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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32161/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale emesso a carico di un contribuente per l’anno d’imposta 2004, a seguito di contraddittorio endoprocedimentale attivato dall’Ufficio in base agli studi di settore. Il contribuente si era presentato all’invito iniziale, aveva sostenuto la veridicità dei dati contabili dichiarati, ma aveva chiesto un rinvio per giustificare lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi presunti; all’udienza rinviata non si era poi presentato. L’Ufficio aveva quindi emesso avviso di accertamento per maggiori ricavi. La CTP aveva annullato l’atto e la CTR aveva confermato. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione delle norme sugli studi di settore e sull’accertamento presuntivo, sostenendo che, una volta instaurato il contraddittorio e rimasto il contribuente silente, lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto era sufficiente a fondare l’accertamento senza bisogno di ulteriori elementi; il contribuente, invece, avrebbe dovuto vincere la presunzione. Con il secondo motivo l’Agenzia lamentava omessa pronuncia sulle questioni devolute in appello, ma tale censura veniva prospettata come dipendente dall’esito del primo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo fondato l’assunto dell’Ufficio secondo cui, in presenza di studi di settore e di mancata giustificazione da parte del contribuente, lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto è di per sé idoneo a sostenere la ripresa fiscale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 18 del 1997

    invito a comparire al fine dell'instaurazione del contraddittorio

    richiamato come base procedimentale dell'invito al contraddittorio, senza specifiche elaborazioni interpretative sulla norma

  • artt. 62-bis e 62-sexies d.l. n. 331/1993, conv. in L. n. 427/1993

    rubricati nel primo motivo come norme violate

    le risultanze degli studi di settore, applicate al caso concreto, possono fondare la presunzione di maggior reddito

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    accertamento dell'imposta sui redditi

    l'Ufficio può procedere ad accertamento presuntivo dei ricavi avvalendosi degli studi/parametri, senza dover allegare ulteriori elementi se il contribuente non fornisce giustificazioni

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    rubricato nel primo motivo come norma violata

    richiamato quale norma sull'accertamento ai fini IVA nel medesimo quadro di accertamento presuntivo

  • art. 2967 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

    la Corte ribadisce che l'onere di provare l'inapplicabilità della presunzione grava sul contribuente

  • art. 2728, primo comma, c.c.

    gli elementi utilizzati per la costruzione dei parametri/studi hanno natura idonea a fondare, da soli, l'accertamento presuntivo, salvo prova contraria del contribuente

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicata nel primo motivo

    veicolo del vizio di violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    indicata nel primo motivo, ove occorrer possa

    richiamata in relazione a eventuali vizi processuali

  • art. 360 c.p.c.

    indicata nel secondo motivo per omessa pronuncia

    la censura processuale è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo

Massime di principio

  • Nell'accertamento fondato su studi di settore o parametri, l'Ufficio non è tenuto a fornire ulteriori elementi probatori quando i dati normativi e l'applicazione al caso concreto integrano una presunzione legale idonea a sorreggere la pretesa tributaria.
  • Se il contraddittorio endoprocedimentale viene instaurato ma il contribuente non offre alcuna spiegazione idonea a giustificare lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto, l'accertamento basato sugli studi di settore può essere legittimamente emesso e confermato.
  • L'obbligo di motivazione rafforzata dell'Amministrazione sorge quando il contribuente fornisce elementi e ragioni concrete per spiegare lo scostamento; in mancanza di tali deduzioni, lo scostamento stesso è sufficiente a fondare la ripresa fiscale.
  • La prova contraria dell'inapplicabilità dello studio di settore alla posizione del contribuente grava su quest'ultimo e può essere fornita anche per presunzioni, rimettendosi la relativa valutazione al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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