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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17673/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società edilizia un avviso di accertamento, ritenendo che la cessione di un appartamento e di una rimessa a una socia non fosse stata una reale compravendita onerosa ma, in sostanza, un'assegnazione gratuita di beni al socio. L'Ufficio aveva ricostruito maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA, valorizzando la mancata contabilizzazione della vendita, l'assenza di documentazione sui pagamenti e la dichiarazione nell'atto pubblico di pagamento già eseguito in tre rate in contanti. La società aveva invece sostenuto che il bene era stato inizialmente promesso a un terzo, che questi aveva pagato il prezzo e poi ceduto il contratto alla socia, con fatture intestate alla socia ma pagamenti annotati a nome del terzo; il diverso dato catastale sarebbe dipeso da errore materiale. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'accertamento, ritenendo attendibile la ricostruzione societaria e ravvisando per l'IVA anche una violazione del contraddittorio endoprocedimentale. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c.; violazione degli artt. 2704, 2709 e 1376 c.c.; violazione degli artt. 2704, 2709 c.c. e degli artt. 3 e 85 TUIR e dell'art. 2 d.P.R. n. 633/1972; nullità della sentenza per motivazione illogica. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale limitato alla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto solo parzialmente il ricorso principale, limitatamente al primo motivo e nei confini dell'omesso esame di specifiche circostanze decisive. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente/illogica, perché la CTR aveva effettivamente esposto la propria ratio decidendi, e infondato il secondo motivo, riaffermando che il giudice di merito può selezionare le prove ritenute più attendibili senza dover confutare analiticamente ogni elemento. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché diretto in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e non la violazione di legge, non cogliendo la ratio della decisione. Il ricorso incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per riesaminare i fatti non esaminati dalla CTR e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente un riesame del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione sussiste solo in caso di motivazione mancante o talmente contraddittoria da non consentire di individuare la giustificazione del decisum.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve esistere come giustificazione della decisione; la sua assenza integra vizio rilevante in cassazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere la motivazione, la cui mancanza integra nullità.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice di merito può fondare la decisione sulle prove ritenute più attendibili e non deve esaminare espressamente ogni singolo elemento probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito, purché sia sorretta da motivazione logica e adeguata.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato nel contesto della contestazione dell'efficacia probatoria della documentazione privata e della data certa.

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato in relazione alla prova risultante dalle scritture contabili e alla loro valutazione probatoria.

  • art. 1376 c.c.

    Richiamato per contestare la qualificazione del trasferimento come compravendita e la rilevanza del consenso nel trasferimento della proprietà.

  • art. 3 TUIR

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere la tassazione delle assegnazioni di beni ai soci come operazioni rilevanti ai fini reddituali.

  • art. 85 TUIR

    Richiamato per la qualificazione dei ricavi e delle cessioni ai fini dell'imposizione diretta.

  • art. 2 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per affermare che le assegnazioni di beni ai soci sono assimilate a cessioni di beni ai fini IVA e vanno valutate al valore normale.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando la sentenza non consideri un fatto storico preciso, discusso tra le parti, idoneo da solo a determinare un esito diverso; non basta la mera critica alla valutazione delle prove.
  • La motivazione è apparente o inesistente solo se manca del tutto la giustificazione della decisione o se le argomentazioni sono talmente contraddittorie da non consentire di ricostruire la ratio decidendi.
  • Il giudice di merito conserva piena libertà nella selezione delle prove ritenute più convincenti e non ha l'obbligo di confutare analiticamente ogni elemento istruttorio, purché la motivazione indichi gli elementi essenziali posti a base del decisum.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste della falsa applicazione di norme, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • Quando la decisione di merito esclude in fatto la fattispecie impositiva contestata, le censure sulle norme fiscali che presuppongono quella fattispecie non colgono la ratio decidendi.
  • La documentazione contabile e gli atti privati possono essere valutati dal giudice insieme agli altri elementi di causa; eventuali incoerenze tra registrazioni, fatture e dati catastali non impongono automaticamente una ricostruzione fiscale sfavorevole, ma devono essere apprezzate nel complesso del quadro probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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