Cassazione Civile, Ordinanza n. 05428/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una prestatrice che rivendicava, per il periodo febbraio 2014-settembre 2015, differenze retributive, tredicesima mensilità e indennità sostitutiva delle ferie non godute per lo svolgimento di mansioni di autista alle dipendenze della Croce Rossa Italiana. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non provata la subordinazione; la corte d'appello, invece, aveva ritenuto esistente un rapporto di lavoro subordinato con il comitato locale della C.R.I. e aveva condannato l'ente al pagamento delle somme richieste. Nel ricorso per cassazione la C.R.I. deduceva: (1) violazione della normativa sul volontariato e della disciplina delle associazioni di promozione sociale, sostenendo che i comitati locali, divenuti enti di diritto privato e iscritti nei registri APS, potevano avvalersi di attività volontarie e anche assumere lavoratori; (2) violazione del d.lgs. n. 117/2017 e della disciplina ratione temporis applicabile, sostenendo che non vi fosse incompatibilità tra terzo settore e retribuzione di prestazioni rese da associati; (3) violazione di norme processuali e dell'art. 2094 c.c., contestando la qualificazione subordinata dell'attività sulla base delle risultanze istruttorie; (4) violazione dell'art. 2697 c.c., censurando l'uso di elementi presuntivi ritenuti non coerenti con le prove acquisite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte territoriale aveva fondato la decisione non sull'astratta incompatibilità tra volontariato e lavoro subordinato, ma sul fatto che il rapporto di lavoro non era stato instaurato direttamente dal comitato locale bensì tramite una società di somministrazione, considerata un mero escamotage per reperire volontari. La Corte ha inoltre precisato che l'eventuale coesistenza tra volontariato e lavoro subordinato è possibile solo tra soggetti e rapporti diversi, non nello stesso rapporto giuridico in parte subordinato e in parte volontario. I motivi terzo e quarto sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e delle presunzioni, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e coerente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione delle censure per violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza che la Corte accogliesse la censura.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate; la Corte ha escluso che ciò consentisse una rivalutazione delle prove.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate; la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove è riservata al merito salvo prova legale.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.
Norma evocata per contestare la sussistenza del rapporto subordinato; la Corte non ne ha ravvisato violazione nei limiti del sindacato di legittimità.
Richiamato per censurare il riparto dell'onere probatorio; la Corte ha escluso che la doglianza potesse tradursi in una nuova valutazione del merito.
La Corte ha osservato che consente alle associazioni di promozione sociale di avvalersi prevalentemente di attività volontarie e, in caso di particolare necessità, di assumere lavoratori dipendenti o autonomi.
Richiamato quale disposizione di rinvio che ha portato ad applicare ai comitati locali della C.R.I. la disciplina delle associazioni di promozione sociale nel periodo considerato.
Citato nel testo della motivazione, ma il riferimento appare funzionale alla disciplina delle associazioni di promozione sociale; la Corte ha comunque escluso che la questione fosse decisiva rispetto alla ratio decidendi.
Richiamato dalla ricorrente come disciplina del terzo settore; la Corte ha rilevato che la controversia era però risolta sulla base dell'effettiva interposizione della somministrazione e non della sola compatibilità normativa astratta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In cassazione non è scrutinabile una censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o di norme processuali, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle presunzioni compiuta dal giudice di merito.
- La qualificazione di un rapporto come subordinato o volontario deve essere verificata in concreto: non è ammissibile una ricostruzione ibrida del medesimo rapporto come in parte di lavoro subordinato e in parte di volontariato.
- Le norme che consentono agli enti del terzo settore o alle associazioni di promozione sociale di avvalersi di volontari e, in alcuni casi, di lavoratori retribuiti non elidono la necessità di accertare se, nel caso concreto, il rapporto sia stato realmente instaurato con il soggetto indicato e secondo la forma giuridica effettivamente utilizzata.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. non può tradursi in un mero dissenso sull'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, se la decisione impugnata dà conto in modo logico e coerente della ricostruzione fattuale.
- La coesistenza di attività volontaria e rapporto di lavoro subordinato è astrattamente possibile tra rapporti distinti e con soggetti diversi, ma non legittima la frammentazione dello stesso rapporto giuridico in parte gratuito e in parte oneroso.
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