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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37484/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il classamento catastale di un'unità immobiliare sita in La Spezia. Il proprietario, tramite procedura DOCFA, aveva chiesto l'attribuzione della categoria catastale A/2; l'Amministrazione finanziaria aveva invece rettificato la proposta attribuendo la categoria A/1, ritenendo l'immobile di pregio/signorile. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo che l'Ufficio non avesse adeguatamente motivato l'atto in relazione agli elementi di fatto indicati dal contribuente con il DOCFA, tra cui la diversa distribuzione interna degli spazi, l'assenza di isolamento termico e acustico e la mancanza di requisiti antisismici. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/1990, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto immotivato l'avviso di accertamento nonostante i dati fattuali fossero noti al contribuente; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 17 e 20 del r.d.l. 652/1939, dell'art. 1 del d.m. 701/1994 e dell'art. 38, comma 1, d.P.R. 917/1986, sostenendo che la procedura DOCFA fosse stata utilizzata senza i presupposti di legge; il terzo motivo non è specificato nel testo fornito, ma la Corte lo menziona nel complesso dei tre motivi dichiarati inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché introduceva una questione nuova non adeguatamente localizzata nel giudizio di merito: l'Ufficio affermava di aver sollevato l'eccezione solo in una memoria depositata davanti alla CTR, ma tale memoria non era individuata e la questione non risultava menzionata dalla sentenza impugnata. Di conseguenza, tutti e tre i motivi sono stati dichiarati inammissibili. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. La Corte ha inoltre precisato che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente per censurare la ritenuta insufficienza motivazionale dell'avviso di accertamento in materia catastale

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente come parametro generale dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo

  • artt. 17 e 20 del r.d.l. 652/1939

    invocati dall'Ufficio in relazione alla disciplina del classamento catastale e alla procedura di aggiornamento

  • art. 1 d.m. 701/1994

    richiamato per sostenere che la procedura DOCFA sarebbe utilizzabile solo in presenza dei presupposti di nuova costruzione o variazione edilizia

  • art. 38, comma 1, d.P.R. 917/1986

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul corretto utilizzo della procedura catastale

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude la sua applicazione poiché la soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità una censura è inammissibile quando prospetta una questione nuova non risultante dalla sentenza impugnata e non adeguatamente localizzata negli atti del giudizio di merito.
  • In materia di classamento catastale fondato su DOCFA, la parte che deduce in cassazione l'erroneo uso della procedura deve indicare con precisione dove e come la questione sia stata ritualmente introdotta nei gradi di merito.
  • L'inammissibilità di anche solo uno dei motivi può condurre alla declaratoria di inammissibilità dell'intero ricorso quando le censure complessivamente non superino il vaglio di ammissibilità.
  • Quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non opera l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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