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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23325/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per IRPEF e sanzioni relative all’anno d’imposta 2010, deducendo di non averne ricevuto notifica e di esserne venuto a conoscenza solo tramite accesso agli atti presso l’ufficio. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo provata la regolare notificazione; la CTR aveva confermato. In Cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 140, 214, 215 c.p.c., degli artt. 2719 e 2697 c.c., anche in relazione all’art. 26 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato valida e provata la notifica dell’avviso sulla base delle copie degli atti del procedimento notificatorio prodotte dall’Amministrazione. Ha inoltre contestato il rilievo dato dal giudice di merito al mancato disconoscimento formale delle copie e alla disciplina della prova della notifica.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che la censura relativa all’art. 140 c.p.c. non coglieva la ratio decidendi, poiché la CTR aveva accertato in fatto che la notifica era avvenuta direttamente per posta ai sensi dell’art. 14 della l. n. 890/1982 con compiuta giacenza, sicché non veniva in rilievo la disciplina dell’art. 140 c.p.c. Inoltre, il ricorso difettava di autosufficienza perché non trascriveva gli atti dei gradi di merito dai quali risultasse il dedotto disconoscimento specifico e tempestivo. In ogni caso, il disconoscimento non poteva incidere su atti assistiti da pubblica fede, per contestarne la forza probatoria sarebbe stata necessaria querela di falso, non proposta. Quanto alle copie prodotte dall’Amministrazione, la Corte ha ribadito che, in caso di contestazione della notifica di atti esattoriali o di accertamento, è sufficiente la produzione di copie, senza obbligo di deposito dell’originale, e che il giudice deve valutare le contestazioni specifiche e gli altri elementi di prova, anche presuntivi; nel caso concreto la CTR aveva correttamente ritenuto generiche le doglianze del contribuente in assenza di uno specifico disconoscimento. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come norma sulla tempestività del ricorso tributario, rispetto alla quale la contestata regolarità della notifica dell’atto impositivo incide sul termine di impugnazione.

  • art. 140 c.p.c.

    La Corte ha escluso la sua pertinenza alla fattispecie, poiché la notificazione era stata ritenuta effettuata per posta con compiuta giacenza ai sensi della disciplina speciale.

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente in tema di disconoscimento, ma ritenuti non decisivi ai fini della prova della notificazione degli atti assistiti da pubblica fede.

  • art. 2719 c.c.

    In tema di copie fotografiche, la contestazione della conformità impone al giudice di valutare le difformità specifiche e gli altri elementi istruttori, non di escluderne automaticamente l’efficacia probatoria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull’onere della prova; la Corte ha ribadito che l’Amministrazione può provare la notifica anche mediante copie e che il disconoscimento generico non basta a vincerne la valenza probatoria.

  • art. 26 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato in relazione alla notifica degli atti tributari e alla prova della stessa.

  • art. 14 l. n. 890/1982

    Usato dalla Corte per qualificare la notifica come avvenuta a mezzo del servizio postale con compiuta giacenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma introduttiva del meccanismo di raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito accerta in fatto una modalità di notificazione diversa da quella evocata dal ricorrente, la censura di violazione di legge è inammissibile se non coglie la ratio decidendi.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza se non vengono trascritti o specificamente indicati gli atti di merito da cui risulti il fatto processuale decisivo dedotto.
  • Gli atti di notificazione assistiti da pubblica fede non possono essere superati con un mero disconoscimento: per contestarne la forza probatoria è necessaria querela di falso.
  • In caso di contestazione della notifica di un atto tributario o esattoriale, l’Amministrazione può assolvere all’onere probatorio anche mediante copie dell’atto e della relata o dell’avviso di ricevimento; non sussiste, di regola, un onere di deposito dell’originale.
  • La contestazione della conformità delle copie ex art. 2719 c.c. richiede specificità; il giudice deve valutare le difformità dedotte alla luce dell’intero quadro istruttorio, anche presuntivo, e non può limitarsi a escludere apoditticamente ogni efficacia alle copie prodotte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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