Cassazione Civile, Ordinanza n. 26601/2021 del 30/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di ottenere l'iscrizione alla Gestione separata e la conseguente contribuzione nei confronti di un'avvocata che, nell'anno 2009, risultava iscritta all'Albo forense ma non alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo contributivo ritenendo che il reddito professionale percepito nell'anno fosse inferiore a 5.000 euro e che ciò fosse indice della natura occasionale, e quindi non abituale, dell'attività svolta; inoltre avevano rilevato che l'INPS non aveva fornito elementi probatori concreti in senso contrario. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per gli avvocati non iscritti alla Cassa forense, sostenendo che l'obbligo sorge per l'esercizio abituale della professione e che, nel caso di specie, tale abitualità doveva ritenersi pacifica per effetto dell'esercizio della professione di avvocato e della mancata contestazione del relativo requisito; l'Istituto ha anche sostenuto che il limite reddituale di 5.000 euro è irrilevante quando l'attività sia abituale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato, da un lato, che il motivo era privo di autosufficienza perché non trascriveva il contenuto degli atti processuali dai quali sarebbe dovuta emergere la dedotta non contestazione; dall'altro, che il principio di non contestazione non può operare per un requisito quale l'abitualità dell'attività professionale, poiché si tratta di un elemento che implica una valutazione e non un mero fatto storico. Ha inoltre rilevato che l'accertamento dell'abitualità è questione di fatto, censurabile nei limiti del vizio di motivazione, e non come violazione di legge. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità per la novità della questione, dando atto altresì dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
L'iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo è collegata all'esercizio abituale della professione che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Richiamato dall'INPS come norma di interpretazione autentica del regime contributivo, ma la Corte ribadisce che il discrimine resta l'abitualità dell'attività.
art. 21, comma 8, L. n. 247/2012
Norma richiamata nel ricorso a sostegno dell'obbligo contributivo degli avvocati non iscritti alla Cassa forense, ma non decisiva nel caso concreto.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
Disposizione evocata dall'INPS per distinguere il lavoro occasionale; la Corte la considera non dirimente rispetto all'attività professionale abituale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato formalmente prospettato come violazione di legge, ma la Corte rileva che la censura investe in realtà un accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'accertamento dell'abitualità è ricostruibile, se del caso, solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale, non come violazione di legge.
È il rito camerale utilizzato per la trattazione in Cassazione, con comunicazione della proposta del relatore alle parti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende, in via dirimente, dal carattere abituale dell'attività libero-professionale svolta; il mero dato dell'iscrizione all'albo o dell'esercizio della professione non basta da solo a dimostrare la debenza contributiva.
- Il superamento della soglia di reddito di 5.000 euro rileva per l'attività autonoma occasionale, ma non è decisivo quando l'attività presenti i caratteri dell'abitualità; viceversa, un reddito inferiore a tale soglia può costituire un indice, non esclusivo, della non abitualità.
- L'accertamento del requisito di abitualità è una questione di fatto e deve essere censurato nei limiti del vizio motivazionale; non può essere trasformato in una mera doglianza di violazione di legge.
- Il principio di non contestazione opera sulle allegazioni di fatto e non si estende a valutazioni o giudizi, come la qualificazione dell'attività in termini di abitualità o occasionalità.
- Chi invoca la contribuzione deve offrire elementi concreti idonei a dimostrare i presupposti dell'obbligo; la mera affermazione dell'esercizio professionale, senza adeguata dimostrazione della sua abitualità, non è sufficiente.
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