36/2023, ritenendo ancora utilizzabile la procedura di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 383/1994, e denunciava difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Nel corso del procedimento consultivo, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, rappresentando che il progetto era stato abbandonato e che le relative risorse erano state destinate ad altro.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso. Ha ritenuto che la dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse imponesse la declaratoria di improcedibilità. Il ricorso straordinario, pur avendo natura di rimedio amministrativo, è soggetto al principio dispositivo: l'impulso e la coltivazione della controversia spettano alla parte ricorrente e, quando questa dichiari di non avere più interesse alla decisione, la Sezione non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Il parere richiama, in tal senso, Cons. Stato, Sez. I, n. 281/2026 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 3848/2016.

Osservazioni

Sopravvenuto difetto di interesse

La dichiarazione della ricorrente di avere abbandonato il progetto e di avere destinato altrove le risorse ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile, senza esame delle censure sostanziali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, art. 3

    La disposizione costituiva la base procedimentale dell'istruttoria per l'accertamento di conformità del progetto, ma la sua applicazione non è stata esaminata nel merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.

  • d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 38

    La ricorrente ne contestava l'applicazione sopravvenuta al procedimento avviato nel 2021; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.

  • d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 225

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina transitoria del nuovo Codice dei contratti pubblici; il Consiglio di Stato non ne ha valutato l'applicazione concreta.

  • l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 1

    La ricorrente ha richiamato i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; tali censure non sono state esaminate nel merito.

  • l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 15

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della cooperazione tra amministrazioni e della conferenza di servizi; la relativa questione è rimasta non decisa.

  • d.P.R. 22 giugno 2000, n. 327, art. 3

    Non richiamato.

  • d.P.R. 21 aprile 1973, n. 214

    Non richiamato.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il principio dispositivo comporta che l'impulso e la coltivazione della controversia spettino alla parte ricorrente, anche in ragione della simmetria funzionale con il processo amministrativo.
  • La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione impedisce alla Sezione consultiva di procedere d'ufficio all'esame del merito o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • Quando, nel corso del procedimento relativo a un ricorso straordinario, il ricorrente dichiari che l'interesse alla decisione è venuto meno, la conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Improcedibilità del ricorso straordinario relativo all'istruttoria per un complesso sportivo

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una libera università non statale contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna. Il ricorso riguardava la nota con cui il Provveditorato aveva revocato l'istruttoria avviata ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 383/1994 per un complesso sportivo polifunzionale da realizzare a Roma, in via Panama.

Premesse e procedimento amministrativo

L'istanza era stata presentata nel 2021 e aveva dato luogo a una conferenza di servizi. Nel corso dell'istruttoria erano emersi vincoli paesaggistici e urbanistici riferiti all'area, ricadente nel perimetro del vincolo paesaggistico di Villa Ada e classificata dal PTPR nell'ambito dei parchi, ville e giardini storici. Le norme tecniche di attuazione del PTPR non consentivano nuovi impianti sportivi, salvo il ricorso a un'apposita intesa tra Comune, Regione e Ministero competente ai sensi dell'art. 49, comma 5, delle NTA.

La proponente aveva trasmesso elaborati progettuali modificati, lo schema di intesa e documentazione integrativa. Nel procedimento erano stati acquisiti alcuni pareri favorevoli, tra cui quello della Regione Lazio sugli aspetti paesaggistici e sull'adesione all'intesa. Prima della conclusione dell'istruttoria, il Provveditorato, con la nota del 22 febbraio 2024, aveva ritenuto non più possibile proseguire la procedura alla luce dell'art. 38 del d.lgs. n. 36/2023, disponendo la restituzione degli atti.

Motivi del ricorso

La ricorrente aveva dedotto due motivi principali:

  • sosteneva che il procedimento, avviato nel 2021 e ormai avanzato, dovesse essere regolato dalla disciplina allora vigente in applicazione del principio tempus regit actum, o della variante tempus regit actionem elaborata per procedimenti complessi. Contestava inoltre la base legale della cosiddetta revoca dell'istruttoria e denunciava la duplicazione procedimentale che sarebbe derivata dalla necessità di presentare una nuova istanza;
  • contestava l'interpretazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 36/2023, sostenendo che la procedura prevista dall'art. 3 del d.P.R. n. 383/1994 fosse ancora utilizzabile. Denunciava anche difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

Il Ministero aveva chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il procedimento non fosse concluso, che la disciplina sopravvenuta fosse applicabile e che la revoca dell'istruttoria costituisse una rivalutazione dell'interesse pubblico in presenza di un mutato quadro normativo.

Sopravvenuta carenza di interesse

Nel corso del procedimento consultivo, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Ha rappresentato che, per il tempo trascorso, il progetto era stato abbandonato e le risorse originariamente destinate alla sua realizzazione erano state impiegate diversamente.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto assorbite tutte le questioni sostanziali relative al tempus regit actum, all'applicazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 36/2023, alla competenza del Provveditorato e alla legittimità della revoca dell'istruttoria.

Il Consiglio di Stato ha affermato che il ricorso straordinario, pur essendo un rimedio amministrativo, è governato dal principio dispositivo, applicabile anche in questa sede per necessaria simmetria funzionale con il processo amministrativo. L'impulso e la coltivazione della controversia spettano esclusivamente alla parte ricorrente.

Ne consegue che, quando il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse, la Sezione non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Deve invece prendere atto della dichiarazione e pronunciare l'improcedibilità del ricorso. La Sezione ha richiamato Cons. Stato, Sez. I, n. 281/2026 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 3848/2016.

Conclusione

Il parere ha dichiarato improcedibile il ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna decisione è stata quindi resa sulla legittimità della nota del Provveditorato o sull'applicabilità al procedimento dell'art. 38 del d.lgs. n. 36/2023.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilitàPiani regolatori e varianti
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoUrbanistica e governo del territorio
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

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