Cassazione Civile, Ordinanza n. 06357/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 per il recupero di Iva e Ires 2007. La società contribuente aveva imputato un credito d’imposta relativo all’anno precedente, ma la dichiarazione di quell’anno non risultava presentata; l’amministrazione aveva poi rilevato un errore nella trasmissione della dichiarazione e, dopo le compensazioni, aveva rideterminato il credito in misura inferiore, iscrivendo a ruolo la differenza. In primo grado la cartella era stata annullata; in appello la CTR aveva ritenuto che non si trattasse di mera liquidazione automatica, ma di una rettifica articolata che avrebbe richiesto un diverso procedimento e una motivazione più analitica della cartella. L’Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2 del d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che la dichiarazione era tardiva e che, per legge, il credito non spettava; contesta inoltre la tesi della CTR sulla necessità di motivazione analitica della cartella. Nel frattempo la contribuente aveva chiesto la definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, ma l’Agenzia aveva negato l’istanza ritenendo la controversia non definibile perché relativa a cartella da liquidazione automatizzata non avente natura impositiva.
La decisione
La Corte, in via pregiudiziale, accoglie il ricorso relativo al diniego della definizione agevolata. Richiama il principio secondo cui sono definibili anche le controversie aventi a oggetto cartelle emesse ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 quando la cartella costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente e sia quindi impugnabile anche nel merito. Nel caso concreto la cartella impugnata era il primo atto con cui la pretesa era stata portata a conoscenza della società, sicché la lite rientrava tra quelle definibili ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018. Conseguentemente, viene accolto il ricorso sull’istanza di definizione agevolata, restano assorbiti i motivi attinenti al merito della pretesa tributaria, e il processo viene dichiarato estinto. Le spese sono compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
consente il controllo automatizzato della dichiarazione e la liquidazione delle imposte sui dati forniti dal contribuente; nel caso concreto la cartella rientra nell’ambito di tale procedura.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato insieme all’art. 36-bis come base del controllo automatizzato e della liquidazione automatica.
la tardività della dichiarazione è stata invocata dall’Agenzia come causa della non spettanza del credito.
la cartella, quando è il primo e unico atto di comunicazione della pretesa, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche nel merito.
art. 6 d.l. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018
la lite è definibile se la cartella è il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.
art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011
citato solo nel dibattito delle parti, senza ruolo decisivo nella ratio.
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, anche le controversie relative a cartelle emesse in sede di controllo automatizzato possono essere definite se la cartella costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.
- La natura di atto impugnabile nel merito ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 dipende dal fatto che la cartella sia il primo atto di conoscenza della pretesa tributaria, non dalla mera qualificazione formale del procedimento di liquidazione.
- Quando la Corte accerta la definibilità agevolata della controversia, i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa restano assorbiti e il processo viene dichiarato estinto.
- La motivazione della cartella nei procedimenti da controllo automatizzato deve essere valutata in rapporto alla funzione dell’atto e al contenuto della pretesa già portata a conoscenza del contribuente, ma tale profilo resta irrilevante se la lite viene definita in via agevolata.
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