Cassazione Civile, Ordinanza n. 27368/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente della Regione Siciliana aveva prestato servizio come responsabile di un ufficio provinciale della motorizzazione civile di una provincia e, cessato tale incarico, con atto dell'amministrazione gli era stato conferito un diverso incarico dirigenziale presso altro ufficio provinciale, ritenuto dal dipendente economicamente e professionalmente deteriore. Egli domandava in giudizio l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di conferimento e il risarcimento del danno patrimoniale da asserita dequalificazione, invocando la clausola del contratto collettivo regionale della dirigenza che imponeva, in caso di mancata conferma, il conferimento di un incarico almeno equivalente, nonché un decreto dirigenziale regionale. In cassazione deduceva: 1) falsa applicazione delle norme costituzionali e ordinarie sul riparto di competenza legislativa e sull'ordinamento civile, sostenendo che l'art. 9, comma 32, d.l. n. 78/2010 non potesse prevalere sulla disciplina collettiva regionale; 2) violazione dello statuto siciliano e della normativa regionale, assumendo che la Regione conservasse competenza esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del personale e che, quindi, la clausola collettiva dovesse restare applicabile; 3) violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che la disposizione statale non escludesse comunque il divieto di attribuire un incarico dequalificante e che la domanda non potesse essere qualificata come nuova. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la disciplina statale sul conferimento di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego contrattualizzato costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale, applicabile anche alla Regione Siciliana e idonea a prevalere sulla clausola collettiva regionale; ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo per mancato confronto con la ratio decidendi sulla novità della domanda e per difetto di autosufficienza. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'art. 9, comma 32, d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, è norma fondamentale di riforma economico-sociale che si applica anche alla Regione Siciliana, sterilizzando la clausola del contratto collettivo regionale che pretendeva un incarico almeno equivalente. Ha inoltre rilevato che, nel pubblico impiego dirigenziale, non esiste un diritto soggettivo del dirigente a ottenere uno specifico incarico e che non si trattava tecnicamente di demansionamento in senso civilistico. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava la reale ratio della sentenza di appello, che aveva reputato nuova la domanda, e perché non autosufficiente, non essendo desumibili dagli atti i dati necessari sulla fascia dirigenziale e sul contenuto dell'originario ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
La disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato rientra nell'ordinamento civile, riservato alla competenza esclusiva dello Stato.
art. 2 l. 30 ottobre 1992, n. 421
È richiamata come base dei principi di regolazione mediante contratti individuali e collettivi del pubblico impiego.
art. 1, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
Le disposizioni del decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e si impongono anche alle Regioni speciali.
art. 9, comma 32, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010
"le pubbliche amministrazioni ... conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli"
È norma fondamentale di riforma economico-sociale, applicabile anche alla Regione Siciliana, che consente il conferimento di un incarico anche economicamente inferiore e prevale sulle disposizioni contrattuali più favorevoli.
art. 42 c.c.r.l. personale con qualifica dirigenziale Regione Sicilia
La clausola regionale che prevedeva un incarico almeno equivalente è stata ritenuta sterilizzata dalla disciplina statale sopravvenuta.
art. 14, lett. q), Statuto della Regione Sicilia (r.d.l. n. 455/1946)
Attribuisce competenza esclusiva regionale sullo stato giuridico ed economico del personale, ma nei limiti derivanti dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale e dalle norme costituzionali.
artt. 1, 22 e 24 l.r. n. 10/2000
Richiamati dal ricorrente per sostenere la competenza regionale in materia di rapporti di impiego, ma ritenuti recessivi rispetto alla disciplina statale fondamentale.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
È il rito introduttivo del giudizio di primo grado da cui derivavano le domande del ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la base formale dei motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per evidenziare che non era stato dedotto il vizio processuale necessario a far valere la novità della domanda come error in procedendo.
Invocato nel terzo motivo, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi.
Richiamati nel terzo motivo, senza che la censura superasse la declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la disciplina statale sul conferimento e sulla revoca degli incarichi dirigenziali prevale sulle clausole collettive regionali difformi, anche nelle Regioni a statuto speciale, quando essa sia qualificata come norma fondamentale di riforma economico-sociale.
- La competenza legislativa regionale in materia di personale non consente di derogare ai principi statali che riservano alla legge la disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e delimitano i margini della contrattazione collettiva.
- Il dirigente pubblico non vanta un diritto soggettivo alla conferma del medesimo incarico o a un incarico equivalente, potendo l'amministrazione attribuire un incarico diverso anche di valore economico inferiore nei limiti fissati dalla legge.
- La deduzione di un vizio di dequalificazione o di illegittimità del nuovo incarico deve misurarsi con la disciplina speciale dell'incarico dirigenziale e non può essere automaticamente ricondotta all'art. 2103 c.c.
- In cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e se difetta di autosufficienza rispetto ai fatti processuali e ai documenti indispensabili per il controllo di legittimità.
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