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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07001/2025 del 16/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Gli enti locali e la Provincia hanno impugnato innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la deliberazione dell’Autorità di Bacino del fiume Po che aveva disposto la prosecuzione, per il quinquennio 2022-2026, della sperimentazione di innalzamento estivo del livello di invaso del Lago Maggiore entro limiti già sperimentati (+1,25 m, elevabile a +1,35 m in caso di severità idrica media o alta). Hanno dedotto che il provvedimento avrebbe inciso negativamente sull’ambiente lacuale e sulle attività turistico-economiche locali, e hanno sostenuto: 1) il difetto di competenza dell’Autorità di bacino, che a loro dire spettava al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile; 2) il difetto istruttorio e la mancata considerazione di contributi partecipativi, inclusi quelli di enti locali e autorità svizzere; 3) la violazione dei principi di imparzialità, precauzione e leale collaborazione, per asserita scorretta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. Il Tribunale Superiore ha respinto il ricorso, e gli enti locali hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, insistendo sull’erronea individuazione della competenza, sulla nullità per carenza di motivazione e sulla violazione delle norme procedimentali e dei principi euro-unitari di precauzione e bilanciamento degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la regolazione dei livelli di invaso del Lago Maggiore rientra nella gestione del demanio idrico affidata a regioni ed enti locali, con ruolo di coordinamento dell’Autorità di bacino distrettuale ex art. 63 d.lgs. 152/2006, mentre le competenze statali e ministeriali riguardano solo sicurezza dello sbarramento, struttura della diga e opere idrauliche. Ha escluso che le pregresse autorizzazioni ministeriali del 1961 e del 1986, o il richiamo alla futura definizione stabile della regola di gestione, potessero mutare tale assetto, trattandosi di una mera sperimentazione che non modifica la concessione. Ha respinto anche il secondo motivo, perché la sentenza del Tribunale Superiore era adeguatamente motivata sul punto dell’istruttoria e dell’imparzialità, avendo esaminato gli apporti partecipativi e spiegato perché non fossero ostativi alla prosecuzione della sperimentazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto volto sostanzialmente a sollecitare un nuovo esame del merito e comunque privo di una specifica censura in diritto, a fronte di una motivazione che aveva già escluso l’esistenza di dati concreti di danno ambientale e di prove puntuali di pregiudizi all’economia turistica. Sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido, le spese del giudizio e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. n. 152/2006

    Attribuisce alle Autorità di bacino distrettuali le competenze regionali in materia di gestione delle risorse idriche; le Autorità coordinano e sovrintendono anche le attività del Consorzio del Ticino, con riguardo a opere idrauliche, salvaguardia ambientale e utilizzo irriguo delle acque.

  • art. 86 d.lgs. n. 112/1998

    La regolazione dei livelli di invaso del lago appartiene alla gestione del demanio idrico, affidata alle regioni e agli enti locali competenti per territorio.

  • art. 91 d.lgs. n. 112/1998

    Il Registro italiano dighe provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all’approvazione tecnica dei progetti e alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo delle dighe; tali funzioni attengono alla sicurezza infrastrutturale, non alla regolazione dei livelli di invaso.

  • art. 2, comma 170, d.l. n. 262/2006

    Rileva nel trasferimento di funzioni al Ministero delle infrastrutture, ma nei limiti delle competenze inerenti alla sicurezza delle dighe e al controllo tecnico, non alla gestione delle risorse idriche.

  • art. 2, comma 171, d.l. n. 262/2006

    Trasferisce al Ministero delle infrastrutture i compiti del Registro italiano dighe relativi ad approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulle dighe, confermando la distinzione tra sicurezza delle opere e gestione dell’invaso.

  • artt. 5 e 13 d.P.R. n. 1363/1959

    Il regolamento del 1959 disciplina la costruzione e l’esercizio delle dighe, e l’art. 13 riguarda gli sbarramenti non ancora ultimati, non la sperimentazione attuale sui livelli del Lago Maggiore.

  • art. 1 d.l. n. 507/1994

    Il richiamo a tale norma è stato ritenuto inconferente perché riferito alla realizzazione delle opere di sbarramento, non alla regolazione dei livelli di invaso.

  • art. 2 d.l. n. 507/1994

    La disciplina transitoria richiamata dai ricorrenti non consente di attribuire al Ministero il potere di regolare i livelli di invaso in contrasto con la legislazione successiva sulla gestione del demanio idrico.

  • art. 6 L. n. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti per contestare l’istruttoria; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse comunque esaminato gli apporti partecipativi rilevanti.

  • art. 10 L. n. 241/1990

    Invocato insieme all’art. 6 L. n. 241/1990; non è stata ravvisata alcuna omissione istruttoria idonea a invalidare la delibera.

  • art. 9 Cost.

    Richiamato in relazione alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, ma la Corte ha confermato il bilanciamento operato dal giudice di merito.

  • art. 3 TUE

    Evocato come parametro dei principi di tutela ambientale e leale collaborazione, senza che ne sia stata accertata violazione.

  • artt. 21, 191, 192 e 193 TFUE

    Richiamati per il principio di precauzione e prevenzione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente applicato il principio di precauzione, escludendo rischi specifici provati.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza del Tribunale Superiore è stata ritenuta sufficiente e non affetta da nullità.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per ricordare che il giudice di merito deve motivare in modo логico e adeguato, senza dover confutare analiticamente ogni prova o tesi prospettata.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Impone l’onere di specificità dei motivi di ricorso; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non specificava adeguatamente la violazione di legge dedotta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per le memorie depositate nel procedimento di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La regolazione dei livelli di invaso di un lago, quando attiene alla gestione del demanio idrico e all’uso della risorsa idrica, è materia affidata alle regioni e agli enti locali competenti, con poteri di coordinamento delle Autorità di bacino distrettuali; restano invece allo Stato le funzioni concernenti la sicurezza dello sbarramento e la struttura della diga.
  • Non può attribuirsi alla normativa previgente in materia di dighe una competenza statale generale sulla regolazione dei livelli di invaso quando la legislazione successiva ha distinto nettamente tra sicurezza infrastrutturale e gestione delle risorse idriche.
  • La mera prosecuzione di una sperimentazione non equivale alla definizione stabile della disciplina di gestione dell’invaso: finché non sia modificata la concessione o adottato l’atto finale di disciplina, il provvedimento sperimentale non trasferisce né amplia la competenza statale.
  • In sede di legittimità, la denuncia di carenza di motivazione è infondata se la sentenza impugnata consente di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice di merito e dà conto, in modo comprensibile, delle ragioni del decisum.
  • Il giudizio di cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove, dei fatti o del bilanciamento degli interessi sono inammissibili.
  • Il principio di precauzione richiede l’esistenza di un rischio specifico, individuato sulla base di dati scientifici seri e di una valutazione quanto più completa possibile; in assenza di elementi concreti di pericolo o di danno, non è imposto un divieto totale o una misura radicale.
  • Chi deduce in cassazione la violazione di legge deve indicare con precisione le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il concreto contrasto con la sentenza impugnata; la doglianza generica è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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