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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19746/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di un atto notarile del 15 maggio 2012, qualificato dall'Ufficio come atto di accollo e tassato in misura corrispondente agli atti aventi contenuto patrimoniale. Nei gradi di merito il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'avviso, perché la CTR aveva ritenuto che l'operazione dovesse essere ricondotta alla cessione di credito e, in sostanza, all'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., non all'accollo. L'Agenzia, con unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., ha denunciato violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 6 e 9 della tariffa, e degli artt. 1180, 1198 e 1273 c.c., sostenendo che il negozio non si esauriva in un mero adempimento del terzo né in una semplice cessione di credito, ma realizzava gli effetti propri di un accollo esterno: la titolare del credito ceduto aveva assunto, con adesione del creditore, il debito di un terzo, garantendo la solvibilità del debitore ceduto, con cumulo di responsabilità debitorie. La fattispecie concreta, come ricostruita dalla Corte, vedeva una società creditrice di una ASL cedere parzialmente il proprio credito a un'altra società, a fronte di un debito facente capo a una terza società partecipata integralmente dalla cedente; la cessione era accettata dalla cessionaria e garantita pro solvendo dalla cedente, per l'estinzione di un debito altrui entro una certa data.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La ratio è che l'operazione, per la sua intrinseca natura, non era tassabile come mera cessione di credito ex art. 6 della tariffa, ma rientrava tra gli atti diversi aventi contenuto patrimoniale ex art. 9 della tariffa, poiché la cessione era funzionale all'estinzione di un debito altrui mediante assunzione di un'ulteriore obbligazione con effetti sostanzialmente assimilabili all'accollo esterno.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 6 Tariffa, parte prima

    si applica alle cessioni di crediti e ad altri atti ivi elencati, con aliquota 0,50%; la Corte esclude che vi rientri la fattispecie concreta

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 9 Tariffa, parte prima

    norma residuale per gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; la Corte vi ricondotta l'operazione

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    ai fini dell'imposta di registro occorre avere riguardo alla intrinseca natura e agli effetti giuridici dell'atto, anche se non corrispondono a titolo o forma apparente

  • art. 1180 c.c.

    l'adempimento del terzo è richiamato ma ritenuto non sufficiente a descrivere gli effetti negoziali dell'atto

  • art. 1198 c.c.

    la cessione del credito quale modalità di adempimento è richiamata, ma la Corte precisa che nella specie la cessione non si esaurisce nel semplice meccanismo solutorio

  • art. 1273 c.c.

    è richiamato per il paradigma dell'accollo esterno; la Corte ritiene la fattispecie sostanzialmente assimilabile a tale schema

  • art. 1268, comma 2, c.c.

    evocato in via analogica per la responsabilità sussidiaria del debitore accollato nell'accollo non liberatorio

  • Corte Cost. n. 336/1992

    richiamata sul rapporto tra imposizione e indice di capacità contributiva

  • Cass. n. 3469/2007

    richiamata per il principio secondo cui la cessione pro solvendo si estingue con la riscossione del credito

  • Cass. n. 6558/2005

    richiamata in senso conforme alla natura pro solvendo della cessione di credito nell'art. 1198 c.c.

  • Cass. n. 1758/2012

    richiamata sulla responsabilità sussidiaria del debitore accollato nell'accollo non liberatorio

  • Cass. n. 4482/2010

    richiamata sulla responsabilità sussidiaria del debitore accollato nell'accollo non liberatorio

  • Cass. n. 9982/2004

    richiamata sulla responsabilità sussidiaria del debitore accollato nell'accollo non liberatorio

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve avvenire in base alla sua intrinseca natura e ai suoi effetti giuridici complessivi, non alla sola forma o alla denominazione utilizzata dalle parti.
  • Quando una cessione di credito è strumentale all'estinzione di un debito altrui e comporta l'assunzione di un'ulteriore obbligazione, l'operazione non si esaurisce in un semplice adempimento del terzo o in una mera cessione di credito, ma può essere ricondotta alla categoria residuale degli atti aventi contenuto patrimoniale.
  • L'accollo esterno non liberatorio si caratterizza per il cumulo di responsabilità debitorie e per la permanenza, almeno in via sussidiaria, della responsabilità del debitore originario.
  • La semplice forma della cessione pro solvendo non impedisce di attribuire rilievo fiscale all'effetto economico-giuridico sostanziale prodotto dall'accordo, se tale effetto eccede il mero trasferimento del credito.
  • In materia tributaria, la diversa struttura negoziale dell'operazione può incidere sull'aliquota applicabile quando l'atto realizza effetti patrimoniali ulteriori rispetto a quelli tipizzati nella tariffa come cessione di credito.

Come è indicizzato

MaterieImposta di registro
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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