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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05535/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva agito nei confronti della banca chiedendo la restituzione delle somme pagate a titolo di interessi su un rapporto di mutuo, assumendo che tali interessi fossero usurari oppure comunque dovuti in base a clausole nulle perché prive di determinatezza o determinabilità dell'oggetto. La corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo corretta la decisione di primo grado sulla validità della clausola di determinazione degli interessi e dichiarando inammissibile la censura relativa all'usurarietà. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., art. 120 t.u.b., art. 1, comma 629, L. 147/2013, art. 1815, comma 2, c.c. e art. 644 c.p., oltre a omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale non avesse rilevato la natura usuraria degli interessi; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., art. 191 c.p.c. e art. 344 c.p., deducendo che il piano di ammortamento "alla francese" comporterebbe anatocismo e che sarebbe stata necessaria una consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché il ricorso introduttivo non risultava depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione previsto dall'art. 369 c.p.c. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio il tardivo deposito, richiamando il principio per cui l'improcedibilità per inosservanza del termine di deposito del ricorso per cassazione non è esclusa dalla costituzione dell'intimato e non è sanata dal mancato raggiungimento dello scopo. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1283 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come norma sulla capitalizzazione degli interessi; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara il ricorso improcedibile

  • art. 1284 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in tema di interessi; nessuna valutazione di merito per improcedibilità

  • art. 120 T.U.B.

    richiamato nel primo motivo con riferimento alla disciplina degli interessi bancari; non esaminato nel merito

  • art. 1, comma 629, L. n. 147/2013

    richiamato nel primo motivo; non esaminato nel merito

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta usurarietà degli interessi; non esaminato nel merito

  • art. 644 c.p.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta usurarietà degli interessi; non esaminato nel merito

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare la mancata consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 344 c.p.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte non si pronuncia sul merito della censura

  • art. 369 c.p.c.

    termine di 20 giorni previsti a partire dalla notificazione del ricorso per il relativo deposito

    il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine perentorio comporta improcedibilità, rilevabile anche d'ufficio

  • art. 156 c.p.c.

    il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo riguarda le forme in senso stretto e non i termini perentori

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso deve essere depositato in cancelleria entro il termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c.; il deposito tardivo determina l'improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per tardivo deposito del ricorso per cassazione è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla costituzione della parte intimata.
  • Il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. non sana la violazione di un termine perentorio, poiché opera per le irregolarità di forma e non per l'inosservanza dei termini processuali.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte può dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurariAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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