Cassazione Civile, Ordinanza n. 03820/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia traeva origine da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per il recupero di IRAP asseritamente non versata per l'anno d'imposta 2004. La società contribuente aveva proposto ricorso avverso l'iscrizione a ruolo e la successiva cartella, ottenendo in appello un accoglimento solo parziale. In Cassazione, prima della decisione, la ricorrente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, deducendo di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 3 d.l. n. 119 del 2018 (c.d. rottamazione-ter), di aver perfezionato la definizione e di non dover quindi corrispondere alcun importo; ha prodotto anche la documentazione della domanda e della risposta dell'agente della riscossione attestante che nulla era dovuto.
La decisione
La Corte ha rilevato che la ricorrente aveva documentato l'adesione alla definizione agevolata ex art. 3 d.l. n. 119 del 2018 e che la definizione risultava perfezionata senza alcun pagamento. Ha quindi dichiarato il giudizio estinto, qualificando l'evento come rinuncia del debitore ricorrente ex art. 391 c.p.c., e contestualmente ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state lasciate a carico di chi le aveva anticipate ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, perché la rinuncia era sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Norma posta a base della cartella di pagamento per il recupero dell'IRAP non versata.
art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata perfezionata dalla contribuente ha determinato l'estinzione del giudizio per rinuncia del debitore ricorrente.
È stata richiamata come base processuale per dichiarare estinto il giudizio per rinuncia sopravvenuta del ricorrente.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non è stato imposto il doppio contributo unificato perché la rinuncia è intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata del debito tributario, se perfezionata e documentata, può determinare l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia del ricorrente.
- Quando dalla documentazione prodotta risulti che, a seguito della procedura di definizione, nulla è più dovuto, la Corte può dichiarare anche la cessazione della materia del contendere.
- Il doppio contributo unificato non è dovuto quando la causa estintiva del giudizio sia sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia nel processo tributario, le spese seguono il criterio di cui all'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, restando a carico di chi le ha anticipate.
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