Cassazione Civile, Ordinanza n. 32161/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale emesso a carico di un contribuente per l’anno d’imposta 2004, a seguito di contraddittorio endoprocedimentale attivato dall’Ufficio in base agli studi di settore. Il contribuente si era presentato all’invito iniziale, aveva sostenuto la veridicità dei dati contabili dichiarati, ma aveva chiesto un rinvio per giustificare lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi presunti; all’udienza rinviata non si era poi presentato. L’Ufficio aveva quindi emesso avviso di accertamento per maggiori ricavi. La CTP aveva annullato l’atto e la CTR aveva confermato. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, violazione delle norme sugli studi di settore e sull’accertamento presuntivo, sostenendo che, una volta instaurato il contraddittorio e rimasto il contribuente silente, lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto era sufficiente a fondare l’accertamento senza bisogno di ulteriori elementi; il contribuente, invece, avrebbe dovuto vincere la presunzione. Con il secondo motivo l’Agenzia lamentava omessa pronuncia sulle questioni devolute in appello, ma tale censura veniva prospettata come dipendente dall’esito del primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo fondato l’assunto dell’Ufficio secondo cui, in presenza di studi di settore e di mancata giustificazione da parte del contribuente, lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto è di per sé idoneo a sostenere la ripresa fiscale. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 18 del 1997
invito a comparire al fine dell'instaurazione del contraddittorio
richiamato come base procedimentale dell'invito al contraddittorio, senza specifiche elaborazioni interpretative sulla norma
artt. 62-bis e 62-sexies d.l. n. 331/1993, conv. in L. n. 427/1993
rubricati nel primo motivo come norme violate
le risultanze degli studi di settore, applicate al caso concreto, possono fondare la presunzione di maggior reddito
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
accertamento dell'imposta sui redditi
l'Ufficio può procedere ad accertamento presuntivo dei ricavi avvalendosi degli studi/parametri, senza dover allegare ulteriori elementi se il contribuente non fornisce giustificazioni
rubricato nel primo motivo come norma violata
richiamato quale norma sull'accertamento ai fini IVA nel medesimo quadro di accertamento presuntivo
richiamato nel motivo di ricorso
la Corte ribadisce che l'onere di provare l'inapplicabilità della presunzione grava sul contribuente
gli elementi utilizzati per la costruzione dei parametri/studi hanno natura idonea a fondare, da soli, l'accertamento presuntivo, salvo prova contraria del contribuente
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicata nel primo motivo
veicolo del vizio di violazione/falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
indicata nel primo motivo, ove occorrer possa
richiamata in relazione a eventuali vizi processuali
indicata nel secondo motivo per omessa pronuncia
la censura processuale è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo
Massime di principio
- Nell'accertamento fondato su studi di settore o parametri, l'Ufficio non è tenuto a fornire ulteriori elementi probatori quando i dati normativi e l'applicazione al caso concreto integrano una presunzione legale idonea a sorreggere la pretesa tributaria.
- Se il contraddittorio endoprocedimentale viene instaurato ma il contribuente non offre alcuna spiegazione idonea a giustificare lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto, l'accertamento basato sugli studi di settore può essere legittimamente emesso e confermato.
- L'obbligo di motivazione rafforzata dell'Amministrazione sorge quando il contribuente fornisce elementi e ragioni concrete per spiegare lo scostamento; in mancanza di tali deduzioni, lo scostamento stesso è sufficiente a fondare la ripresa fiscale.
- La prova contraria dell'inapplicabilità dello studio di settore alla posizione del contribuente grava su quest'ultimo e può essere fornita anche per presunzioni, rimettendosi la relativa valutazione al prudente apprezzamento del giudice di merito.
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