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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10683/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società ha impugnato un’intimazione di pagamento relativa a IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2007, oltre sanzioni, interessi e diritti, contestando principalmente la regolarità della notifica della cartella presupposta e, in via ulteriore, la possibilità per l’Ufficio di procedere alla riscossione. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello, ritenendo valida la notifica della cartella presso la sede legale della società e inammissibili le doglianze attinenti al merito della pretesa tributaria perché tardive rispetto al termine decorrente dalla notifica della cartella. In Cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e carenza di motivazione, nonché violazione di norme sulla notificazione della cartella e sull’art. 26 del d.P.R. 602/1973; 2) violazione dell’art. 2938 c.c. per asserita riscossione oltre i termini di legge; 3) ulteriore nullità per omessa/insufficiente motivazione sulla validità della notifica alla società e non ai soci. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale per omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva e di responsabilità, sostenendo che non fosse stata esaminata la propria posizione processuale.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili le doglianze della società perché cumulate in modo promiscuo vizi eterogenei, generiche e prive di autosufficienza, oltre che orientate a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove circa la notificazione della cartella. Ha inoltre osservato che la censura sull’"insufficiente motivazione" non era più proponibile nel regime dell’art. 360, n. 5, c.p.c. novellato. Quanto al ricorso incidentale, ha escluso il vizio di omessa pronuncia poiché il rigetto dell’eccezione era implicitamente contenuto nella decisione complessiva; ha richiamato inoltre i principi sulla legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto cartelle e atti della riscossione. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti costituite, e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico della società ricorrente principale, escludendolo per l’Agenzia delle Entrate in quanto amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non decide affatto su una domanda o eccezione; non è configurabile quando la decisione contenga una statuizione implicita incompatibile con la tesi dedotta.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere utilizzata per censurare una mera ricostruzione del fatto o una valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro del vizio processuale, tra cui l’omessa pronuncia, quando il giudice non si pronunci sulla domanda o eccezione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo di ricorso non può più essere fondato sull'insufficiente motivazione, figura espunta dal sistema dopo la riforma del 2012; resta il vizio di omesso esame nei limiti consentiti dalla norma vigente.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato in tema di notifica della cartella esattoriale e della sua validità; la Corte non accoglie la censura perché il motivo è inammissibile e mira a contestare il fatto accertato dai giudici di merito.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come norma sulla notificazione degli atti tributari, ma senza che la censura della società sia ritenuta ammissibile.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione, ma la Corte non entra nel merito per le ragioni di inammissibilità del motivo.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione alle persone giuridiche, ma la Corte non affronta il merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 2938 c.c.

    La censura relativa alla riscossione oltre i termini è assorbita dal rigetto della doglianza principale sulla validità della notifica della cartella.

  • art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999

    In controversie sulla pretesa impositiva, l’agente della riscossione evocato in giudizio può chiamare in causa l’ente creditore per andare esente dalle conseguenze della lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che versano con prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia e quello di carenza/insufficienza motivazionale non possono essere confusi: il primo attiene alla totale mancanza di decisione su una domanda o eccezione, il secondo alla motivazione della decisione resa.
  • In materia di impugnazione di cartelle e atti della riscossione, il ricorso per cassazione è inammissibile se non trascrive il contenuto essenziale dell’atto impugnato o dei rilievi già formulati nei precedenti gradi, quando tali contenuti siano necessari per verificare la censura.
  • Non è configurabile violazione di legge quando la doglianza investe in realtà la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • Il vizio di insufficiente motivazione non è più proponibile secondo il previgente modello dell’art. 360, n. 5, c.p.c., dopo la riforma del 2012.
  • L’omessa pronuncia non sussiste se dalla motivazione e dalla decisione complessiva risulta un rigetto implicito della questione dedotta.
  • Nelle liti relative alla pretesa tributaria veicolata da cartella o intimazione, la corretta individuazione del soggetto da evocare in giudizio dipende dal tipo di doglianza formulata e dalla posizione del concessionario/agente della riscossione rispetto all’ente impositore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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