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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03820/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia traeva origine da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per il recupero di IRAP asseritamente non versata per l'anno d'imposta 2004. La società contribuente aveva proposto ricorso avverso l'iscrizione a ruolo e la successiva cartella, ottenendo in appello un accoglimento solo parziale. In Cassazione, prima della decisione, la ricorrente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, deducendo di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 3 d.l. n. 119 del 2018 (c.d. rottamazione-ter), di aver perfezionato la definizione e di non dover quindi corrispondere alcun importo; ha prodotto anche la documentazione della domanda e della risposta dell'agente della riscossione attestante che nulla era dovuto.

La decisione

La Corte ha rilevato che la ricorrente aveva documentato l'adesione alla definizione agevolata ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018 e che la definizione risultava perfezionata senza alcun pagamento. Ha quindi dichiarato il giudizio estinto, qualificando l'evento come rinuncia del debitore ricorrente ex art. 391 c.p.c., e contestualmente ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state lasciate a carico di chi le aveva anticipate ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, perché la rinuncia era sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La sopravvenuta definizione agevolata del debito tributario, se perfezionata e documentata, può determinare l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia del ricorrente.
  • Quando dalla documentazione prodotta risulti che, a seguito della procedura di definizione, nulla è più dovuto, la Corte può dichiarare anche la cessazione della materia del contendere.
  • Il doppio contributo unificato non è dovuto quando la causa estintiva del giudizio sia sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia nel processo tributario, le spese seguono il criterio di cui all'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, restando a carico di chi le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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