Cassazione Civile, Ordinanza n. 27566/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una sanzione amministrativa irrogata dalla Consob per insider trading secondario: un primo soggetto, in possesso di un'informazione privilegiata relativa a un processo competitivo per la cessione del controllo di una società quotata e al conseguente obbligo di OPA, avrebbe acquistato titoli della società e poi comunicato l'informazione al ricorrente; quest'ultimo, a sua volta, l'avrebbe trasmessa al fratello, che avrebbe effettuato ulteriori acquisti di azioni per conto di portafogli gestiti professionalmente. La Corte d'appello aveva ritenuto provata la violazione tramite un grave quadro indiziario fondato su contatti telefonici, tempistiche degli acquisti e anomalia delle operazioni. Con il ricorso per cassazione il sanzionato deduceva violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c. e, in collegamento, degli artt. 192, comma 2, e 533, comma 1, c.p.p. e dell'art. 27 Cost., sostenendo che la decisione si fosse basata su presunzioni semplici prive di gravità, precisione e concordanza; che il primo anello della catena indiziaria fosse incerto nel tempo e nel fatto; che fosse illegittimo fondare l'accertamento su presunzioni a catena; e che non fosse stata adeguatamente considerata una lettura alternativa dei fatti, oltre alla richiesta di c.t.u. sulle modalità degli acquisti e sulla loro coerenza economica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla prova presuntiva, affermando che il giudice di merito aveva correttamente selezionato e valutato gli indizi in modo analitico e poi complessivo, ricostruendo la trasmissione dell'informazione privilegiata e gli acquisti di titoli con un ragionamento inferenziale coerente e non illogico. Ha inoltre chiarito che non esiste, nel processo civile, un divieto generale di presunzioni di secondo grado, purché ogni inferenza sia sorretta da indizi gravi, precisi e concordanti; e che non era configurabile la violazione dell'art. 115 c.p.c. né un vizio relativo alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, perché la censura tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione del merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 187-bis d.lgs. n. 58 del 1998
La condotta di comunicazione e utilizzo di informazioni privilegiate integra l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate; la prova può essere raggiunta anche per presunzioni semplici, se sorrette da un grave quadro indiziario.
art. 187-quater d.lgs. n. 58 del 1998
Prevede la sanzione interdittiva applicata unitamente alla sanzione pecuniaria per la violazione contestata.
La presunzione semplice richiede un ragionamento inferenziale fondato su fatti noti idonei a rendere probabile il fatto ignoto; il controllo di legittimità riguarda la correttezza del paradigma logico, non una nuova valutazione dei fatti.
La presunzione è utilizzabile quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; è consentita anche una catena di inferenze, se ciascun passaggio è logicamente sorretto.
La violazione è deducibile solo se il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non rileva il diverso apprezzamento del materiale probatorio.
Richiamato per ribadire che l'apprezzamento del valore delle prove è riservato al giudice di merito e non può essere sostituito in cassazione da una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Richiamato dal ricorrente in via analogica per contestare la prova indiziaria e la necessità di indizi gravi, precisi e concordanti.
Richiamato dal ricorrente per invocare lo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte precisa che tale regola non è direttamente parametro del giudizio civile di cassazione nel presente contesto.
art. 27, secondo comma, Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla presunzione di non colpevolezza e allo standard probatorio, ma non ritenuto decisivo ai fini del giudizio civile sulla sanzione amministrativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di sanzioni Consob per abuso di informazioni privilegiate, la condotta può essere provata mediante presunzioni semplici, purché il ragionamento induttivo sia fondato su indizi complessivamente gravi, precisi e concordanti.
- Il giudizio sulla prova presuntiva va svolto in due tempi: prima la selezione analitica degli indizi rilevanti, poi la loro valutazione complessiva e coordinata; la critica in cassazione è ammissibile solo se si denuncia un errore di sussunzione nel paradigma dell'art. 2729 c.c. o un vizio logico manifesto, non una diversa lettura dei fatti.
- Non esiste, nel processo civile, un divieto assoluto di presunzioni di secondo grado: un fatto accertato in via presuntiva può costituire la base di ulteriori inferenze, se ogni passaggio conserva adeguata probabilità logica.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri del giudice; non è deducibile per contestare il peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
- Lo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio non può essere usato in cassazione per ottenere una rivalutazione del merito; rileva solo se la motivazione presenti un deficit strutturale o una manifesta illogicità decisiva.
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